Incongruenze argomentative: conseguenze sulla sentenza

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Quando le incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione non determinano l’annullamento della sentenza

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 11770 del 21-03-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente, mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto, una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno della moglie, costituitasi parte civile, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest’ultima.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi addotti, si doleva del travisamento che sarebbe stato fatto dai giudici di merito in ordine alle deposizioni effettuate da taluni testimoni.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto infondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come le censure prospettate dal difensore non superassero lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, a loro avviso, nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento non è consentito in sede di legittimità.
Difatti, come espressamente fatto presente nella pronuncia qui in commento, “in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021).
A fronte di ciò, si evidenziava oltre tutto che, tenuto conto che la Corte d’Appello aveva sottolineato la logicità e coerenza del racconto della parte civile, la difesa, invece, non aveva inteso contestare direttamente il percorso argomentativo concernente la piena attendibilità della propalante, ma piuttosto censurare il “travisamento” in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa a proposito delle dichiarazioni di un teste il quale aveva smentito il racconto della donna, negando in particolare di dover essere corso in aiuto della donna percossa dal marito nel corso di un alterco; travisamento, ritenuto dalla Corte di legittimità, non sussistente atteso che la Corte territoriale aveva piuttosto espresso una valutazione di complessiva inattendibilità della deposizione, connotata da atteggiamento sbrigativo e risposte imprecise, ed in definitiva denotante un intento di minimizzazione dell’episodio il che veniva ritenuto, sempre dal Supremo Consesso, una valutazione di merito immune da profili di illogicità manifesta deducibili in sede di legittimità, stigmatizzandosi al contempo l’argomentazione sostenuta dal ricorrente che, a suo avviso, non erano state chiarite le ragioni per cui alla deposizione della vittima non avrebbe dovuto conferirsi valenza demolitoria dell’intero compendio probatorio.
Ciò posto, anche in relazione alla censura, sempre prospettata dalla difesa nel ricorso in questione, secondo la quale la Corte d’Appello non aveva preso posizione sulle dichiarazioni rese da due testi, reputate dal legale favorevoli per il proprio assistito, la Corte di legittimità ritiene come il ricorrente avesse dedotto la decisività delle loro dichiarazioni in termini totalmente apodittici mentre, “in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione” (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013).
Le considerazioni fin qui svolte, pertanto, (unitamente ad altre), per il Supremo Consesso, imponevano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, dolersi, in sede di legittimità, della sussistenza di incongruenze argomentative o dell’omessa esposizione di elementi di valutazione, limitandosi ad affermare che, ove invece fossero state considerate, avrebbero determinato una diversa decisione, senza che si spieghi il perché codeste incongruenze e siffatti elementi di valutazione omessi rivestano il carattere della decisività, il che può avvenire solo da un esame del complesso probatorio, non atomistico, ma considerato nel suo insieme.
Solo in questi termini, quindi, per la Corte di Cassazione, è possibile proporre dinnanzi ad essa una doglianza di tal fatta.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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