In cosa consiste l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p.?

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La Corte di Cassazione (sent. n. 34286 del 3 agosto 2023) sull’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).
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Indice

Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sentenza n. 34286 del 3 agosto 2023

1. La questione: l’elemento oggettivo

La Corte di Appello de L’Aquila, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, con cui un imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 336, 341 bis, 340 e 612 cod. pen., concedeva le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e rideterminava la pena, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 340 cod. pen. e all’art. 192 cod. proc. pen., non potendosi ritenere provato, a suo avviso, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 cod. pen. sulla base delle testimonianze acquisite.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 cod. pen. consiste in qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, n. 15388 del 6/03/2014) dato che, per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell’attività in questione (Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014).

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 340 cod. pen. prevede al primo comma che chiunque, “fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste siffatta condotta criminosa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’elemento oggettivo del reato, previsto dall’art. 340 cod. pen., consiste in qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante dato che, per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell’attività in questione.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare la ricorrenza di codesto elemento costitutivo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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