Inammissibilità per infondatezza: emissione decreto “de plano”

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Quando il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666, co. 2)
Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 43529 del 28-06-2023

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Indice

1. La questione: l’inammissibilità per infondatezza


Il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo avverso un provvedimento con cui il Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Milano-Opera aveva irrogato ad un detenuto la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa del detenuto con cui si eccepiva la violazione di legge sul rilievo che l’ammissibilità del proposto reclamo prescindesse dalla possibilità di beneficiare della liberazione anticipata.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali” (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000).
Difatti, ad avviso del Supremo Consesso, il giudice di merito, nel sancire la carenza di interesse del ricorrente a sindacare la sanzione disciplinare, aveva compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, aveva costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta e che, peraltro, aveva preso in espressa considerazione solo l’incidenza del provvedimento impugnato sulla eventuale concessione di periodi di liberazione anticipata e non anche gli ulteriori profili di interferenza tra l’irrogazione della sanzione disciplinare e la condizione personale, processuale o detentiva dell’istante, il quale, in caso di fissazione e svolgimento dell’udienza in camera di consiglio, li avrebbe potuti sottoporre alla valutazione dell’organo decidente; ferma restando, ovviamente, la piana libertà di apprezzamento delle questioni dedotte.
Per la Corte di legittimità, dunque, il Magistrato di sorveglianza, operando in tal guisa, aveva violato il principio di diritto summenzionato.
I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo al contempo la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano“, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..
Difatti, fermo restando che questa norma codicistica stabilisce quanto segue che “se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato” (primo periodo), e contro “il decreto può essere proposto ricorso per cassazione” (secondo periodo), si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano“, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali.
Ove, quindi, il Magistrato di sorveglianza non si attenga a siffatto criterio ermeneutico, ben si potrà ricorrere per Cassazione, richiamando siffatto filone interpretativo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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