In tema di insufficienti giustificazioni nei confronti di un’offerta considerata anomala tre sono gli aspetti sollevati: a) il ribasso globale che si discosta in modo sensibile da quello degli altri concorrenti, b) i tempi eccessivamente ed ingiustificata

Lazzini Sonia 26/06/08
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Sul piano legale, l’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006 esige: a) che sia valutata la congruità dell’offerta anche per l’offerta economicamente più vantaggiosa, b) che per le giustificazioni si procede ai sensi degli artt. 87 e 88._Nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto l’integrazione dei documenti giustificativi, mentre la ditta (nota 9.8.2007) si è limitata a riformulare le identiche analisi dei prezzi, con altri preventivi, ritenuti del tutto insufficienti; di qui la necessità per l’Amministrazione di chiedere ulteriori chiarimenti e di verificare il miglior prezzo di mercato, anche senza la necessità di costituire una commissione “ad hoc” (art. 88 n. 3), se l’ente ha proprio personale qualificato (tecnici di settore), utilizzando ogni altro elemento di conoscenza, oltre gli stessi prezzi standardizzati (art. 89 d. lgs. cit, quale modificato dall’art. 3 del d. lgs. n. 6/26.1.2007). _In questa fase non occorre alcuna comunicazione da fare alla ditta, che doveva fornire i suoi chiarimenti, e che comunque può sempre interloquire nelle fasi successive e conclusive, dove le valutazioni e decisioni sono prese dalla commissione giudicatrice, con le dovute motivazioni.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 458 del 9 maggio 2008 , emessa dal Tar Abruzzo, Pescara
 
La percentuale di ribasso si discosta nettamente da quella degli altri concorrenti e postula precise, chiare e complete controdeduzioni-giustificazioni, che, almeno, per quanto concerne l’incontro personale e diretto, non vi sono state e, quelle enunciate in modo generico, non sono state neppure sottoscritte dal rappresentante del RTI.
 
Sul piano legale, l’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006 esige: a) che sia valutata la congruità dell’offerta anche per l’offerta economicamente più vantaggiosa, b) che per le giustificazioni si procede ai sensi degli artt. 87 e 88.
 
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto l’integrazione dei documenti giustificativi, mentre la ditta (nota 9.8.2007) si è limitata a riformulare le identiche analisi dei prezzi, con altri preventivi, ritenuti del tutto insufficienti; di qui la necessità per l’Amministrazione di chiedere ulteriori chiarimenti e di verificare il miglior prezzo di mercato, anche senza la necessità di costituire una commissione “ad hoc” (art. 88 n. 3), se l’ente ha proprio personale qualificato (tecnici di settore), utilizzando ogni altro elemento di conoscenza, oltre gli stessi prezzi standardizzati (art. 89 d. lgs. cit, quale modificato dall’art. 3 del d. lgs. n. 6/26.1.2007).
 
In questa fase non occorre alcuna comunicazione da fare alla ditta, che doveva fornire i suoi chiarimenti, e che comunque può sempre interloquire nelle fasi successive e conclusive, dove le valutazioni e decisioni sono prese dalla commissione giudicatrice, con le dovute motivazioni.
 
Nella fattispecie, la determinazione finale di aggiudicazione definitiva alla ditta Di BETA, fa seguito alla decisone n. 3808/2007 che giustifica ampiamente il giudizio di non affidabilità dell’offerta della RTI ALFA/ALFA BIS, evidenziando come la stessa società, non solo non ha provveduto a completare i “chiarimenti” richiesti, ma non ha neppure sottoscritto il verbale dell’incontro – verifica del 1.10.2007, privando di valore anche quanto affermato in quella sede.>
 
A cura di *************
 
N. 00458/2008 REG.SEN.
 
N. 00024/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
 
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale =24 del 2008=, proposto da:
“ALFA Srl”, in proprio e quale mandataria della R.T.I. costituita con ALFA BIS Costruzioni srl, rappresentata e difesa dagli avv. *****************, *****************, *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Pescara, via Cincinnato 37;
 
contro
 
“Provincia di Pescara”, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
 
nei confronti di
 
“Di BETA Costruzioni Sas”, rappresentata e difesa dagli avv. *******************, ***************, ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Pescara, via Cetteo Ciglia, N.8;
“DELTA Srl”;
 
per l’annullamento
 
-dei provvedimenti della commissione giudicatrice della gara d’appalto per la realizzazione di lavori sulla ex ss 602, relativi alla valutazione negativa sulle giustificazioni fornite in sede di gara dalla società ricorrente, -della determinazione n.3808 dell’08.11.2007 con la quale si annulla l’aggiudicazione provvisioria dell’appalto alla società stessa, nonche’ della aggiudicazione definitiva fatta alla controinteressata,
 
-conseguente. richiesta risarcimento del danno..
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pescara;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ***********************;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24/04/2008 il cons. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO
 
La ricorrente ha visto assegnare l’appalto ad altra ditta, essendo stata ritenuta la propria offerta (ribasso del 32,383%) inaffidabile, anche se economicamente più vantaggiosa; il provvedimento di verifica è ritenuto del tutto illegittimo, perché non conforme a legge. Si stigmatizza in particolare l’intervento di “tecnici di settore”, le “analisi di mercato”, fatte tra i “fornitori di zona”, mediante “preventivi” circa il prezzo “medio locale”, senza coinvolgere la ditta interessata.
 
La ditta ritiene di aver fornito tutte le dovute giustificazioni e conclude per l’annullamento e richiesta di risarcimento dei danni.
 
Le difese avversarie osservano come si verterebbe in materia di discrezionalità tecnica e che l’Amministrazione avrebbe fatto una verifica corretta e completa.
 
DIRITTO
 
IL ribasso (32,8%) proposto dalla società ricorrente, rispetto alla seconda classificata (8,87%) è abbastanza vistoso è la commissione di gara, pur aggiudicando provvisoriamente l’appalto alla RTI ALFA/ALFA BIS (verbale 30.7.2007), ha ritenuto di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006, mediante l’analisi dei giustificativi prodotti a corredo dell’offerta in sede di gara e, stante la loro insufficienza, ha richiesto ulteriori chiarimenti (artt. 87/88 cod. contratti), che la commissione ha valutato in modo non positivo. E’ seguito un invito (24.9.2007) al RTI per avere ogni elemento utile (art. 88 cit.), senza che sia stata firmata la bozza di verbale dell’incontro e senza che la ALFA, che si era riservata ulteriori chiarimenti, abbia più fatto pervenire gli ulteriori elementi.
 
La decisione finale, pertanto, è stata presa in base alle valutazioni negative fatte circa: a) i tempi dichiarati nell’analisi prezzi, b) le modalità di esecuzione, c) i prezzi elementari dei materiali impiegati, ritenuti inaffidabili e tali da compromettere seriamente la qualità dell’opera da realizzare e, in alcuni casi, il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro (determinazione n. 3808/8.11.2007).
 
Nel verbale dell’incontro (1.10.2007) con la ditta ALFA, per l’esame delle giustificazioni, tre sono gli aspetti sollevati: a) il ribasso globale che si discosta in modo sensibile da quello degli altri concorrenti, b) i tempi eccessivamente ed ingiustificatamente contratti per l’esecuzione di ciascuna singola lavorazione, con incidenza sui prezzi, c) il costo dei materiali che, per alcune tipologie di lavorazione, appare eccessivamente basso. Le analisi delle giustificazioni e della documentazione prodotte hanno rilevato come il ribasso praticato incide solo ed unicamente sulle voci elementari dei costi dei materiali e sulla quantità della mano d’opera impiegata e non toccava in nessun modo l’utile d’impresa né la percentuale delle spese generali che risultano identiche per tutte le voci analizzate, rispettivamente del 10% e 12%.
 
Nell’incontro, l’amministratore delegato della ALFA, dichiara che se “i tempi” dovessero risultare troppo compressi, gli stessi sarebbero compensati con tempi (se eccessivi) di altre lavorazioni, ovvero con l’utilizzo di tempi morti, o ancora con il potenziamento degli operai a scapito dell’utile dell’impresa, senza, peraltro, precisare nulla in concreto, specie per le cd. “macrolavorazioni”, né, allorquando si richiama ad altri lavori eseguiti, viene a precisare il numero degli operai impiegati ed il numero dei mezzi utilizzati. Per i prezzi del materiale si dichiara, infine, che la ditta sarebbe in grado di spuntare con i fornitori prezzi molto inferiori alla media del mercato, mentre l’art. 87 cit. prevede che vanno specificate le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente. Sta di fatto che l’amministratore sig. ******* non ha mai sottoscritto il verbale, né fornite le ulteriori osservazioni, troncando il rapporto chiarificatore e lasciando in sospeso tali aspetti essenziali.
 
Sul piano formale e sostanziale, la provincia, avendo esperite le dovute verifiche e sollecitati ogni possibile chiarimento, ha ritenuto di potere (e dovere) concludere la procedura con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Di BETA.
 
Le censure proposte in gravame, al di là degli aspetti tecnici non chiariti nella competente sede di confronto – riscontro, non appaiono suscettibili di positiva considerazione.
 
La percentuale di ribasso si discosta nettamente da quella degli altri concorrenti e postula precise, chiare e complete controdeduzioni-giustificazioni, che, almeno, per quanto concerne l’incontro personale e diretto, non vi sono state e, quelle enunciate in modo generico, non sono state neppure sottoscritte dal rappresentante del RTI.
 
Sul piano legale, l’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006 esige: a) che sia valutata la congruità dell’offerta anche per l’offerta economicamente più vantaggiosa, b) che per le giustificazioni si procede ai sensi degli artt. 87 e 88.
 
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto l’integrazione dei documenti giustificativi, mentre la ditta (nota 9.8.2007) si è limitata a riformulare le identiche analisi dei prezzi, con altri preventivi, ritenuti del tutto insufficienti; di qui la necessità per l’Amministrazione di chiedere ulteriori chiarimenti e di verificare il miglior prezzo di mercato, anche senza la necessità di costituire una commissione “ad hoc” (art. 88 n. 3), se l’ente ha proprio personale qualificato (tecnici di settore), utilizzando ogni altro elemento di conoscenza, oltre gli stessi prezzi standardizzati (art. 89 d. lgs. cit, quale modificato dall’art. 3 del d. lgs. n. 6/26.1.2007).
 
In questa fase non occorre alcuna comunicazione da fare alla ditta, che doveva fornire i suoi chiarimenti, e che comunque può sempre interloquire nelle fasi successive e conclusive, dove le valutazioni e decisioni sono prese dalla commissione giudicatrice, con le dovute motivazioni.
 
Nella fattispecie, la determinazione finale di aggiudicazione definitiva alla ditta Di BETA, fa seguito alla decisone n. 3808/2007 che giustifica ampiamente il giudizio di non affidabilità dell’offerta della RTI ALFA/ALFA BIS, evidenziando come la stessa società, non solo non ha provveduto a completare i “chiarimenti” richiesti, ma non ha neppure sottoscritto il verbale dell’incontro – verifica del 1.10.2007, privando di valore anche quanto affermato in quella sede.
 
Conclusivamente il ricorso va respinto anche per la parte risarcitoria e le spese seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
 
RESPINGE il ricorso in epigrafe, come da motivazione;
 
-condanna la ALFA srl, in proprio e quale mandataria della R.T.I. costituita con la ALFA BIS COSTRUZIONI srl, al pagamento delle spese di giudizio (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), in favore delle parti costituite: Provincia di Pescara e Di BETA sas, che si liquidano in complessivi €4000(quattromila)=, ripartiti paritariamente in €2000(duemila)= cadauno.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
   
***************, Presidente
 
******************, Consigliere
 
************, ***********, Estensore
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 09/05/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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