In una procedura di affidamento di servizi (o misto ) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola di sbarramento, relativa al livello minimo di qualità, rientra nell’esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all’Ammi

Lazzini Sonia 20/10/05
Scarica PDF Stampa

L?interesse alla rinnovazione della gara da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneit? dell?offerta si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo, non avendo lo stesso una aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si pu? riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia preso parte e che si riprometta invece di concorrere alla seconda, in quanto la partecipazione alla gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell?impresa l?interesse giuridicamente protetto all?impugnazione dell?aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, con la conseguenza che l?estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura

?

Il Consiglio di Stato con la decisione ?numero? 4692 del 13 settembre 2005 ci insegna che:

?

La possibilit? di valutare l?offerta in base ad elementi diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione da indicare nell?ordine decrescente di importanza, ed il potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell?aggiudicazione (purch? ci? sia adeguatamente specificato negli atti di gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente al prezzo (nella specie, 60/100), la stazione appaltante adotti accorgimenti volti a garantire che la qualit? del servizio offerto non venga eccessivamente sacrificata oltre un determinato livello, valutato sulla base della pluralit? di elementi che concorrono ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi, graduati secondo il loro ordine di importanza (nella specie, il raggiungimento di un punteggio di almeno 25 punti su 40).

?

Nella decisione emarginata, il supremo giudice amministrativo considera la sottoriportata censura? infondata anche indipendentemente dalla legittimit? o meno della clausola in s?

?

< Testualmente, nella parte finale della pagina 26 dell?atto di appello, cos? viene definito il contenuto della censura: ?non si contesta la legittimit? ? di una soglia minima per la valutazione delle offerte economiche e cio? di un criterio che impone una valutazione preliminare degli aspetti tecnici dell?appalto e la non ammissione alla successiva fase della valutazione economica dei progetti inferiori alla soglia indicata?, bens? ?si ? dedotto e si deduce invece l?erroneit? della applicazione del criterio da parte della Commissione, la quale ? giunta alla conclusione assurda di ammettere un solo concorrente all?apertura dell?offerta economica, senza giustificare adeguatamente una soluzione che ? palesemente un?eccezione al principio dell?aggiudicazione secondo l?offerta economicamente pi? vantaggiosa?.

?

????? In sostanza parte ricorrente, che espressamente dichiara di non contestare, neppure ?la legittimit? di una aggiudicazione in presenza di una sola offerta? valida, imputa (non gi? alla stazione appaltante di avere apposto una clausola illegittima bens?) alla Commissione? di non essersi fatta carico, nel momento della assegnazione del punteggio sulla qualit? dell?offerta, che l?incidenza proporzionale dell?indice di sbarramento (25/40),? fosse tale da portare, nella concreta applicazione, alla esclusione di quattro concorrenti su cinque, e cio? alla pretermissione ?di un momento fondamentale del metodo di aggiudicazione prescelto, consistente nella comparazione delle offerte economiche e nel favore per l?aggiudicazione al miglior importo possibile>

?

In quanto, non ? sul criterio fissato dal bando che deve pronunciarsi la Sezione, bens? sull?operato della Commissione giudicatrice, secondo i limiti cognitivi fissati dagli stessi ricorrenti.

<Ma a tale operato nessun addebito pu? essere mosso, dal momento che del tutto correttamente, operando lo sbarramento imposto dalle regole concorsuali, la Commissione ha escluso dalla ulteriore fase della gara (aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida) concorrenti che, fra l?altro, neppure si erano approssimati alla soglia minima fissata dal bando (i punteggi attribuiti sono infatti di 18,5 alle attuali appellanti, 18 alla Vendig System S.p.a, 7 alla F.llei Gentile e 7 alla R.T.I. Butteroni).

?

? La Commissione, infatti, contrariamente a quanto mostrano di ritenere gli appellanti, non doveva e non poteva operare diversamente da quanto stabilito dalle regole concorsuali, n? farsi condizionare, nella attribuzione del punteggio per la qualit? dell?offerta, da elementi e considerazioni estranei ai parametri prestabiliti.>

?

?

A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata decisione (pdf? 29 kb)

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento