In cosa consiste la contraddittorietà della prova (c.d. travisamento della prova)

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo confermava, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva a sua volta applicato al ristretto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso ed, in particolare, per avere fatto parte di una famiglia mafiosa anche agevolando la commissione dei reati fine dell’associazione, quali estorsioni ed intrattenendo con altri esponenti rapporti finalizzati alla trattazione degli affari illeciti dell’associazione, coadiuvandoli nel controllo del territorio e agevolando i contatti e gli incontri con appartenenti alle varie famiglie ed inserendosi nella risoluzione delle problematiche interne all’associazione.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale si deduceva la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito – una volta fatto presente che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione può essere dedotta con il ricorso per cassazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato oppure quando il vizio risulta da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame e che, quanto alla prima ipotesi, lo stesso ricorrente ammetteva che il provvedimento impugnato in questa sede non presenta contraddizioni interne e appare logicamente coerente ma sosteneva come esso contrastasse con gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini che non sarebbero stati correttamente analizzati tenuto conto altresì del fatto che il Tribunale del riesame avrebbe taciuto sulle argomentazioni fornite dalla difesa – che la contraddittorietà della motivazione, per contrasto con altri atti del processo specificamente indicati (c.d. travisamento della prova), ricorre quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019) fermo restando però che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è, però, necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come non ricorresse la situazione sopra descritta poichè le censure del ricorrente attenevano esclusivamente al merito in quanto dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e come tali, ad avviso del Supremo Consesso, si ponevano all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

A fronte di ciò, infine, veniva altresì messo in risalto il fatto come la decisione del giudice di merito non potesse essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006).

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui spiega, per quanto attiene il ricorso per Cassazione, in cosa consiste la contraddittorietà della motivazione, altrimenti detta travisamento della prova.

In questa sentenza, difatti, avvalendosi di precedenti conformi, gli Ermellini, una volta postulato che la contraddittorietà della motivazione per contrasto con altri atti del processo specificamente indicati (c.d. travisamento della prova) ricorre quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, affermano che però, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.

Il provvedimento in questione, di conseguenza, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare, quando si deve proporre un ricorso per Cassazione, se tale travisamento effettivamente sussista o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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