Indire una una pluralità di gare, contestuali nei tempi, similari nelle procedure e riunite per lotti e sco-pi omogenei, al posto di ‘affidare l’appalto ad un contraente generale, non viola il principio, diretta-mente discendente dall’ art. 97 Cost., sec

Lazzini Sonia 27/10/05
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Il Tar Lazio, sezione 3 ter di Roma, con la sentenza numero 2375 dell? 11 marzo? 2004 si occupa di un ricorso avverso una gara per l?affidamento a contraente generale delle attivit? di progettazione de-finitiva e/o esecutiva, di direzione lavori e di realizzazione con qualsiasi mezzo degli interventi d’a-deguamento degli edifici delle grandi stazioni ferroviarie italiane

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In particolare, detto appalto, da aggiudicare a licitazione privata e per una durata di trentasei mesi, implica un affidamento di lavori in un unico lotto e comprende anche i servizi di manutenzione e di conduzione degli edifici delle stazioni coinvolte

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L?adito giudice amministrativo sottolinea che:

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<se ? ben vero che non ? sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in un unico grande pro-getto, questo risultato non ? liberamente raggiungibile, n? ? quello preferito dalla legge, di talch? l?innalzamento della soglia di partecipazione delle imprese alla gara dev?esser la risultante di un?esigenza ponderata, razionale e proporzionata al fine, non un obiettivo da realizzare comunque. >

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e inoltre viene aggiunto che:

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< Al riguardo, non sembrano richiamati a proposito dalle parti resistenti due arresti giurisprudenziali (ossia Cons. St., V, 26 marzo 2003 n. 1574; id., 21 novembre 2003 n. 7620), laddove s?afferma che ?? non esistono rigidi ed espressi divieti volti ad impedire che pi? opere possano formare oggetto di un unitario affidamento alla stessa impresa, sulla base di un?unica gara??. Subito dopo questo prin-cipio in s? condivisibile, il Consiglio di Stato si premura di precisare, con valutazione anch?essa fatta propria dal Collegio, non solo che ?? ? sempre possibile dimostrare, di volta in volta, che l?accorpamento sia irragionevole o ingiustificato, oppure diretto ad aggirare i principi della concorren-za??, ma anche che ?? occorre considerare attentamente la netta distinzione tra gli appalti per la progettazione e per la realizzazione delle opere, da un lato, e il servizio strumentale concernente la verifica tecnica degli elaborati e dei documenti allegati??.>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf 40kb)

Lazzini Sonia

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