In vigore il D.L. 132/2014 sulla riforma del processo civile

Redazione 18/09/14
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Anna Costagliola

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212,  è stato pubblicato il D.L. 132/2014 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Detto decreto si compone di 7 Capi e introduce istituti eterogenei volti, come recita la stessa intitolazione del provvedimento, alla c.d. «degiurisdizionalizzazione» del contenzioso civile. Vengono, in primo luogo, introdotte misure che facilitano l’accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia prima dell’introduzione del processo ovvero a processo pendente. Accomunate da tale ratio sono le disposizioni contenute nei primi tre Capi del provvedimento.

In particolare, il Capo I (art. 1) prevede la possibilità di un trasferimento del contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale. L’istanza può essere proposta con riferimento alle cause «non assunte in decisione» pendenti in primo grado ovvero in grado di appello. Il contenzioso proseguirà innanzi a un collegio arbitrale, con esclusione, dunque, della devoluzione ad un arbitro unico.

Il Capo II introduce la procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2-11). Si tratta di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati. La procedura di negoziazione assistita viene prevista in una triplice forma: a) volontaria, in materia di diritti disponibili; b) obbligatoria, venendo a costituire condizione di procedibilità con riguardo ad una serie di materie indicate dall’art. 3; c) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6). La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; l’accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria.

Anche innanzi all’ufficiale dello stato civile (Capo III, art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale».

Vi sono, in secondo luogo, misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione.

Più in particolare, il Capo IV contempla «altre misure per la funzionalità del processo civile

di cognizione» consistenti in un irrigidimento della disciplina della compensazione delle spese processuali (art. 13), nella possibilità per il Tribunale in composizione monocratica di disporre d’ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione (art. 14), nell’introduzione di un nuovo mezzo di convincimento giudiziale, quello delle «dichiarazioni rese al difensore» (art. 15), e nella riduzione del periodo di sospensione dei termini feriali (art. 16).

Il Capo V (artt. 17-20) introduce poi disposizioni eterogenee in materia di tutela del credito, incidendo sia sulla disciplina delle procedure esecutive individuali sia concorsuali.

Il Capo VI (art. 21) reca disposizioni circa i «tramutamenti successivi dei magistrati», nell’ottica di un miglioramento dell’organizzazione giudiziaria.

Chiudono il provvedimento le disposizioni in materia finanziaria (art. 22) e sull’entrata in vigore (art. 23), fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (salvo specifiche previsioni, di volta in volta segnalate).

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