Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il decreto del 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto apporta modifiche al decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Si prevede che «In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
Pertanto, «L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo».
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