In difesa del dott. Azzecca-garbugli

Redazione 14/10/19
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di Massimiliano Bina

1. Il dottor Azzecca-garbugli viene accusato di patrocinio infedele[2] ed intralcio alla giustizia[3], ma molto forte è la sensazione che in questo processo, non potendo condannare un intero sistema, si voglia ottenere la condanna di uno dei suoi protagonisti, dimenticando che una cosa è la responsabilità penale del singolo, altro sono le credenze e le convinzioni personali e collettive del tempo.

Quello che Manzoni pensava del sistema giustizia del ‘600 lo conosciamo da quanto ha scritto nella Storia della colonna infame[4]. Il dott.Azzecca-garbugli è un ersatz letterario del suo pensiero: la giustizia è asservita ai potenti (e il dott. Azzecca-garbugli sarebbe asservito a don Rodrigo); il processo è un modo per ottenere vendetta e non giustizia; l’avvocato è un ostacolo alla giustizia (“A saper maneggiare bene le grida, nessuno è innocente e nessuno è colpevole!”; “Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle”)[5], non a servizio della giustizia.

In altre parole, nel tratteggiare il personaggio del dott. Azzecca-garbugli, Manzoni vuole criticare un mondo, e il suo sistema giudiziario, e per farlo sceglie un bersaglio nemmeno tra i più originali, considerando che l’avvocato è spesso e volentieri additato come la causa dei mali della giustizia[6].

Per sapere, invece, se il dott.Azzecca-garbugli si sia reso colpevole dei reati che gli sono contestati occorre astrarre dal sistema giustizia del tempo e comparare la sua condotta – quale avvocato e quale procuratore – con il modello ideale di avvocato, alla cui individuazione contribuiscono i principi etici che l’avvocato deve rispettare nell’esercizio della sua professione forense, oggi contenuti nei codici deontologici forensi[7].

2. Già nel Medioevo, l’avvocato non doveva difendere cause ingiuste ed era tenuto a formalmente impegnarsi in tal senso, prestando giuramento[8]; nell’Età moderna l’avvocato è chiamato a collaborare con l’amministrazione della giustizia e il divieto di difendere cause ingiuste è stato esteso sino a ricomprendere il divieto di difendere in modo ingiusto, attraverso l’individuazione di condotte proibite e sanzionate non solo in foro poli, ma anche in foro fori[9]. In particolare, per quello che ci interessa, l’avvocato, già a quei tempi, aveva l’obbligo di mantenere il segreto professionale ed era tenuto a non rivelare i fatti appresi dai propri clienti[10]. L’avvocato, tuttavia, poteva rendere pareri di diritto o prestare consigli astratti, come chiesto da Renzo al dott. Azzecca-garbugli, senza incorre in alcuna sanzione per patrocinio infedele. All’avvocato era proibito difendere contemporaneamente più parti contrarie, salvo che la questione non fosse dubbia; in ogni caso, si consigliava all’avvocato di astenersi o, al più, di limitarsi ad esporre i fatti senza perorare l’una tesi piuttosto che l’altra[11]. L’avvocato doveva evitare conflitti di interesse, dovendo dare precedenza al cliente che prima aveva affidato l’incarico della tutela dei propri interessi[12]. Al tempo, infatti, era prassi diffusa che l’avvocato ricevesse un compenso annuale dal cliente per occuparsi di tutte le questioni che potevano interessare quest’ultimo e la soluzione al conflitto veniva ricavata dalla regole dell’auxilium feudale, che legavano il vassallo al signore[13].

Alla luce di tanto, possiamo escludere che l’imputato si sia reso colpevole di patrocinio infedele. Innanzitutto, il dott.Azzecca-garbugli rende a Renzo un parere astratto, insistendo affinché il cliente gli racconti i fatti, così da potergli riferire un parere di diritto (in ossequio al brocardo: da mihi factum, dabo tibi ius):

– Ditemi il fatto come sta, – interruppe il dottore.

– Lei m’ha da scusare: noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere…

– Benedetta gente! siete tutti così: in vece di raccontar il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa”.

Il cliente, tuttavia, si astiene dal raccontare i fatti, sottoponendo all’avvocato una questione ipotetica,

“- Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c’è penale”.

Al quesito posto da Renzo, consegue l’analisi delle grida compiuta dall’avvocato, che dimostra di avere adeguata competenza[14] e di essere aggiornato[15], alla ricerca dell’astratta regola di condotta da applicare al caso concreto:

Caso serio, figliuolo; caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro, contemplato in cento gride, e… appunto, in una dell’anno scorso, dell’attuale signor governatore. Ora vi fo vedere, e toccar con mano”.

La condotta dell’avvocato appare, sin qui, del tutto legittima e conforme a quella dovuta. Parimenti ineccepibile è, per la verità, la condotta tenuta in seguito, quando Renzo espone i fatti,

Ma mi scusi; lei non m’ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com’è. Sappia dunque ch’io dovevo sposare oggi,” e qui la voce di Renzo si commosse, “dovevo sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo, fin da quest’estate; e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e s’era disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse… basta, per non tediarla, io l’ho fatto parlar chiaro, com’era giusto; e lui m’ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo.

il dott.Azzecca-garbugli si rende conto di essere in conflitto di interessi e, di conseguenza, rinuncia all’incarico, preoccupendosi di restituire il compenso anticipato dal cliente:

…e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse: – restituite subito a quest’uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente”

Emergono dal testo seri indizi che il dott.Azzecca-garbugli fosse l’avvocato di Don Rodrigo, cioè del mandante dei bravi, come prova il racconto della visita di Fra’ Cristoforo al palazzo del signorotto descritta nel capitolo V, ove viene indicato tra i commensali. In ogni caso, appare che il dottAzzecca-garbugli non sia in grado di fornire al proprio cliente un’assistenza leale, a causa della contemporanea esistenza di obblighi nei confronti di terzi o, comunque, di propri interessi personali[16].

Insomma, Manzoni vorrebbe descrivere una situazione patologica della giustizia del ‘600, rimproverando al dott. Azzecca-garbugli di difendere i potenti in danno dei cittadini comuni; ma, in realtà, descrive come l’avvocato deve comportarsi quando si trova a gestire un conflitto di interessi. La condotta tenuta dall’avvocato (rinuncia al mandato) è dovuta[17]; mentre l’alternativa (l’avvocato continua a rappresentare Renzo, pur in presenza di conflitto di interessi), che sembrerebbe auspicabile, tutelando il debole sul forte, viola il dovere di fedeltà nei confronti del cliente[18], dovere che costituisce un usbergo necessario dell’amministrazione della giustizia e uno degli elementi imprescindibili del processo.

3. Riguardo al secondo capo di imputazione, manca la prova che il dott. Azzecca-garbugli abbia posto in essere una condotta integrante i reati di minaccia, istigazione alla corruzione ed intralcio alla giustizia. Quello che emerge dal testo manzoniano è che l’avvocato si è limitato a suggerire come “possibili” alcune linee di difesa senza porre in essere alcuna condotta illecita rilevante[19]. Il problema, al più, è quello di verificare se esistano e quali siano i limiti dell’avvocato che si trovi a consigliare al proprio assistito una strategia difensiva.

Nella glossa al Decretum Gratiani si diceva che all’avvocato era consentito ricorrere all’inganno[20]; nella glossa al Liber sextus si affermava che la parte poteva reagire ai cavilli ed alle astuzie della controparte con i medesimi mezzi[21]; san Tommaso[22] affermava che l’avvocato poteva usare stratagemmi, ma non poteva compiere atti in frode[23]. Solo in età moderna, con il divieto imposto all’avvocato di difendere in modo ingiusto[24] ed il nuovo ruolo assunto dall’avvocato nel processo, prende forma il dovere di verità dell’avvocato, riconosciuto anche negli attuali codici deontologici[25].

In questa prospettiva, il dott. Azzecca-garbugli raccomanda alla parte di dire la verità all’avvocato e suggerisce di rivolgersi al mandante, cioè al titolare dell’interesse difeso, per verificare se possa intervenire per agevolare una composizione della lite[26], sempre auspicabile:

Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. Se volete ch’io v’aiuti, bisogna dirmi tutto, dall’a fino alla zeta, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo caso, io anderò da lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch’io sappia da voi, che v’ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione, per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir l’affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, m’impegno a togliervi d’impiccio: con un po’ di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e l’umore dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in criminale, e mettergli una pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto; se fosse una testolina, c’è rimedio anche per quelle. D’ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio; serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità,fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito”.

