In caso di partecipazione di un Consorzio, le referenze bancarie da quali imprese devono essere presentate?

Lazzini Sonia 12/06/08
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È ben noto che, di regola, il Consorzio agisce come portatore in proprio d’un interesse imprenditoriale unitario, ancorché collegato alle finalità mutualistiche delle cooperative consorziate. Sicché esso, nelle pro-cedure ad evidenza pubblica, agisce quale centro d’imputazione unitario ed esclusivo dei rapporti, procedimentali e negoziali, con la stazione ap-paltante, pur se la materiale effettuazione del programma delle obbliga-zioni o di singole prestazioni sia da esso affidata a taluna, piuttosto che ad un’altra delle cooperative consorziate. Tuttavia, pur se queste ultime non sono che articolazioni organiche del Consorzio e che tutti i requisiti tecnici ed economico-finanziari per l’ammissione a gara devono esser ri-feriti al Consorzio stesso, la regola del bando, peraltro giammai contestata dall’ ATI ricorrente, riguarda tutte e ciascun’impresa consorziata, con una formulazione che ben chiaramente le distingue dal Consorzio cui appar-tengono. Tal regola, d’altronde d’identico tenore per le imprese raggrup-pate, è stabilita per fornire alla stazione appaltante la dimostrazione della capacità economico-finanziaria d’ogni soggetto esecutore delle prestazio-ni dedotte in appalto, onde s’appalesa inderogabile. 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 3415 del 23 aprile 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
< Può il Collegio, in linea di mero principio, concordare con il Comune intimato pure sul fatto che, nella trasposizione nazionale delle norme co-munitarie sulla dimostrazione della capacità economica, le referenze ban-carie non abbiano il medesimo rigore che altrove. Ma non è chi non veda come siffatta prescrizione è stata espressamente voluta dal Comune me-desimo, sicché, allo stato, non è né disapplicabile, né derogabile.
 
Del pari evidente è che il riferimento comunale all’art. 41, c. 3 del Co-dice degli appalti (cfr. pag. 17 della memoria del Comune di Roma in da-ta 21 maggio 2007), per cui l’impresa partecipante, se non può produrre le referenze richieste, può provare la propria capacità economica con ogn’ altro documento idoneo, non è dirimente, né opponibile all’ATI ricorren-te.
 
Per un verso, infatti, la scelta iperformalista della lex specialis non con-sente deroghe, tranne che il Comune intimato non ritenga d’annullare in autotutela la clausola in parola, se la reputa effettivamente in aperta vio-lazione della normativa europea.
Per altro verso, dovendo una siffatta in-terpretazione riguardare tutte le imprese concorrenti per ovvie ragioni di par condicio, la stazione appaltante avrebbe dovuto far constare tale solu-zione prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara de qua e non adoperarla quale argomento difensivo nel presente giudizio.>
  
A cura di *************
  
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2755/2007, proposto dalla ALFA Facility Management s.p.a., corrente in Zola Predosa (BO), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI *** ****
CONTRO
il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. **************** ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del ****** di Giove n. 21
 E   NEI   CONFRONTI
– della BETA GESTIONI s.p.a., corrente in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con il Consorzio Strade Sicure – BETABIS e la BETATER LAVORI s.p.a., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati ***************, ***************** e ************* ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 22,
– della DELTA s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la Cons.Coop., la DELTABIS s.r.l., il Consorzio DELTATER, ecc., interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dagli avvocati ******** e ******************** ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso del Rinascimento n. 11 e
della BETATER LAVORI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dall’avv. ************ ed elettivamente domiciliata in Roma, al v.le Parioli n. 180;  
PER    L’ANNULLAMENTO
della determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, conosciuta solo il successivo 16 febbraio 2007, con cui il Comune di Roma ha disposto l’aggiudicazione definitiva, a favore dell’ATI controinteressata, del pubblico incanto per l’affidamento in concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale, relativo alla Grande Viabilità, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, in quanto lesivi dell’ATI ricorrente, con conseguente diritto al risarcimento del danno così subito.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate e l’atto d’intervento dell’ATI DELTA e della BETATER LAVORI s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 20 febbraio 2008 il Cons. Silvestro *********** e uditi altresì, per le parti, gli avvocati *******, ******* (per delega del prof. *************), ********, ******, ********, ******************** e ******; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO   E   DIRITTO
1. – Con bando pubblicato all’Albo pretorio dal 31 dicembre 2005 al 12 aprile 2006, il Comune di Roma ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento in concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale (Grande viabilità), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta per tutto il periodo della concessione (2006/2014) pari a € 576.666.672,00, più IVA.
A detta gara ha chiesto di partecipare, tra gli altri, anche la ALFA Facility Management s.p.a., corrente in Zola Predosa (BO), quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le altre imprese meglio indicate in epigrafe, proponendo rituale offerta.
In esito a tale gara, l’ATI ALFA s’è collocata al secondo posto della graduatoria di merito, onde ha chiesto d’accedere agli atti della procedura, ma il Comune di Roma ha differito l’invocato accesso fino alla conclusione della verifica dell’anomalia dell’offerta dell’ATI BETA Gestioni s.p.a., aggiudicataria provvisoria. Con determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, conosciuta il 16 febbraio 2007 —a seguito, cioè, di tale accesso—, il Comune di Roma ha aggiudicato all’ATI BETA Gestioni s.p.a. la concessione del pubblico servizio de quo. Nelle more di ciò e per effetto della denuncia ex art. 6, c. 7, lett. n) del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 proposta dall’impresa terza graduata all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – AVCP, questa, con propria determinazione n. 24 del 6 febbraio 2007, ha espresso parere non vincolante negativo sull’aggiudicazione a favore dell’ATI BETA Gestioni s.p.a., ritenendone illegittima l’ammissione a gara per violazione dell’art. 17, c. 9 della l. 11 febbraio 1994 n. 109.
2. – Reputando la procedura in parola affetta da vari vizi anche con riguardo alla pronuncia dell’AVCP, l’ATI ALFA si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 1384/2007 in epigrafe, avverso la determinazione dirigenziale n. 2394/2006 e tutti gli atti della procedura stessa, ove lesivi della sua posizione. Al riguardo, l’ATI ricorrente chiede pure il risarcimento del danno subito da tal illegittimo affidamento all’ATI controinteressata, o in forma specifica (aggiudicazione), oppure per equivalente (in via subordinata).
L’ATI ricorrente deduce altresì in punto di diritto: A) – l’illegittima posizione, per violazione dell’art. 17, c. 9 della l. 109/1994, del dott. **************, già amministratore di RPR s.p.a. (impresa partecipata dal Comune di Roma titolare dell’incarico di supporto a detta P.A. nella progettazione preliminare e definitiva del pubblico servizio appaltato), divenuto poi socio unico ed amministratore della SOLES s.p.a., impresa facente parte del Consorzio Strade Sicure – ******* (del quale egli fu cofondatore), a sua volta mandante dell’ATI aggiudicataria; B) – l’omessa produzione, da parte di quattro imprese consorziate nel C.C.C. (facente parte del BETABIS, mandante dell’ATI BETA Gestioni s.p.a.), delle referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito e richieste dalla lex specialis di gara a pena d’esclusione; C) – l’inadeguatezza e l’inidoneità dei giustificativi d’offerta dell’ATI aggiudicataria (contenuti nella Busta n. 4) per omessa indicazione dell’analisi dei prezzi a giustificazione del ribasso offerto, nonché l’illegittima ed irrazionale valutazione, sotto vari profili, all’uopo effettuata dalla Commissione tecnica per l’accertamento dell’anomalia; D) – l’indebita sottovalutazione dell’offerta tecnica attorea (punti 21/25), relativamente al servizio di pronto intervento (a causa dell’erroneo riferimento della Commissione tecnica ai prestatori terzi, in realtà aggiuntivi rispetto alle squadre impegnate nel servizio) e stante, invece, la continuità 24 h/24 della vigilanza grazie ai propri sorveglianti ed alle squadre di pronto intervento; E) – l’illegittima sopravvalutazione dell’offerta dell’ATI controinteressata circa siffatta sorveglianza, in modo indebito escludente strutture e servizi di soggetti terzi ancorché incidenti sulle strade da controllare, nonché circa la previsione della diminuzione, dal primo al terzo anno d’esecuzione del contratto, dell’ organico impegnato in siffatto servizio; F) – l’illegittima sopravvalutazione dell’offerta tecnica della controinteressata anche per quanto attiene alla sperimentazione di nuove tecnologie, della cui valutazione sul campo non è fornita dimostrazione, quando, addirittura, non di tecnologie innovative, ma di soluzioni tecniche alternative si deve parlare.
S’è costituito in giudizio il Comune intimato, che conclude per l’infondatezza della pretesa attorea. Anche l’ATI aggiudicataria resiste nel presente giudizio e propone, depositandolo il 13 aprile 2007, un gravame incidentale, teso a dimostrare, con articolata argomentazione, l’illegittima ammissione a gara dell’ATI ricorrente principale. Intervengono ad opponendum la BETATER Lavori s.p.a. e l’ATI DELTA, che aveva a suo tempo proposto in via autonoma il ricorso n. 1384/2007 —accolto dalla Sezione con sentenza n. 4315 dell’11 maggio 2007—, a seguito della riforma di quest’ultima da parte del Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 36 del 15 gennaio 2008 (previa pubblicazione del dispositivo n. 521 in data 21 novembre 2007) che, a suo dire, avrebbe modificato l’assetto della graduatoria e, di conseguenza, attualizzato il suo interesse a censurare la mancata esclusione di tutte le imprese rimaste in gara.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
3. – In via preliminare, reputa il Collegio inammissibile l’intervento in questa sede spiegato ad opponendum dall’ATI DELTA.
Invero, s’è già detto che tale ATI impugnò la medesima aggiudicazione e che la Sezione ebbe modo d’accoglierne il gravame nel merito, nel senso, cioè, che le offerte delle imprese prime due graduate furono ritenute o inammissibili o incongrue. Ebbene, con la citata decisione n. 36/2008, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli principali del Comune di Roma e dell’ATI BETA Gestioni s.p.a. e, in parte, quello incidentale autonomo dell’ATI odierna ricorrente. In tal modo, il Giudice d’appello ha disposto l’accoglimento dei gravami incidentali di primo grado sia dell’ATI BETA Gestioni s.p.a., sia dell’odierna ricorrente, respingendo in parte e dichiarando inammissibile per la restante parte il ricorso di primo grado dell’ ATI DELTA. Ciò implica, con forza di giudicato, che l’ATI DELTA è stata definitivamente esclusa dalla gara per cui è causa, onde essa è da considerare estranea ab initio alla procedura stessa.
Da ciò discende, per un verso, che tale ATI, in questa sede interventrice ad opponendum, non è titolare d’un interesse autonomo qualificato per contestarne l’ammissione di altre imprese —foss’anche al fine di provocare il rifacimento ab imis di tale gara—, non potendo più ottenere in via d’ azione il propedeutico bene della vita corrispondente alla propria ammissione, onde il suo nuovo ricorso (il n. 12/2008), chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica, è stato dichiarato inammissibile. Per altro verso, in capo ad essa neppure è riconoscibile alcun interesse dipendente dalla posizione delle parti attuali resistenti, in quanto l’accertata sua estraneità al procedimento amministrativo, da cui è scaturito il contenzioso in esame, non le consente d’ottenere alcun’utilità, neanche mediata o di fatto (cfr. Cons. St., VI, 2 febbraio 2007 n. 425). Anzi la risoluzione della presente controversia, fissando definitivamente la graduatoria di merito della gara d’appalto, ancor di più consolida l’impossibilità per l’ATI DELTA, divenuta ormai quisque de populo, di ritrarre un qualsivoglia riconoscibile vantaggio dalla causa stessa.
4. – Ciò posto e venendo alla disamina delle vicende delle parti principali, in base alla medesima decisione n. 36/2008 è ormai inammissibile il primo mezzo dell’impugnazione attorea, con cui l’ATI odierna ricorrente, ponendo una questione simile a quella dedotta dall’ATI DELTA nel suo originario gravame di prime cure, lamenta il conflitto d’interessi ex art. 17 della l. 109/1994 in capo al dott. ********.
Ora, detta vicenda è stata reputata insussistente, in via definitiva, appunto dal giudicato scaturente dalla citata decisione n. 36/2008, che è stata resa inter partes, ossia anche nei confronti dell’ATI odierna ricorrente, a sua volta appellante avverso la sentenza n. 4315/2007.
Su tal conflitto d’interessi, l’ATI ricorrente non ebbe alcunché da ridire, o non ottenne risposta favorevole dal Giudice d’appello, il quale, a sua volta, non rinvenne la denunciata situazione d’anomalia, rispetto agli atti di gara ed all’offerta dell’odierna controinteressata, in capo al dott. ********. In questa sede, allora, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla ricostruzione operata, pure con riferimento alla presupposta qualificazione giuridica del tipo d’appalto per cui è causa, dalla decisione n. 36/ 2008, che espressamente statuì sul punto. Sicché su tale doglianza ormai nulla quaestio, avendo il predetto giudicato definito l’assetto degli interessi della procedura di gara non solo nei diretti confronti della sola ATI DELTA, appellata e soccombente in secondo grado, ma soprattutto verso le altre parti di quel giudizio, che non sono estranee all’attuale e, anzi, ne furono appellanti incidentali sullo specifico argomento.
5. – Per quanto poi attiene al resto dell’impugnazione attorea, s’è fatto già cenno che l’ATI BETA Gestioni s.p.a. ha proposto anche in questa sede il gravame incidentale depositato il 13 aprile 2007, inteso a far constare l’erronea ammissione a gara dell’ATI ricorrente principale.
Su tal questione, reputa il Collegio di dover dare una risposta articolata, in relazione alla circostanza che, disatteso ut supra il primo mezzo d’ impugnazione principale, le restanti doglianze attoree possono esser raggruppate in due insiemi. In particolare, ha ad oggetto l’uno, corrispondente al secondo motivo, l’omessa produzione, da parte di quattro imprese consorziate nel C.C.C. (facente parte del BETABIS, mandante dell’ATI controinteressata) e prescritte a pena d’esclusione delle, referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito; e, l’altro, costituito dai successivi motivi, le questioni sui punteggi e sul contenuto delle offerte tecniche in comparazione.
Circa il primo insieme —il quale attiene specificamente alla contestazione dell’ammissione a gara dell’ATI controinteressata e ha pari oggetto a quello del gravame incidentale—, vale il principio generale in tema di valutazione delle impugnazioni incidentali, secondo cui quest’ultima può aver luogo solo dopo lo scrutinio di fondatezza del ricorso principale, perché è solo questa e non la mera proposizione del ricorso stessa a far sorgere l’interesse della parte all’esame della censura incidentale (arg. ex Cons. St., V, 13 dicembre 2007 n. 5811).
Relativamente al secondo insieme, che invece concerne il contenuto delle rispettive offerte, l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale, posto che l’ATI controinteressata, essendo rimasta finora aggiudicataria della concessione del servizio, deduce che l’ ATI ricorrente sarebbe dovuta esser in radice esclusa dalla gara. Pertanto, se in quest’ordine il gravame incidentale è accolto, quello principale diviene inammissibile per difetto di legittimazione all’impugnazione in capo all’impresa originaria ricorrente. Non vi sarà, quindi, alcuna possibilità che all’accoglimento del ricorso incidentale possa seguire, nel merito, l’esame del principale (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 27 giugno 2007 n. 3765; cfr. pure TAR Lazio, III, 30 gennaio 2008 n. 709).
6. – Pertanto, prima di passare all’esame dell’impugnazione incidentale, il Collegio deve prendere in esame la censura di cui al secondo motivo del ricorso in epigrafe, che s’appalesa fondata.
In concreto, l’ATI ricorrente si duole dell’omessa presentazione, da parte del Consorzio Cooperative Costruttori – CCC, a sua volta consorziato nell’ambito del BETABIS (mandante della BETA Gestioni), delle due referenze bancarie per tutt’e quattro le imprese colà inserite.
Al riguardo, ritiene il Collegio opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco in ordine alla natura del CCC quale consorzio stabile di cooperative, giacché nella specie non di ciò si parla, ma dell’adempimento, o no, dell’incombente documentale come stabilito dal § 8) del disciplinare di gara, in forza del quale dette referenze devono esser «… rilasciate da almeno due istituti di credito di rilevanza nazionale per ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate…».
È ben noto infatti che, di regola, il Consorzio agisce come portatore in proprio d’un interesse imprenditoriale unitario, ancorché collegato alle finalità mutualistiche delle cooperative consorziate. Sicché esso, nelle procedure ad evidenza pubblica, agisce quale centro d’imputazione unitario ed esclusivo dei rapporti, procedimentali e negoziali, con la stazione appaltante, pur se la materiale effettuazione del programma delle obbligazioni o di singole prestazioni sia da esso affidata a taluna, piuttosto che ad un’altra delle cooperative consorziate. Tuttavia, pur se queste ultime non sono che articolazioni organiche del Consorzio e che tutti i requisiti tecnici ed economico-finanziari per l’ammissione a gara devono esser riferiti al Consorzio stesso, la regola del bando, peraltro giammai contestata dall’ ATI ricorrente, riguarda tutte e ciascun’impresa consorziata, con una formulazione che ben chiaramente le distingue dal Consorzio cui appartengono. Tal regola, d’altronde d’identico tenore per le imprese raggruppate, è stabilita per fornire alla stazione appaltante la dimostrazione della capacità economico-finanziaria d’ogni soggetto esecutore delle prestazioni dedotte in appalto, onde s’appalesa inderogabile.
Può il Collegio, in linea di mero principio, concordare con il Comune intimato pure sul fatto che, nella trasposizione nazionale delle norme comunitarie sulla dimostrazione della capacità economica, le referenze bancarie non abbiano il medesimo rigore che altrove. Ma non è chi non veda come siffatta prescrizione è stata espressamente voluta dal Comune medesimo, sicché, allo stato, non è né disapplicabile, né derogabile.
Del pari evidente è che il riferimento comunale all’art. 41, c. 3 del Codice degli appalti (cfr. pag. 17 della memoria del Comune di Roma in data 21 maggio 2007), per cui l’impresa partecipante, se non può produrre le referenze richieste, può provare la propria capacità economica con ogn’ altro documento idoneo, non è dirimente, né opponibile all’ATI ricorrente. Per un verso, infatti, la scelta iperformalista della lex specialis non consente deroghe, tranne che il Comune intimato non ritenga d’annullare in autotutela la clausola in parola, se la reputa effettivamente in aperta violazione della normativa europea. Per altro verso, dovendo una siffatta interpretazione riguardare tutte le imprese concorrenti per ovvie ragioni di par condicio, la stazione appaltante avrebbe dovuto far constare tale soluzione prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara de qua e non adoperarla quale argomento difensivo nel presente giudizio.
7. – La rilevata fondatezza del secondo motivo di ricorso principale porta direttamente il Collegio alla disamina del gravame incidentale, a sua volta fondato e tale, perciò, da implicare l’ esclusione dell’ATI ALFA.
Lamenta la ricorrente incidentale che, avendo la lex specialis di gara stabilito l’obbligo di specifica indicazione delle attività e delle lavorazioni assegnate alla capogruppo mandataria ed alle imprese mandanti dell’ATI ammessa alla procedura in relazione alle rispettive qualificazioni, la ricorrente principale ha indicato sette mandanti e quattordici imprese cooptate quali esecutrici, in modo globale ed indebitamente promiscuo, di tutte le attività inerenti a pronto intervento, sorveglianza stradale e manutenzione ordinaria, recupero e valorizzazione del patrimonio stradale oggetto di gara e manutenzione straordinaria.
La tesi incidentale è da condividere, muovendo dal fermo principio per cui l’art. 13 della l. 109/1994 impone a tutte le imprese d’una costituenda ATI partecipante alla procedure ad evidenza pubblica che la mandataria e le altre imprese associate siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, essendo necessaria la previa indicazione delle quote di partecipazione di tutte e di ciascun’impresa fin dall’ammissione alla gara (cfr., da ultimo Cons. St., VI, 1° marzo 2007 n. 1001; CGA, 3 ottobre 2007 n. 906). D’altro canto, anche le stesse norme della procedura in parola prevedono la corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e la quota di prestazione dedotta in appalto svolta da ciascun’impresa associata. Ebbene, in punto di fatto, la dichiarazione dell’ ATI ALFA fu nel senso di rapportare la qualificazione delle mandanti e delle imprese cooptate all’ammontare complessivo di tutte le citate attività, senz’indicazione corretta e precisa, più che delle quote rispettive, dell’effettivamente corrispondente qualificazione personale.
Rettamente allora la ricorrente incidentale si duole che siffatta indicazione unitaria non fornisce seria contezza della prescritta corrispondenza, rendendo, se non impossibile, certo di difficile valutazione se in realtà tutte le imprese mandanti posseggano, o no la qualificazione per la ctg. OG3, per la classifica VIII (con possibilità d’ammettere ulteriori imprese per la medesima ctg., con qualifica non inferiore alla IV) e svolgano pro quota i servizi relativi.
Né basta: l’ATI ALFA ha assegnato alle due mandanti con la ctg. OG3, qual. VIII la parte della concessione afferente ai lavori e servizi connessi per la quote pari al 33,27% (CMC) e per due quote pari ciascuna all’8,33% (******** e, rispettivamente, ******* & ********). Viceversa, ha assegnato una quota pari al 13,89% alla INGEP, che possiede la qual. V, assegnando ad altre tre mandanti, con qualifiche IV (IAB), VI (*********) e, rispettivamente, VII (Tor di Valle), le restanti quote corrispondente ciascuna all’8,33% dell’importo per tali attività, il quale a sua volta ammonta pro rata a € 39.532.791,88. In disparte la qual. IV della INGEP —il cui valore è manifestamente inferiore alla quota assegnato a detta impresa—, né la qual. IV, né la VI e neppure la VII riescono a coprire l’importo testé indicato, corrispondente alla quota dell’8,33% dei lavori e servizi annessi attribuita ad ognuna delle imprese che le possiedono. Sicché è evidente l’assenza, in capo ad esse, di quella qualificazione che la lex specialis ed i principi sottesi al ripetuto art. 13 prescrivono inderogabilmente, soprattutto con riferimento all’attività di manutenzione straordinaria, che consta d’un numero rilevante di prestazioni a loro volta implicanti un’alta qualificazione, ben superiore a quelle fin qui accennate.
Parimenti da accogliere è la doglianza dell’ATI ricorrente incidentale, laddove, dopo aver rammentato come le regole di gara e le stesse precisazioni della stazione appaltante avessero escluso, a pena di decadenza, la possibilità di cooptazione di imprese terze per le attività dedotte in concessione e concernenti le prestazioni di servizio, censura l’ATI MANUTENCCOP perché ha erroneamente affidato a ben quattordici imprese cooptate attività inerenti al pronto intervento ed alla sorveglianza stradale, che, pure, sono autonome rispetto ai lavori propriamente detti. Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire, sempre per ciò che riguarda dette imprese cooptate, in ordine al fatto che sei di esse, pur se investite di lavori che non superano il 20% dell’importo complessivo dei lavori dedotti in concessione per manutenzione ordinaria e straordinaria, in realtà possiedono qualificazioni inferiori, per ciascuna di loro, all’importo dei lavori affidati, onde ognuna non rispetta in parte qua la norma dell’art. 95, c. 4 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554. Anche da accogliere è la censura inerente alla mandante INGEP, in quanto, nella misura in cui essa già da sola possiede il fatturato specifico previsto dal § 10) del bando (€ 18 milioni/00), le altre mandanti non lo hanno affatto, neppure in misura minima, di talché è evidente che nell’ATI sono raggruppate imprese che vi entrano godendo della qualificazione dell’INGEP stessa e tuttavia non possiedono alcuna esperienza sul punto e, quindi, non sono in grado di dimostrare una capacità tecnica, anche infima, ma reale, adeguata alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in concessione.
8. – In definitiva, l’accoglimento dell’impugnazione incidentale, nei termini fin qui esaminati, comporta l’improcedibilità del gravame principale attoreo. Tuttavia, la complessità e la novità della questione e giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2755/2007 in epigrafe, lo dichiara improcedibile in accoglimento del gravame incidentale proposto dall’ATI BETA Gestioni s.p.a.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2008, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
***********, PRESIDENTE,
Silvestro ***********, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
****************, PRIMO REFERENDARIO.
           IL PRESIDENTE                                                                                           L’ESTENSORE

Lazzini Sonia

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