Inefficacia della confisca per guida senza casco , a seguito della normativa introdotta dal D.L. del 3.10.2006 n.262, convertito in legge 24.11.2006 n.286, con cui lo stesso legislatore ha eliminato la prevista confisca del ciclomotore

Vingiani Luigi 08/02/07
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    Si segnala all’attenzione dei lettori una recentissima sentenza in tema di inefficacia della confisca per guida senza casco , emessa dal dr.Tommaso Pentangelo , giudice di pace presso l’ufficio di Castellammare di Stabia, (tra i primi ad aver dichiarato non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sulla confisca del motoveicolo) a seguito della normativa introdotta dal  D.L. del 3.10.2006 n.262, convertito in legge 24.11.2006 n.286, con cui lo stesso legislatore ha eliminato la prevista confisca del ciclomotore, prevedendo la sanzione pecuniaria e il solo fermo amministrativo per giorni 60 ed elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio. 
    Nella fattispecie in esame il Giudice pur rigettando il ricorso, con condivisibile motivazione,   ha disposto il dissequestro del ciclomotore applicando re ichiamando  la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 secondo cui “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa".
    Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”
                                                                                                                        ******************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
nella persona dell’avv. ****************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
OMISSIS
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno ritualmente intimato e non comparso.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Infatti il verbale redatto dalla polizia stradale, contiene tutti gli elementi previsti dalla legge.
Pur tuttavia questo giudicante, in considerazione della recente novità legislativa, ritiene, pur non ignorando la dottrina dominante, che nega l’applicazione del principio della retroattività della norma nel diritto amministrativo, che nel caso di specie possa applicarsi la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 che afferma “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa.
Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”
Infatti nel caso di specie, nell’interpretare la nuova legge, questo giudicante, ritiene che il  legislatore, resosi conto dei diversi problemi di costituzionalità che sono stati sollevati e sulla cui illegittimità sussistono forti connotati di fondatezza, ha ritenuto di dover procedere alla modifica di tale normativa. Soprattutto, in considerazione, come nel caso de quo, che non può essere punito il proprietario, non trasgressore, che subirebbe un danno attraverso la confisca, che andrebbe a penalizzarlo più dell’autore del reato.
Infatti con il D.L. del 3.102006 n.262, convertito in legge 24.11.2006 n.286, lo stesso legislatore ha eliminato la prevista confisca del ciclomotore, prevedendo la sanzione pecuniaria e il solo fermo amministrativo per giorni 60 ed elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio.
Tutto ciò premesso, questo giudicante ritiene pertanto, alla luce della predetta normativa essendo trascorsi i sessanta giorni di fermo, ritiene di dover effettuare il dissequestro del ciclomotore.
Va disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto per quanto di competenza.
Le spese vanno compensate stante la novità della questione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace pronunciando sulla domanda proposta così provvede :
1)dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno;
2) rigetta l’opposizione proposta  da *** *********, e per l’effetto convalida il verbale n.7266855 del 31/03/2006.
3) dispone il dissequestro del ciclomotore targato **, mediante restituzione all’avente diritto, nonché della carta di circolazione;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.
4) dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Castellammare di Stabia lì 15.12.2006
Il Cancelliere                                                                                         Il Giudice di pace
                                                                                                          Avv. ******************
 

Vingiani Luigi

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