Nulla di illecito, bensì ordinaria consulenza preparatoria della causa e volta ad evitare la lite.

Comunque la pensasse Manzoni, difendere i potenti non è reato. Il servizio giustizia è ugualmente posto a tutela di tutti i cittadini e i codici deontologici contemporanei[27], riconoscono che la rappresentanza di una parte non costituisce un’approvazione delle opinioni o attività politiche, economiche, sociali o morali del cliente.

Ne consegue che l’avvocato non può essere ritenuto colpevole di un reato per il fatto di difendere potenti e l’avvocato non può rifiutare, né essere costretto a rifiutare i propri servizi per il semplice fatto che la causa offenda le proprie opinioni o l’opinione pubblica[28].

4. Sia consentita una riflessione conclusiva.

La vicenda del dott. Azzecca-garbugli sottolinea l’importanza di una tra le diverse funzioni dell’etica professionale, che consiste nel fornire all’avvocato quella necessaria legittimazione che possa consentirgli di esercitare in modo pieno il diritto di essere sentito dal giudice. La collettività (sulla linea di Manzoni) percepisce la condotta di Azzecca-garbugli come il prototipo del pessimo avvocato; l’avvocato la percepisce in modo diverso e vi vede l’esemplificazione di una condotta professionale che non oltrepassa mai il limite di quello che è consentito, pur avvicinandosi pericolosamente al confine.

È qui che la deontologia può aiutare a far convergere questa differente percezione. Da un lato, la conoscenza delle regole etiche dell’avvocato meriterebbe di essere, prima approfondita, poi divulgata, così che la collettività possa comprendere che l’avvocato non ha privilegi, ma prerogative necessarie alla tutela dei diritti e che certe condotte dell’avvocato, oggi incomprensibili ai piu, sono in realtà funzionali al predetto scopo. Dall’altro lato, occorre pretendere che l’avvocato tenga una condotta eticamente corretta poiché cosi si incrementa la fiducia della collettività nella giustizia.

[1] Lo scritto è il canovaccio di un’arringa pronunciata a difesa del Dott.Azzecca-garbugli nell’ambito di un evento organizzato in Varese, 1 marzo 2018 dall’Associazione culturale Volarte Italia, destinato agli studenti del Liceo classico della città.

[2] Il capo di imputazione, con riferimento all’incontro avvenuto nello studio del Dott.Azzecca-garbugli descritto nel capitolo III dei Promessi Sposi: “perché, nella sua qualità di Avvocato del Foro di Lecco, si rendeva infedele ai suoi doveri professionali e arrecava nocumento a Tramaglino Renzo, nella fattispecie omettendo di patrocinarlo allorquando, sentito nominare il potente Don Rodrigo, sapendo che non avrebbe potuto contrastare la sua autorità, respingeva il predetto Tramaglino, così venendo meno al mandato difensivo ricevuto. In Lecco, l’8 novembre 1628“.

[3] Il capo di imputazione: “reato previsto dagli artt. 81 cpv, 322, 377, 612 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per difendere taluni “bravi” e addivenire a loro assoluzione/proscioglimento, offriva o prometteva denaro od altra utilità non dovuti a potenti signori, minacciava le vittime dei reati di ingiusti danni e intralciava la giustizia, offrendo o promettendo denaro o altra utilità a persone chiamate a rendere dichiarazioni testimoniali davanti all’Autorità Giudiziaria. In Lecco, dall’anno 1626 all’8 novembre 1628“.

[4] La vicenda è stata raccontata anche da P.Verri, Osservazioni sulla tortura (1804), Milano 1988

[5] Sulle narrazioni degli avvocati come ostacolo alla ricerca della verità, cfr. M.Taruffo, La semplice verità, Bari 2009, 43 ss. Contra, B.Cavallone, In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv.dir.proc. 2010, 1 ss.

[6] Si veda, ad esempio, la legislazione prussiana del XVIII secolo in materia di avvocatura, che imponeva agli avvocati di vestirsi in pubblico con un mantello nero così che il popolo potesse «riconoscere da lontano questi imbroglioni e difendersi». La storia è stata raccontata nei dettagli da A.Weissler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, rist. Frankfurt a.M. 1967, p. 296 ss. V., altresì, F.Bomsdorf, Prozessmaximen und Rechtswirklicheit, Berlin 1971, p. 67; B.Cavallone, I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile: premessa storico-critica, in Il giudice e la prova nel processo civile, Padova 1991, p.55 ss.

[7] Cfr. il Codice Deontologico Forende, in https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense; le Model Rules of Porfessional Conduct dell’American Bar Association (d’ora in poi “ABA MRPC” in https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents/; il Canadese Model Code of professional Conduct in https://flsc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Model-Code-as-amended-March-2017-Final.pdf

[8] Si veda, al riguardo, R.Bianchi Riva, L’avvocato non difenda cause ingiuste, Milano 2012.

[9] Cfr. R.Bianchi Riva, La coscienza dell’avvocato, Milano 2015.

[10] Cfr. R.Bianchi Riva, La coscienza dell’avvocato, cit., 264 ss. Cfr. art. 28 Codice Deontologico forense.

[11] Cfr. R.Bianchi Riva, La coscienza dell’avvocato, cit., 259 ss. V., oggi, l’art. 24, 1° e 2° comma, Codice Deontologico Forense.

[12] Oggi la disciplina del conflitto di interessi nell’assunzione di un nuovo mandato è contenuto nell’art.24, 3°comma, Codice Deontologico Forense

[13] Cfr. R.Bianchi Riva, L’avvocato non difenda cause ingiuste, cit., 127 ss.

[14] V. art. 14 Codice Deontologico Forense.

[15] V. art. 15 Codice Deontologico Forense.

[16] V. Rule 1.7 ABA MRPC: “a lawyer shall not represent a client if the representation involves a concurrent conflict of interest. A concurrent conflict of interest exists if: (1) the representation of one client will be directly adverse to another client; or (2) there is a significant risk that the representation of one or more clients will be materially limited by the lawyer’s responsibilities to another client, a former client or a third person or by a personal interest of the lawyer“. V., altresì, la Rule 3.4-2 del Canadian Model code «A lawyer must not represent a client in a matter when there is a conflict of interest, unless there is express or implied consent from all affected clients and the lawyer reasonably believes that he or she is able to represent the client without having a material adverse effect upon the representation of or loyalty to the client or another client».

[17] V. art. 68 Codice Deontologico Forense.

[18] V. art. 10 Codice Deontologico Forense.

[19] V. Rule 1.2 (d) ABA MRPC “A lawyer shall not counsel a client to engage, or assist a client, in conduct that the lawyer knows is criminal or fraudulent, but a lawyer may discuss the legal consequences of any proposed course of conduct with a client and may counsel or assist a client to make a good faith effort to determine the validity, scope, meaning or application of the law”.

[20] Gl. Insidijs a Decr. C. 23 q.2 c.2, dominus.

[21] Cfr. Liber sextus, gl. Malignantium a VI, 1, 6, 16, de electione et electi potestate c. cupientes

[22] Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, IIa IIae, q.71, art.3.

[23] Per una panoramica, v. R.Bianchi Riva, Il dovere di verità: fra tecniche della difesa e deontologia forense nel medioevo e nell’età moderna, in Italian Review of Legal History 2015, n. 04, pag. 1-20.

[24] Cfr. R.Bianchi Riva, La coscienza dell’avvocato, cit., 246 ss., 290.

[25] V. Rule 2.1. ABA MRPC: “In representing a client, a lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice. In rendering advice, a lawyer may refer not only to law but to other considerations such as moral, economic, social and political factors, that may be relevant to the client’s situation”. Il nostro Codice Deontologico Forense, all’art. 50, si occupa del dovere di verità dell’avvocato nel processo.

[26] V. art. 27, 3°comma, Codice Deontologico Forense.

[27] La Rule 1.2 (b) delle Model rules of professional conduct dell’American Bar Association, dispone che:”A lawyer’s representation of a client, including representation by appointment, does not constitute an endorsement of the client’s political, economic, social or moral views or activities”.

[28] La rule C28 del BSB Handbook, 3rd Edition (v3.2) febbraio 2018, contenente le regole di condotta dei Barrister, dispone che: “You must not withhold your services or permit your services to be withheld on the ground that the nature of the case is objectionable to you or to any div> “.

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