In GU il DL Banche: via libera al registro dei debitori. Le nuove modifiche al processo civile.

Redazione 05/05/16
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Il d.l. n. 59/2016 recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» è stato pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2016.

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Registro delle procedure concorsuali. 

Viene istituito il Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, che conterrà i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall..

Ai fini del recupero o della cessione dei crediti sarà possibile accedere ai dati relativi ai debitori, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti, previa autorizzazione del giudice del procedimento.

Costituzione telematica del comitato dei creditori. 

Si potrà costituire il comitato dei creditori in modo telematico, mediante l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore. Anche l’udienza potrà svolgersi in via telematica, in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori.

Espropriazione forzata: rapporto riepilogativo obbligatorio.

Tra le novità più importanti, l’art. 4 rubricato «disposizioni in materia di espropriazione forzata» introduce al, comma 2, alcune modifiche all’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

In particolare, al comma 9-sexies si aggiunge che il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (Delega delle operazioni di vendita) deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita. A decorrere dal deposito di tale rapporto, lo stesso deve depositare, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Al comma 9-septies, primo periodo, invece si sostituiscono le parole «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» con le parole «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

Indennizzi agli investitori. 

Il d.l. n. 59/2016 prevede inoltre disposizioni relative agli indennizzi ai risparmiatori che avevano acquistato obbligazioni delle quattro banche coinvolte nel c.d. salva-banche. Coloro che avevano provveduto all’acquisto entro il 12 giugno 2014 possono richiedere al Fondo di solidarietà costituito dal Governo l’erogazione di un indennizzo forfettario previo accertamento di alcune condizioni patrimoniali. L’istanza dovrà essere presentata entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.

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