In tema di risarcimento del danno per equivalente a seguito di annullamento di un’aggiudicazione per mancata prova di possesso di adeguata certificazione di qualità

Lazzini Sonia 26/06/08
Scarica PDF Stampa
Incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur, consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia dell’ammontare del danno_ in tema di responsabilità della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, l’accertata illegittimità dell’azione amministrativa se è vero che non è dirimente ai fini della risarcibilità è anche vero che non si profila del tutto neutrale quanto alla distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, quanto meno, sollecita l’amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l’assenza di colpa; nel caso di specie manca qualunque elemento da cui desumere l’assenza di colpa dell’amministrazione nell’aver bypassato l’ineludibile disposizione normativa contenuta nell’art. 14, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157.‑In relazione al quantum debeatur, in linea di principio, non sorgono particolari difficoltà in quanto, essendo possibile risalire al valore dell’offerta, si possono stabilire, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80, i criteri per la stima del danno. Purtuttavia non è possibile costruire uno schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto amministrativo, comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e risarcibilità integrale del danno ingiusto ricevuto dal destinatario dell’atto annullato. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza consolidatasi in fattispecie di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto già esaurito, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10%, qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi per l’espletamento di altri servizi, poiché lasciati disponibili per il contratto non eseguito; nel caso, invece, in cui tale dimostrazione non sia stata offerta, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o servizi o forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5%. Quest’ultima percentuale va ulteriormente dimezzata nel caso in cui l’affidamento dell’impresa illegittimamente esclusa non sia assoluto; in tal caso, pertanto, il risarcimento spettante deve essere riconosciuto nella misura del 2,50%
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1155 del 15 maggio 2008 emessa dal Tar Puglia, Bari
 
< Osserva il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio amministrativo soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali applicabili in sede civile. Ne discende che incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur, consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia dell’ammontare del danno (ex plurimis: T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 11 luglio 2006, n. 581; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29 maggio 2006, n. 6227; T.A.R. *************, Sez. I, 23 dicembre 2005, n. 1951).
 
Nel caso di specie la domanda della ricorrente è rimasta, in corso di causa, totalmente sfornita di prova. In particolare, sub specie di danno emergente, manca, agli atti, sia la prova del danno sia la richiesta, da parte del ricorrente, di provarlo. Sub specie di danno da lucro cessante, pur in assenza di elementi certi, sussiste un principio di prova. Il risarcimento del danno, infatti, presuppone l’enucleazione della colpa dell’apparato amministrativo, del nesso causale tra atto annullato e danno e della ragionevole quantificabilità del danno (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393).
 
Quanto ai primi due elementi deve osservarsi che in tema di responsabilità della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, l’accertata illegittimità dell’azione amministrativa se è vero che non è dirimente ai fini della risarcibilità è anche vero che non si profila del tutto neutrale quanto alla distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, quanto meno, sollecita l’amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l’assenza di colpa; nel caso di specie manca qualunque elemento da cui desumere l’assenza di colpa dell’amministrazione nell’aver bypassato l’ineludibile disposizione normativa contenuta nell’art. 14, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
 
In relazione al quantum debeatur, in linea di principio, non sorgono particolari difficoltà in quanto, essendo possibile risalire al valore dell’offerta, si possono stabilire, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80, i criteri per la stima del danno. Purtuttavia non è possibile costruire uno schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto amministrativo, comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e risarcibilità integrale del danno ingiusto ricevuto dal destinatario dell’atto annullato. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza consolidatasi in fattispecie di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto già esaurito, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10%, qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi per l’espletamento di altri servizi, poiché lasciati disponibili per il contratto non eseguito; nel caso, invece, in cui tale dimostrazione non sia stata offerta, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o servizi o forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5%. Quest’ultima percentuale va ulteriormente dimezzata nel caso in cui l’affidamento dell’impresa illegittimamente esclusa non sia assoluto; in tal caso, pertanto, il risarcimento spettante deve essere riconosciuto nella misura del 2,50% (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6059).
 
Nel caso di specie non risulta provato che la ricorrente non abbia potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi per l’espletamento di altri servizi; anzi, dato il tipo di servizio oggetto di affidamento, è verosimile presumere il contrario.
 
Deve, pertanto, essere disposto il risarcimento per equivalente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80; tuttavia, sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene equo ridurne l’ammontare alla misura del 5% del valore dell’offerta della ricorrente. La somma così determinata, trattandosi di debito di valore, va adeguata con rivalutazione annuale in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dalla data dell’aggiudicazione definitiva, momento dell’insorgenza del danno, oltre interessi compensativi, in misura pari al tasso legale, sugli importi via via rivalutati in ragione di anno, con decorrenza dalla medesima data fino al soddisfo.>
 
A cura di*************i
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1155 del 15 maggio 2008 emessa dal Tar Puglia, Bari
 
N. 01155/2008 REG.SEN.
 
N. 00791/2002 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2002, proposto da:
ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti *************** e *************, elettivamente domiciliata presso il primo in Bari, via Cognetti 15;
 
 
contro
 
Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ************ e *****************, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Bari, via Principe Amedeo 351;
 
 
nei confronti di
 
BETA ************, non costituita in giudizio;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
del provvedimento adottato dalla commissione di gara il 14 marzo 2002 con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di igiene ambientale degli edifici postali di Potenza e Matera e della relativa comunicazione; del bando e del disciplinare di gara, degli atti e dei verbali di gara, ivi comprese l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata e l’aggiudicazione definitiva, nonché
 
per il risarcimento del danno
 
mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati e il ricorso per motivi aggiunti;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Poste Italiane s.p.a.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore il referendario dott. ssa *************;
 
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 27 maggio 2002 e depositato il 3 giugno successivo la ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento adottato dalla commissione di gara il 14 marzo 2002 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di igiene ambientale degli edifici postali di Potenza e Matera, il bando e il disciplinare di gara, tutti gli atti e i verbali di gara, ivi comprese l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata e l’aggiudicazione definitiva, non conosciuta al momento della proposizione del ricorso. Ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
 
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente deducendo la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
 
Con ordinanza n. 554 del 10 luglio 2002 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto di esclusione.
 
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 ottobre 2002, la ricorrente ha puntualizzato le censure avverso gli ulteriori atti di gara, nelle more conosciuti a seguito di accesso agli atti, e ne ha chiesto la sospensione.
 
Si è difesa l’amministrazione intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.
 
Con ordinanza n. 870 del 20 novembre 2002 la Sezione ha dato atto della rinunzia della ricorrente all’istanza cautelare.
 
All’udienza pubblica del 19 marzo 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
 
1. La s.p.a. Poste Italiane – Direzione centrale polo immobiliare per la Puglia e Basilicata ha indetto una gara per l’affidamento, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di igiene ambientale degli edifici postali di Potenza e Matera, importo a base di gara: € 866.886,43 per il lotto 1 e € 283.319,87 per il lotto 2.
 
La società ricorrente ha partecipato alla gara presentando la documentazione richiesta dal disciplinare di gara tra cui una dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 
La commissione, ritenuta non conforme al disciplinare la suindicata dichiarazione presentata dalla ricorrente, ne ha disposto l’esclusione: detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe.
 
In sede di delibazione sommaria, il T.A.R. ha sospeso il provvedimento di esclusione dichiarato illegittimo, ritenendo valida, alla data di pubblicazione del bando, la certificazione in questione prodotta dalla ricorrente. Riammessa alla gara in esecuzione del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, la ricorrente è risultata seconda classificata dopo la controinteressata.
 
In sede di accesso agli atti di gara, in data 24 settembre 2002, la ricorrente ha potuto prendere visione integrale della documentazione prodotta dalla ditta risultata aggiudicataria rilevando irregolarità, relative alla certificazione di qualità, che avrebbero dovuto asseritamente comportare la mancata attribuzione del relativo punteggio, con la conseguenza del posizionamento della ricorrente al primo posto e della aggiudicazione della gara in suo favore.
 
Ha, pertanto, proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha ulteriormente censurato i successivi atti di gara.
 
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
 
2.1. Con il ricorso principale la ricorrente, pur avendo impugnato la globalità degli atti di gara, ha mosso censure esclusivamente al provvedimento di esclusione affidandole a due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della lex specialis di gara, in quanto l’amministrazione avrebbe asseritamente adottato il provvedimento di esclusione contraddicendo la disciplina dalla stessa dettata nel disciplinare di gara ed alla quale si era autovincolata; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della disciplina concernente la documentazione amministrativa.
 
Il primo motivo di ricorso è fondato.
 
Il disciplinare di gara, al capo C, tra le modalità di presentazione delle offerte, prescrive, a pena di esclusione, la presentazione, tra l’altro, di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, qualora il relativo certificato, rilasciato dal competente ufficio, risalga a data anteriore ma non oltre i sei mesi alla data del bando di gara. In realtà siffatta prescrizione è ricavabile dal combinato disposto di più norme e rinvii.
 
La doglianza della ricorrente si appunta sul fatto che, nonostante essa si sia scrupolosamente attenuta a quanto prescritto nel disciplinare, l’amministrazione abbia poi ritenuto di dover correlare la validità della documentazione non alla data del bando, come previsto nel disciplinare, ma alla data di rilascio del certificato.
 
Sul punto l’amministrazione si è difesa sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
 
Dall’esame della documentazione versata in atti è agevole rilevare che la certificazione prodotta dalla ricorrente è conforme a quanto prescritto nella lex specialis di gara contenuta nel disciplinare, al cui rispetto l’amministrazione si è autovincolata e dalla quale non può più discostarsi non residuando, in capo alla medesima, margini ulteriori di discrezionalità.
 
In considerazione del primo ed assorbente motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere confermata la valutazione di illegittimità effettuata in sede cautelare e deve essere annullato il provvedimento di esclusione.
 
2.2. Si deve esaminare, di seguito, il ricorso per motivi aggiunti.
 
L’amministrazione resistente ne ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per tardività sostenendo che gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti erano, in realtà, già conosciuti dalla ricorrente fin dal 13 settembre 2002, data dell’aggiudicazione se non, addirittura, dal 20 maggio precedente, data di trasmissione alla stessa dei verbali di gara.
 
L’eccezione è infondata.
 
Osserva il Collegio che i documenti contenenti la griglia di valutazione dei progetti tecnici relativi ai due lotti sono stati conosciuti soltanto a seguito dell’accesso alla documentazione di gara consentito in data 24 settembre 2002, atteso che, in precedenza, la ricorrente era stata posta in grado di conoscere, assistendo alle sedute di gara, i complessivi punteggi attribuiti ai singoli concorrenti ma non le singole voci che li componevano. Il ricorso, di conseguenza, è stato tempestivamente proposto.
 
2.3. Nel merito la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 del d. lgs. 157/95 in quanto, avendo l’aggiudicataria prodotto una certificazione di qualità secondo le norme ISO 9002, riferita ai servizi di pulizia, rilasciata dal Comitato nazionale italiano per la manutenzione – ********, ente non accreditato, dal Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione – **************, a certificare nel settore dei Servizi professionali di impresa (EA35) per i quali ha rilasciato certificazione alla controinteressata, il relativo punteggio (15 punti) non poteva essere attribuito alla ditta BETA ************, con la conseguenza che la stessa non si sarebbe classificata al primo posto.
 
Sul punto l’amministrazione resistente ha controdedotto che né alcuna norma di legge né la lex specialis di gara richiedono che gli organismi certificatori siano accreditati da altri istituti essendo sufficiente che il sistema di qualità sia conforme alla normativa ISO.
 
L’obiezione è destituita di fondamento.
 
Osserva il Collegio che l’art. 14, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, ha prescritto unicamente quali certificazioni possono essere chieste dalle amministrazioni a garanzia della qualità, ma non ha escluso che l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, richieda tali certificazioni anche in ipotesi ulteriori. La norma in discorso infatti, sebbene dettata in materia di appalti di lavori pubblici, deve ritenersi applicabile anche agli gli appalti di servizi, ove l’amministrazione appaltante richieda la certificazione di qualità dei prodotti offerti (in tal senso T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 20 luglio 2004, n. 1580). L’unico limite che la norma pone è che siano richieste certificazioni di qualità basate sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, rilasciate da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000 (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n.1878).
 
Se ne deve inferire che, ove l’amministrazione richieda la certificazione di qualità conseguita ai sensi delle norme EN UNI ISO 9000 – 9001 e 9002, detta certificazione non possa non essere quella che, stando al dettato dell’art. 14, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, è rilasciata da organismi accreditati in conformità alla serie di norme europee 45000.
 
Nel caso di specie è incontestato tra le parti che la certificazione di qualità presentata non è stata rilasciata da un organismo accreditato S.I.N.C.E.R.T., unico ente abilitato ad accreditare i soggetti certificanti ai sensi delle disposizioni normative europee.
 
Pertanto, il punteggio riveniente dalla certificazione di qualità, essendo quest’ultima non conforme alle prescrizioni di legge e del disciplinare, non avrebbe dovuto essere attribuito alla controinteressata; con la conseguenza che la stessa non sarebbe risultata prima e, per l’effetto, aggiudicataria.
 
Gli atti di gara, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva, devono pertanto essere annullati.
 
3. L’annullamento degli atti impugnati comporta l’esame della domanda risarcitoria per equivalente, formulata in subordine dalla ricorrente, atteso che l’avvenuta stipulazione del contratto e l’esecuzione, nelle more del giudizio, della prestazione in esso dedotta, impediscono la reintegrazione in forma specifica.
 
L’amministrazione resistente ne ha chiesto la reiezione perché genericamente formulata e non provata.
 
Osserva il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio amministrativo soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali applicabili in sede civile. Ne discende che incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur, consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia dell’ammontare del danno (ex plurimis: T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 11 luglio 2006, n. 581; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29 maggio 2006, n. 6227; T.A.R. *************, Sez. I, 23 dicembre 2005, n. 1951).
 
Nel caso di specie la domanda della ricorrente è rimasta, in corso di causa, totalmente sfornita di prova. In particolare, sub specie di danno emergente, manca, agli atti, sia la prova del danno sia la richiesta, da parte del ricorrente, di provarlo. Sub specie di danno da lucro cessante, pur in assenza di elementi certi, sussiste un principio di prova. Il risarcimento del danno, infatti, presuppone l’enucleazione della colpa dell’apparato amministrativo, del nesso causale tra atto annullato e danno e della ragionevole quantificabilità del danno (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393).
 
Quanto ai primi due elementi deve osservarsi che in tema di responsabilità della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, l’accertata illegittimità dell’azione amministrativa se è vero che non è dirimente ai fini della risarcibilità è anche vero che non si profila del tutto neutrale quanto alla distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, quanto meno, sollecita l’amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l’assenza di colpa; nel caso di specie manca qualunque elemento da cui desumere l’assenza di colpa dell’amministrazione nell’aver bypassato l’ineludibile disposizione normativa contenuta nell’art. 14, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
 
In relazione al quantum debeatur, in linea di principio, non sorgono particolari difficoltà in quanto, essendo possibile risalire al valore dell’offerta, si possono stabilire, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80, i criteri per la stima del danno. Purtuttavia non è possibile costruire uno schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto amministrativo, comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e risarcibilità integrale del danno ingiusto ricevuto dal destinatario dell’atto annullato. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza consolidatasi in fattispecie di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto già esaurito, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10%, qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi per l’espletamento di altri servizi, poiché lasciati disponibili per il contratto non eseguito; nel caso, invece, in cui tale dimostrazione non sia stata offerta, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o servizi o forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5%. Quest’ultima percentuale va ulteriormente dimezzata nel caso in cui l’affidamento dell’impresa illegittimamente esclusa non sia assoluto; in tal caso, pertanto, il risarcimento spettante deve essere riconosciuto nella misura del 2,50% (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6059).
 
Nel caso di specie non risulta provato che la ricorrente non abbia potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi per l’espletamento di altri servizi; anzi, dato il tipo di servizio oggetto di affidamento, è verosimile presumere il contrario.
 
Deve, pertanto, essere disposto il risarcimento per equivalente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80; tuttavia, sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene equo ridurne l’ammontare alla misura del 5% del valore dell’offerta della ricorrente. La somma così determinata, trattandosi di debito di valore, va adeguata con rivalutazione annuale in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dalla data dell’aggiudicazione definitiva, momento dell’insorgenza del danno, oltre interessi compensativi, in misura pari al tasso legale, sugli importi via via rivalutati in ragione di anno, con decorrenza dalla medesima data fino al soddisfo.
 
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
 
– Annulla i provvedimenti impugnati;
 
– Condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, da disporsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notifica della stessa a cura della ricorrente, mercé corresponsione della somma che sarà determinata nella misura del 5% dell’offerta della ricorrente; la somma così determinata sarà rivalutata in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dalla data dell’aggiudicazione definitiva e, sugli importi via via rivalutati in ragione di anno, con decorrenza dalla medesima data, andranno corrisposti gli interessi compensativi, in misura pari al tasso legale, fino al soddisfo.
 
– Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila) oltre rimborso forfetario spese generali, nonché oneri previdenziali e fiscali come per legge e rimborso del contributo unificato.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 19 marzo e del 30 aprile 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
 
******************, Presidente
 
****************, Consigliere
 
*************, Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 15/05/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento