In corso nuovi progetti di riforma del diritto successorio

Redazione 07/10/19
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Il disegno di legge presentato al Senato il 19 marzo 2019 è denso di contenuti che incidono su gran parte della materia del diritto civile. In particolare le novità verteranno su discipline diverse che spaziano dall’avere per oggetto il settore delle associazioni e fondazioni, le relazioni coniugali, il diritto successorio fino agli accordi precontrattuali e alla responsabilità civile. La conversione della delega al governo comporterebbe dunque una serie di interventi incisivi sulla vita dei rapporti tra privati.

Di nostro interesse è principalmente l’intervento in progetto su alcuni degli istituti cardine del diritto successorio per comprendere meglio i quali potete approfondirne alcuni aspetti prendendo spunto dalle riflessioni dell’avvocato Tassitani Farfaglia al di Consulenza Legale Italia.

Per approfondire leggi anche “L’eredità giacente” di Giuseppe De Marzo.

 Gli interventi innovativi

Gli istituti giuridici a cui facciamo riferimento sono la quota di riserva dell’eredità o di altri diritti ai legittimari di cui all’articolo 536 del codice civile e il divieto dei patti successori di cui all’articolo 548 del codice civile.

Prima di passare in rassegna il primo istituto, ricordiamo che il codice civile attribuisce ad alcune categorie di persone chiamate alla successione, i cosiddetti legittimari, un diritto inviolabile a partecipare alla successione. Tale diritto è costituito dalla quota di patrimonio del de cuius spettante ed è inviolabile in quanto non può essere negato al legittimario. La quota del patrimonio di cui stiamo parlando è chiaramente quella legittima e non quella disponibile di cui colui che dispone del proprio patrimonio può deciderne il destino.

Relativamente al primo istituto la legge delega propone la trasformazione della quota di riserva dei legittimari da diritto su una quota del patrimonio ereditario a diritto ad una quota corrispondente al valore del patrimonio stesso al momento di apertura della successione. Ciò significa che il diritto alla quota assume la qualità di diritto a un credito, assistito, come si legge dalla lettera c del primo comma dell’articolo 1 della legge delega, “da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario”. Lo scopo della modifica è la conversione di quanto spetta al legittimario da bene in natura a bene di valore economico.

Proseguendo con il secondo istituto, i patti successori sono dei contratti o atti unilaterali con i quali si dispone della successione di una persona viva. Possono essere istitutivi, dispositivi o rinunciativi. Ad oggi il nostro ordinamento vieta la stipulazione di tali patti affermando, all’articolo 458 del codice civile, che “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Una disposizione di tale contenuto è diretta a tutelare la posizione del testatore che deve essere libero di disporre della propria successione fino al momento del decesso.

In merito a tale divieto, il governo è stato delegato a prevederne l’eliminazione, consentendo invece di stipulare dei patti che abbiano ad oggetto la successione e con i quali si possano destinare alcuni beni del patrimonio a determinati successori in esso individuati. Gli stessi patti possono disporre altresì la rinuncia a partecipare alla successione o ad alcuni beni di essa da parte dei chiamati all’eredità. Tale rinuncia non può tuttavia essere revocata e non può disporre sulla quota legittima di cui all’articolo 536 del codice civile che resta un diritto intangibile.

La materia del diritto successorio infine ha messo in luce l’esigenza di semplificare le vicende ereditarie che esplicano i propri effetti in stati diversi. Il disegno di legge infatti si propone di introdurre “misure di semplificazione ereditaria in conformità al certificato successorio europeo. Il certificato successorio europeo è una scrittura rilasciata dal notaio nei confronti di soggetti quali eredi o legatari che possiedono un diritto nella successione o incaricati alla redazione del testamento o ad amministrare l’eredità che debbano rispettivamente esercitare il diritto o i loro poteri in altro stato membro.  Le misure di semplificazione devono permettere la conoscenza delle fasi della successione nonché di effettuare in sicurezza gli atti giuridici che hanno per oggetto patrimoni ereditari.

Volume consigliato

L’eredità giacente

La trattazione delle questioni legate alla giacenza dell’eredità presuppone l’esame di alcune problematiche di carattere generale, che il Legislatore e gli operatori cercano di risolvere con l’applicazione delle norme in materia.La questione della situazione che si crea tra il momento dell’apertura della successione e l’accettazione non è evidentemente risolta dalla regola per la quale l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Invero, la finzione della retroattività, al pari della attribuzione dei beni, in assenza di eredi allo Stato (art. 586 cod. civ.), non elimina le questioni poste dalla vacanza di un titolare del patrimonio che possa compiere atti gestori, e nei confronti del quale possano essere esercitate le pretese dei terzi.Il presente volume, con un serio approccio di studio, ma senza trascurare l’aspetto pratico, vuole essere uno strumento per il Professionista che si trovi a risolvere questioni ereditarie in cui manchi, seppur temporaneamente, un titolare, con tutte le problematiche che ne derivano, nel tentativo di tutelare gli interessi del proprio assistito, sia esso erede, legatario o creditore del defunto.Giuseppe De MarzoConsigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano.

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