In Gazzetta le disposizioni correttive del Codice antimafia (D.Lgs. 208/2012)

Redazione 14/12/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

È stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre il D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al  D.Lgs. 159/2011, che racchiude il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Il Codice, si ricorda, è stato emanato in attuazione della legge delega n. 136/2010, i cui  articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, prevedevano anche l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli.

In particolare, le disposizioni correttive introdotte dal D.Lgs. 218/2012  sono raggruppabili in due settori::

a) disposizioni riguardanti la disciplina della documentazione antimafia; 

b) disposizioni riguardanti alcuni specifici aspetti delle norme concernenti l’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative a beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Gli articoli che si occupano della documentazione antimafia ridefiniscono, fra le altre cose, il “catalogo” delle situazioni dalle quali si desume l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, superando l’attuale impostazione del Codice che rinvia la disciplina della materia a norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Attraverso la riformulazione dell’articolo 85 del Codice, si definisce espressamente il regime dei controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (GEIE), al fine di superare possibili dubbi interpretativi.

Sempre con riferimento alla materie dei controlli, il correttivo specifica che i controlli antimafia sono espletati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, dei componenti degli organi di vigilanza, nonché nei confronti delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Sono, altresì, immesse nel Codice anche le specifiche disposizioni riguardanti i controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici.

Per ciò che concerne l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, le norme proposte mirano a definire i termini secondo i quali l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio statale, chiarendo alcune difficoltà interpretative.

In particolare, l’articolo 1 del decreto legislativo correttivo riscrive l’articolo 39 del Codice che consente all’amministratore giudiziario di fruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Attraverso la riformulazione della disposizione si tende anzitutto a limitare l’intervento dell’Avvocatura nei contenziosi riguardanti i beni sequestrati. Viene, inoltre, previsto che l’assistenza legale suddetta sia richiesta previo parere favorevole dell’Avvocato Generale dello Stato relativamente ai profili di opportunità.

Come ulteriori disposizioni significative, si segnala che il correttivo stabilisce la durata della comunicazione e dell’informazione antimafia: sei mesi dalla data di acquisizione per la prima, dodici mesi dalla data di acquisizione per l’informazione.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento