In caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali ex art. 63 disp. Att. C.c., il giudice può sindacare solo le eventuali ragioni di nullità della delibera di ripartizione delle spese o può anche verificare l’esistenza di una causa di “annullabilità” della decisione? La posizione delle sezioni unite

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La giurisprudenza meno recente era convinta che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice non potesse sindacare la validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese (alla base dell’ingiunzione di pagamento), dovendosi riservare tale sindacato ad apposito giudizio avente specificamente ad oggetto l’impugnazione in via immediata della deliberazione. In particolare, si è affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (per tutte si veda: Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629).

Opposizione a decreto ingiuntivo e delibera nulla: la posizione della giurisprudenza più recente

In tempi più recenti la posizione precedentemente espressa è stata abbandonata. Così si è sottolineato che una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili.

Secondo questa tesi, alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si deve applicare, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere.

Questo principio si dovrebbe applicare anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di delibera nulla posta a base del provvedimento monitorio.

Infatti, è stato precisato che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (le delibere di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. civ., Sez. II, 23/07/2019, n. 19832; Cass. civ., Sez. II, 12/09/2018, n. 22157). In altre parole, per la stessa tesi, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del condominio, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice può sindacare, in via incidentale, anche la validità della relativa delibera assembleare, qualora essa sia affetta da vizi che ne comportino non la semplice annullabilità, ma la nullità radicale (Cass. civ., sez. II, 12/01/2016, n. 305).

Opposizione a decreto ingiuntivo e delibere invalide: la nuova posizione delle Sezioni Unite

Secondo le Sezioni Unite, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell’opposizione il potere di sindacare non solo l’eventuale nullità delle delibere poste a base del provvedimento monitorio, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.

In particolare, con riguardo al caso in cui la delibera assembleare sia affetta da “nullità”, si sottolinea che se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell’opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell’ingiunzione. Inoltre, si evidenzia come negare al giudice dell’opposizione la possibilità di sindacare l’invalidità della deliberazione posta a base dell’ingiunzione possa provocare la moltiplicazione dei giudizi.

Secondo i giudici supremi, però, non vi sono neppure valide ragioni per negare al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo il potere di verificare l’esistenza di una causa di “annullabilità” della deliberazione posta a fondamento del decreto (ove dedotta dall’opponente nelle forme di legge) e di provvedere al suo annullamento. L’art. 1137 c.c., secondo comma, infatti, prescrive l’azione di annullamento quale “unico modello legale” attraverso il quale è possibile far valere l’annullabilità della delibera dell’assemblea condominiale, con esclusione della possibilità di dedurre l’annullabilità in via di eccezione; del resto, la delibera è atto che vale e deve necessariamente valere per tutti: lo impone la condivisione di beni comuni alla cui tutela tutti sono interessati. L’annullabilità, perciò, non può essere mai sollevata quale eccezione in giudizio, ma solo in via principale perché se l’atto è poi annullato, lo è per tutti i condomini; di conseguenza se la domanda di annullamento è proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l’opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l’onere di proporre, a pena di decadenza, con l’atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all’art. 167 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839).

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