Incompetenza territoriale in cause inscindibili alla luce della sentenza n. 41 del 08/02/06 della Corte Costituzionale

Scarica PDF Stampa
Partendo dall’ovvio, il primo effetto dirompente causato dalla pronunzia in questione del Giudice Costituzionale è che, nella stragrande maggioranza dei processi in corso risulterebbe possibile che l’eccezione di incompetenza per territorio, anche se sollevata solo da uno dei convenuti può trovare accoglimento, con gli ovvi effetti in ordine alla sorte del giudizio incardinatosi originariamente dinanzi ad un foro scelto dall’attore in deroga ai criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile.
Di tanto non può dubitarsi stante l’efficacia retroattiva delle sentenze, come quella in questione, c.d. interpretative di accoglimento, che nel caso in esame assume rilievo ancora maggiore ove si consideri che la Corte è intervenuta ad esercitare il proprio sindacato di legittimità costituzionale, non su di una disposizione normativa, bensì sul c.d. diritto vivente, ovvero sulla norma quale vive nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità della Cassazione.
In sostanza, la Corte Costituzionale, prendendo in considerazione il ben noto orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, nell’interpretare il combinato disposto degli art. 38 e 102 c.p.c., in ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, ritiene improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale ove sollevata da uno solo dei convenuti, con la conseguenza di rendere definitiva la competenza territoriale del foro scelto dall’attore, è pervenuta a ritenere che una simile lettura delle norme in questione – lettura che, pur se non imposta dal tenore letterale delle stesse, costituisce appunto il prefato diritto vivente come consolidatosi in senso alla giurisprudenza della Cassazione – contrasti con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui rappresenti una violazione del diritto, costituzionalmente garantito in favore di chiunque, sia a potersi difendersi nel modo migliore in ogni stato e grado di qualsivoglia giudizio, sia a non essere distolto dal suo c.d. giudice naturale precostituito per legge, che in questo caso è quello indicato dai criteri di cui agli art. 18,19,20 e 33 c.p.c.
Dal punto di vista strettamente giuridico, ad essere stato censurato dalla Corte Costituzionale non è tanto il combinato disposto delle norme in questione, bensì la consolidata loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Cassazione, come si evince agevolmente proprio dall’espressione usata dalla Corte Costituzionale(la Corte dichiara…………nella parte in cui consente di ritenere, in ipotesi di litisconsorzio necessario………).
Quindi, con tale pronunzia, la Corte Costituzionale non solo contrasta e sconfessa appunto il c.d. diritto vivente come formatosi sul punto nell’orientamento della Cassazione, ma inoltre estende il proprio sindacato anche al di là del testo legislativo, reinterpretando la interpretazione prevalente e consolidata di quest’ultimo, così radicalmente modificando anche propri precedenti orientamenti altrettanto consolidati.
Riguardo ai processi in corso, se è ovvio che la eccezione di incompetenza per territorio derogabile può comunque trovare accoglimento anche se sollevata da un solo convenuto litisconsorte necessario – e quindi in quanto tale improduttiva di effetti sino ad oggi – l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale non si estende a caducare le preclusioni previste dal codice di procedura civile in ordine alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, preclusioni che anzi, alla luce della riforma entrata definitivamente in vigore il 01.03.06, appaiono ulteriormente stringenti.
Infatti, se prima della riforma(con riferimento ai giudizi di primo grado di Tribunale) il limite ultimo era costituito dal termine di cui all’art. 180 II° comma c.p.c., e quindi non oltre venti giorni prima della udienza di trattazione(termine che costituiva, in sostanza, una appendice della udienza di prima comparizione) oggi, per i giudizi pendenti dal 01.03.06, l’eccezione in questione – come tutte le eccezioni processuali e di merito – deve essere obbligatoriamente, a pena di decadenza, non solo sollevata nella comparsa di costituzione e risposta, ma sarà validamente proposta solo in caso di tempestiva costituzione del convenuto, quindi almeno 20 gg. prima della udienza che, oggi, è di comparizione e trattazione insieme. 
Non va infine trascurato che, in ogni caso, quel c.d. diritto vivente reinterpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2006 resta pacificamente, per così dire, in vita in relazione alle modalità di formulazione della eccezione medesima, nel senso che se è vero che anche se sollevata da un solo convenuto litisconsorte necessario, l’eccezione può produrre l’effetto di riportare il processo dinanzi al giudice naturale precostituito dal quale il convenuto che la solleva non può essere distolto, è altrettanto fermo ed indiscutibile che la eccezione deve essere stata formulata non solo tempestivamente, nei termini innanzi indicati, ma anche correttamente, ovvero con la indicazione di tutti i possibili criteri di collegamento previsti dalla Legge e la contestuale indicazione dei possibili giudici alternativamente competenti in base ai criteri detti, di guisa che, in difetto, la stessa non potrebbe trovare accoglimento.
 
 
Gianluca Cascella

Cascella Gianluca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento