In presenza dell’inerzia nell’assolvimento della presentazione del deposito cauzionale, protrattasi per circa tre mesi, la determinazione dell’Amministrazione confermativa della decadenza dall’aggiudicazione si sottrae alle censure di eccesso di potere ne

Lazzini Sonia 14/05/09
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La mancata presentazione del deposito cauzionale legittima la revoca dell’aggiudicazione
 
La conferma della decadenza dall’ aggiudicazione, già disposta con atto del 13.03.2003, è intervenuta in data 23.10.2003, ad oltre un anno dalla data di conclusione della gara (23.09.2002) per la scelta del contraente cui affidare in locazione l’ immobile di p.za Plebiscito, nn. 5, 6 e 7. Il notevole lasso temporale trascorso dalla conclusione della gara e l’assenza di una fattiva attività collaborativa della ******à aggiudicataria ai fini della conclusione del contratto – già oggetto di sanzione con il primo provvedimento di decadenza del 13.03.2003 e che ha trovato ulteriore conferma nel mancato deposito cauzionale formalmente richiesto dall’****** con nota del 24.07.2003 – identificano in sè, a distanza di oltre un anno dalla conclusione della procedura concorsuale, i presupposti per la conferma dell’ atto di decadenza e l’ interesse di rilievo pubblico all’annullamento dell’ esito della gara stesso, onde porre termine ad una situazione di stallo preclusiva di ogni proficuo utilizzo del bene di proprietà pubblica.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2197 del 9 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolar modo il seguente passaggio:
 
Non può accedersi alla tesi della ricorrente secondo la quale dal mancato versamento del deposito cauzionale non poteva desumersi una volontà diretta a sottrarsi alle formalità preordinate alla formazione del vincolo contrattuale. Occorre, infatti, considerare che la nuova fase di trattativa era volta al recupero di un ritardo negli adempimenti della parte privata già sanzionato con l’ atto di decadenza del 13.03.2003. La nota dell’****** del 24.07.2003 non assegnava alcun termine dilatorio per la costituzione del deposito cauzionale, e ciò nel palese intento dell’Amministrazione di pervenire alla rapida conclusione del contratto onde non privarsi ulteriormente dei corrispettivi di locazione.
 
In base al principio “quod sine die debetur statim debetur” lo Soc. ALFA era, quindi, tenuta a costituire il deposito cauzionale senza ritardo, fin dal momento della ricezione della richiesta formulata con lettera raccomandata, e ciò indipendentemente da ogni ulteriore atto di diffida dell’Amministrazione.
 
A cura di *************
 
 
 
N.2197/09
Reg.Dec.
N. 884 Reg.Ric.
ANNO   2007
 
  
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla ******à ALFA e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’ avv.to ********* D’*****, con domicilio eletto in Roma, via Calcutta, n. 45, presso lo studio dell’ ************** D’*****;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 7229/2006 del 30.06.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il Consigliere ********************;
Uditi per le parti l’ avv.to D’***** e l’ Avvocato dello Stato *********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). La ******à ALFA e C. S.a.s., in esito a gara indetta dall’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, risultava aggiudicataria, verso il corrispettivo annuo di euro 66.000,00, di immobile sito in Napoli, p.za Plebiscito nn. 5, 6 e 7, appartenente al Fondo Edifici di Culto, amministrato in ambito provinciale dal Prefetto di Napoli.
Con un primo provvedimento del 13.03.2003 l’ Ufficio Territoriale del Governo (******) dichiarava la Soc. ALFA decaduta dalla procedura di aggiudicazione sul rilievo che la ******à predetta “benché più volte invitata sia per le vie brevi che con note scritte e contattare l’ ufficio e a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto di locazione non ha mai fornito alcun riscontro”.
Con successivo decreto del 23.10.2003 l’ ******, prendeva atto delle controdeduzioni della ******à ALFA in merito alla disposta decadenza – che riteneva insufficienti ed inadeguate stante il lungo tempo trascorso dall’aggiudicazione – e, riscontrato il mancato deposito della quietanza del deposito cauzionale richiesto con nota del 24.07.2003, confermava il provvedimento di decadenza del 23.10.2003.
Avverso tale ultima determinazione la Soc. ALFA proponeva ricorso avanti al T.A.R. Campania chiedendone l’ annullamento per motivi di violazione di legge, difetto dei presupposti e di motivazione, nonché di eccesso di potere per sviamento.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso la pronunzia di rigetto la Soc. ALFA ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del T.A.R. e rinnovato i motivi di legittimità articolati in primo grado.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’ Interno opponendosi all’ accoglimento del ricorso con richiamo anche alle valutazioni espresse dalla Sezione in sede di giudizio cautelare,
All’ udienza del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è infondato.
2.1). La conferma della decadenza dall’ aggiudicazione, già disposta con atto del 13.03.2003, è intervenuta in data 23.10.2003, ad oltre un anno dalla data di conclusione della gara (23.09.2002) per la scelta del contraente cui affidare in locazione l’ immobile di p.za Plebiscito, nn. 5, 6 e 7.
Il notevole lasso temporale trascorso dalla conclusione della gara e l’assenza di una fattiva attività collaborativa della ******à aggiudicataria ai fini della conclusione del contratto – già oggetto di sanzione con il primo provvedimento di decadenza del 13.03.2003 e che ha trovato ulteriore conferma nel mancato deposito cauzionale formalmente richiesto dall’****** con nota del 24.07.2003 – identificano in sè, a distanza di oltre un anno dalla conclusione della procedura concorsuale, i presupposti per la conferma dell’ atto di decadenza e l’ interesse di rilievo pubblico all’annullamento dell’ esito della gara stesso, onde porre termine ad una situazione di stallo preclusiva di ogni proficuo utilizzo del bene di proprietà pubblica.
Non può accedersi alla tesi della ricorrente secondo la quale dal mancato versamento del deposito cauzionale non poteva desumersi una volontà diretta a sottrarsi alle formalità preordinate alla formazione del vincolo contrattuale. Occorre, infatti, considerare che la nuova fase di trattativa era volta al recupero di un ritardo negli adempimenti della parte privata già sanzionato con l’ atto di decadenza del 13.03.2003. La nota dell’****** del 24.07.2003 non assegnava alcun termine dilatorio per la costituzione del deposito cauzionale, e ciò nel palese intento dell’Amministrazione di pervenire alla rapida conclusione del contratto onde non privarsi ulteriormente dei corrispettivi di locazione.
In base al principio “quod sine die debetur statim debetur” lo Soc. ALFA era, quindi, tenuta a costituire il deposito cauzionale senza ritardo, fin dal momento della ricezione della richiesta formulata con lettera raccomandata, e ciò indipendentemente da ogni ulteriore atto di diffida dell’Amministrazione.
In presenza dell’ inerzia nell’ assolvimento anche di detto adempimento, protrattasi per circa tre mesi, la determinazione dell’Amministrazione confermativa della decadenza dall’aggiudicazione si sottrae alle censure di eccesso di potere nei profili del difetto di motivazione e dello sviamento, trovando giustificazione nell’ esigenza già posta in rilievo nel primo atto di decadenza del 13.03.2003 di prevenire ogni danno patrimoniale per il mancato versamento dei canoni di locazione e configurandosi, inoltre, rivolta alla cura dell’ interesse pubblico di utilizzo del bene appartenente al patrimonio dell’ ente secondo criteri di economicità ed in condizioni vantaggiose per l’ erario.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2009, con l’intervento dei Signori:
***************                                             Presidente
************************                                Consigliere
***************                                             Consigliere
********************                                       Consigliere est.
***************                                             Consigliere
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                           Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO                     *****************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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