Cassazione: danni da inadempimento ammessi al passivo anche senza risoluzione

La Cassazione chiarisce i rapporti tra inadempimento, risoluzione e ammissione al passivo, valorizzando le sentenze non definitive come prova atipica nel rito concorsuale.

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L’ordinanza n. 21846 del 26 giugno 2026 della I° Sezione Civile della Corte di Cassazione, in ambito di inadempimento contrattuale e procedure concorsuali, chiarisce i presupposti per l’ammissione al passivo del credito risarcitorio, l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto alla domanda di risoluzione e l’utilizzabilità delle sentenze non passate in giudicato come prova atipica. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 21846 del 26-06-2026

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Indice

1. Contesto della vicenda e svolgimento del giudizio


La vicenda origina da un contratto d’appalto pubblico stipulato nel 2006 tra un’associazione temporanea di imprese, con a capo una società per azioni, e una stazione appaltante, avente per oggetto la realizzazione di un’opera infrastrutturale di rilievo. La convenzione prevedeva clausole penali per il mancato rispetto dei termini come pure il diritto alla risoluzione in caso di inadempimento. A seguito del dedotto ritardo nella consegna del progetto esecutivo, la committente ha dapprima notificato una diffida ad adempiere nel novembre 2007, in seguito adottato un atto unilaterale di risoluzione contrattuale nel dicembre del medesimo anno. L’appaltatrice ha quindi agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo a sua volta la risoluzione per inadempimento della committente e la declaratoria di inefficacia dell’atto risolutivo. La committente si è costituita formulando domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell’ATI, con condanna al pagamento della penale e al risarcimento dell’ulteriore danno. Il giudizio, interrotto a seguito dell’ammissione dell’appaltatrice alla procedura di amministrazione straordinaria innanzi al Tribunale di Venezia, è stato riassunto dalla committente, che ha contestualmente proposto istanza di insinuazione al passivo per un importo di 15 milioni di euro in collocazione chirografaria. Il giudice delegato ha rigettato la domanda per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. L’opposizione allo stato passivo, proposta dalla committente, è stata a sua volta rigettata dal Tribunale di Venezia col decreto impugnato, che ha confermato l’inammissibilità delle istanze istruttorie tardive e l’insufficienza della prova del credito risarcitorio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, avverso il quale la controricorrente, incorporante della terza proponente il concordato, ha resistito. Nelle more del giudizio, le Sezioni Unite hanno emesso due pronunce fondamentali (nn. 6481 e 6498 del 2026) sulle medesime questioni, che la I° Sezione ha recepito nella propria motivazione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Domanda di risoluzione e rito concorsuale, il primo motivo respinto


Col primo motivo la ricorrente lamentava che il Tribunale avesse omesso di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le domande dell’appaltatrice. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, recependo l’insegnamento delle Sezioni Unite. Il principio è il seguente: la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quando costituisce la premessa di pretese restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, deve essere proposta nelle forme del rito speciale fallimentare (art. 93 e seguenti legge fallimentare), non in sede ordinaria. Il giudizio di risoluzione pendente in sede ordinaria diventa, per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, improcedibile, e il contraente in bonis ha l’onere di riproporre la domanda di risoluzione unitamente a quelle conseguenziali innanzi al giudice delegato. Nella vicenda in disamina tale onere non era stato adempiuto: la domanda di risoluzione non era mai stata introdotta in sede di verifica dello stato passivo, con la conseguenza che mancava l’accertamento pregiudiziale costitutivo delle pretese risarcitorie azionate. Il rigetto dell’istanza di sospensione risultava quindi corretto, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità processualmente rilevante tra un giudizio di risoluzione in sede ordinaria divenuto improcedibile e il giudizio concorsuale.

3. Autonomia dell’azione risarcitoria, il nucleo di resistenza oltre la risoluzione


La Corte ha tuttavia operato una distinzione fondamentale, che rappresenta il focus della pronuncia in commento. Il rigetto dei motivi dal secondo al sesto non è totale: la I° Sezione accoglie parzialmente il ricorso proprio perché il Tribunale non aveva adeguatamente distinto tra due componenti del credito risarcitorio azionato dall’opponente:

  • i danni consequenziali alla risoluzione del contratto, che presuppongono l’accertamento della risoluzione stessa e devono seguire il rito concorsuale di cui agli artt. 93 ss. legge fallimentare;
  • i danni derivanti dal mero inadempimento contrattuale, che costituiscono un diritto autonomo e indipendente rispetto all’esito risolutorio.

Su questo secondo profilo la Corte è chiara: l’azione risarcitoria per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente rispetto alla domanda di risoluzione, in quanto l’art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno. L’azione di risoluzione costituisce un rimedio a tutela dell’equilibrio sinallagmatico e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale sussiste o meno indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione. Nei contratti a prestazioni corrispettive il contraente adempiente può dunque limitarsi a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione (Cass. nn. 36497/2023, 27042/2024, 29331/2024). In tali ipotesi, in cui le due domande sono tra loro autonome e non vi è subordinazione logico-giuridica dell’una all’altra, l’attrazione della domanda di risoluzione al giudizio fallimentare non può operare.

4. Utilizzabilità delle sentenze non passate in giudicato come prova atipica


Il decreto impugnato aveva ritenuto che la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato le domande dell’appaltatrice e accertato la legittimità della risoluzione disposta dalla committente, fosse del tutto inutilizzabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo, giacché non passata in giudicato prima dell’apertura della procedura concorsuale. La Corte ha dichiarato questo rilievo giuridicamente errato. Il giudice civile, anche quello fallimentare, può formare il proprio convincimento in base a prove atipiche, tra cui le pronunce rese in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti. La sentenza inter partes, anche se impugnata e non definitiva, costituisce documentazione utilizzabile ai fini probatori, con il solo obbligo di fornire adeguata motivazione della relativa utilizzazione. Il limite dell’opponibilità della sentenza definitiva alla curatela, previsto dall’art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare, attiene alla efficacia del giudicato in senso tecnico, non alla utilizzabilità della sentenza quale fonte di prova atipica. Il Tribunale non avrebbe potuto dunque escludere a priori la rilevanza istruttoria della sentenza di Roma solo per il fatto che era stata appellata: avrebbe dovuto valutarla, nella sua portata probatoria, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio.

5. Istanze istruttorie e prova del danno


Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le istanze istruttorie dell’opponente, richiesta di termine per la precisazione della quantificazione del danno e richiesta di CTU acquisitiva, sul rilievo che non erano state formulate nell’atto introduttivo del giudizio, come imposto dall’art. 99, comma 2, n. 4, legge fallimentare. La ricorrente sosteneva di essersi trovata nell’impossibilità di produrre la documentazione relativa all’esatta quantificazione dei danni al momento della proposizione dell’opposizione, trattandosi di voci di pregiudizio particolarmente articolate, tra cui:

  • maggiori importi per mancato ribasso di gara;
  • opere aggiuntive di protezione del cantiere e della ferrovia;
  • maggiori oneri per adeguamento prezzi e inflazione;
  • maggiori oneri per ripetizione della fase di verifica del progetto esecutivo;
  • danni per perditempo treni in fase di esecuzione;
  • mancato utile per ritardato utilizzo ferroviario e commerciale della stazione.

La Corte ha accolto anche questo profilo nella misura in cui investe la valutazione delle prove già raccolte in giudizio: il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta e valutarne la portata ai fini della quantificazione del danno, anziché escluderla tout court per mancanza di giudicato sulla causa presupposta.

6. Principio di diritto


La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, dev’essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 ss. l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 72, comma 5, l.fall.”
Il principio recepisce e sistematizza un orientamento già consolidato in tema di autonomia dell’azione risarcitoria, declinandolo nel contesto del diritto concorsuale. La Corte distingue con precisione due regimi:

  • quando il credito risarcitorio è strettamente dipendente dall’accertamento della risoluzione contrattuale, perché in tanto si configura in quanto la risoluzione abbia trovato accoglimento, la domanda di risoluzione deve essere proposta in sede fallimentare unitamente alle domande consequenziali, in attuazione del carattere esclusivo dell’accertamento concorsuale di cui all’art. 52 legge fallimentare.;
  • quando invece il credito risarcitorio si fonda sul mero fatto storico dell’inadempimento, prescindendo dall’esito risolutorio, esso può e deve essere azionato direttamente nelle forme della verifica dello stato passivo, senza la previa proposizione della domanda di risoluzione.

Il principio preserva in tal modo un “nucleo di resistenza” del diritto al risarcimento da inadempimento contrattuale anche in ambito concorsuale, coerentemente con il dato normativo dell’art. 1453 c.c. e con la giurisprudenza che ne ha costantemente affermato l’autonomia rispetto all’azione di risoluzione.

7. Esito del ricorso e rinvio


La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto i motivi dal secondo al sesto nei limiti esposti in motivazione, con assorbimento del settimo relativo alle spese di lite, e ha cassato con rinvio il decreto impugnato, rimettendo la causa al Tribunale di Venezia in differente composizione. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame delle domande risarcitorie fondate sul solo inadempimento contrattuale, avvalendosi delle prove raccolte in giudizio, ivi compresa la sentenza del Tribunale di Roma quale documento utilizzabile ai fini probatori, e liquidando il danno anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

8. Ricadute pratiche

  • Per il contraente in bonis che intenda insinuarsi al passivo per danni da inadempimento. È necessario distinguere fin dalla formulazione della domanda tra i danni consequenziali alla risoluzione, che richiedono la proposizione della relativa domanda in sede concorsuale, e i danni derivanti dal mero inadempimento, che possono essere azionati autonomamente. La confusione tra le due tipologie di credito rischia di compromettere l’intera istanza di insinuazione.
  • Sul valore probatorio delle sentenze non definitive. L’ordinanza conferma che le pronunce inter partes non passate in giudicato costituiscono prove atipiche utilizzabili nel giudizio di verifica dello stato passivo. Il professionista che assiste il creditore concorsuale dovrà produrre tutta la documentazione giudiziaria disponibile, anche se proveniente da giudizi ancora pendenti, valorizzandone la portata nella memoria difensiva.
  • Sulla quantificazione del danno in sede concorsuale. La Corte ribadisce che il giudice fallimentare, avvalendosi delle prove raccolte in giudizio ai sensi degli artt. 95 e 99 legge falimentare, può e deve liquidare il danno anche in via equitativa, senza che la mancanza di un accertamento definitivo in sede ordinaria precluda tale valutazione.

9. Conclusione


Con l’ordinanza in disamina la I° Sezione Civile delinea una mappa dei confini tra giudizio ordinario e giudizio concorsuale in materia di inadempimento contrattuale. La pronuncia valorizza l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto alla domanda di risoluzione, recepisce l’insegnamento delle Sezioni Unite sulla concentrazione in ambito fallimentare delle domande costitutive strumentali a pretese concorsuali, e afferma che la mancanza di giudicato su una pronuncia inter partes non ne impedisce l’utilizzazione quale prova atipica. Emerge un sistema coerente, che tutela tanto l’integrità della procedura concorsuale quanto i diritti del contraente adempiente che abbia subito un inadempimento grave e prolungato.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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