In caso di mancata stipulazione di un contratto di appalto è competente il giudice amministrativo

Lazzini Sonia 27/09/07
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Mancata stipulazione di un contratto di appalto: la giurisdizione del giudice amministrativo non si esaurisce con il provvedimento di definitiva aggiudicazione, residuando in capo all’Amministrazione appaltante anche nella fase successiva al predetto provvedimento una serie di poteri autoritativi dei quali la revoca dell’aggiudicazione stessa è l’esempio paradigmatico: per effetto dell’intervenuta innovazione normativa il giudice amministrativo è competente a conoscere in sede di (giurisdizione esclusiva) di tutte le controversie che insorgano nella fase precedente alla stipulazione del contratto di appalto, investano esse la tutela di interessi legittimi come di diritti soggettivi.
 
Sarà dopo la Corte dei Conti a decidere delle responsabilità personali dei singoli dipendenti coinvolti.
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1764  del 5 aprile 2006, poiché spetta al  giudice amministrativo valutare le conseguenze risarcitorie che derivano dal comportamento tenuto dalla stazione appaltante in relazione al mancato affidamento dei lavori, ci insegna che:
 
< In tale accertato contesto è del tutto indifferente, pertanto, verificare se il Raggruppamento appellante a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vanti una posizione di interesse legittimo, ovvero di diritto soggettivo, essendo comunque rimessa la tutela, in sede di giurisdizione esclusiva, di entrambe al giudice amministrativo ai sensi del richiamato art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205; infatti questo Consiglio, esaminando una fattispecie del tutto analoga a quella che qui interessa (Adunanza Plenaria, decisione del 5 settembre 2005, n.6), ha riconosciuto rientrare nella giurisdizione esclusiva di cui all’art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205, la controversia attinente alla legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva ed alle conseguenze risarcitorie legate all’adozione dell’indicato provvedimento, osservando che il giudice amministrativo ormai non è chiamato a conoscere esclusivamente delle controversie rivolte alla tutela degli interessi legittimi mediante l’esercizio del potere di annullamento degli atti amministrativi poiché allo stesso “… viene dalla nuova normativa conferita – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all’interessato effetti vantaggiosi (dall’ammissione alla procedura all’aggiudicazione del contratto) – la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno ".>
 
e pertanto, nel caso di specie:
 
< Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal Raggruppamento per la mancata stipulazione del contratto rinviando per tale profilo al Giudice di primo grado; conferma la sentenza impugnata relativamente alla ritenuta legittimità della determinazione impugnata>
 
a noi , non resta che una spontanea osservazione:
 
poiché davanti ai nostri TAR O AL CONSIGLIO DI STATO, legittimata passiva è SOLO LA STAZIONE APPALTANTE, va da sé che, una volta accertato l’ammontare del danno riconosciuto all’impresa, sarà, SOLO, la Corte dei Conti, ad essere competente di verificare la sussistenza o meno, di responsabilità amministrative (non più civili quindi) in capo alle singole persone coinvolte nel procedimento.
 
A cura di*************i
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sui ricorsi riuniti in appello nn. 3097/2004, 3423/2004 rispettivamente proposti da:
 
1) sul ricorso n. 3097/2004 dall’ACQUEDOTTO PUGLIESE – A.Q.P. – S.P.A., in persona del suo Amministratore unico, legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli ********************* e ************************** con domicilio eletto in Roma via **************** n. 4/B, presso lo studio dell’ultimo;
 
contro
 
– **** APPALTI SPA MANDATARIA ATI, – **** SPA – **** SPA CEMENTI ARMATI, – **** SRL, rappresentate e difese dagli ******************** e ************* con domicilio eletto in Roma via ******** n. 28, presso lo studio dell’ultimo;
 
**** COSTRUZIONI SRL, non costituita;
 
e nei confronti di
 
– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
 
– REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita;
 
2) sul ricorso n. 3423/2004 proposto da **** APPALTI SPA MANDATARIA ATI, – **** SPA CEMENTI ARMATI, ATI – **** SRL, rappresentati e difesi dagli ******************** e ************* con domicilio eletto in Roma via ******** n. 28, presso lo studio dell’ultimo;
contro
 
– ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona del suo Amministratore unico, legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli ********************* e ************************** con domicilio eletto in Roma via **************** n. 4/B, presso lo studio dell’ultimo;
 
e nei confronti di
 
– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari Sez. I n. 599/2004;
 
     Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
    Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005 relatore il Consigliere ******************. Uditi altresì, gli avvocati ***************** l’avv.to **** e l’avv.to dello Stato *********;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con decreto in data 4.6.1992 l’Ente ******************* aggiudicava in favore del Raggruppamento appellante, con il sistema della licitazione privata di cui all’art. 24, lett. b) L. n. 584/1977 (“offerta economicamente più vantaggiosa”), l’appalto dei lavori di risanamento del canale principale dell’Acquedotto del Sele -lotto n. 3.
 
     Trascorsi quasi dieci anni durante i quali non si era giunti alla stipula del contratto – anche per il contenzioso insorto tra le parti con riguardo all’applicabilità della revisione dei prezzi -; la S.p.a. Acquedotto Pugliese (subentrata all’******) adottava la determinazione 16.4.2002 prot. n. 116 con la quale ha disposto di revocare il bando di gara del 19.7.1991 e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’aggiudicazione, <<per ragione di pubblico interesse inerenti alla impossibilità di dare applicazione alle nuove disposizioni previste come essenziali dal nuovo ordinamento per l’esecuzione dei lavori pubblici, per vizi riscontrati nella procedura di aggiudicazione della gara, nonché per le ragioni tecniche sopravvenute in conseguenza della eccezionale carenza idrica di questi ultimi mesi>>; ha inoltre disposto di annullare comunque gli atti di gara in quanto illegittimi.
 
     Avverso siffatta determinazione il Raggruppamento proponeva ricorso al TAR Puglia, sede di Bari denunciandone vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, ed ha chiesto altresì il risarcimento dei danni in forma specifica e/o per equivalente.
 
     Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha ritenuto la propria giurisdizione relativamente alla legittimità dell’atto di revoca-annullamento oggetto di impugnativa, ha invece affermato che i profili della controversia relativi <<al giustificato o meno rifiuto di firmare il contratto di appalto, alla giustificata o meno decisione di porre fine al rapporto sorto in forza dell’aggiudicazione o se il comportamento della Stazione appaltante abbia ingenerato o meno un legittimo affidamento nella controparte>> configurano questioni che esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A.. Pronunciandosi nel merito ha riconosciuto la legittimità della determinazione impugnata respingendo il ricorso; conseguentemente è stata respinta anche la domanda di risarcimento danni, <<in assenza di atti della P.A. riconosciuti illegittimi>>.
 
     Nei confronti della sentenza del TAR hanno interposto appello sia il Raggruppamento che la S.p.a. Acquedotto Pugliese.
 
     Il Raggruppamento appellante:
 
     1) ribadisce come già sostenuto nel ricorso introduttivo, che il TAR avrebbe dovuto declinare “in toto” la propria giurisdizione in quanto nella fattispecie il vincolo contrattuale si era già costituito con l’aggiudicazione sì che il provvedimento di revoca si configura come recesso senza giusta causa, non potendo l’Amministrazione intervenire con un atto autoritativo.
 
     2) deduce che sono erronee di motivazione addotte dal TAR secondo cui:
 
     – lo stesso Raggruppamento avrebbe condiviso la ineluttabilità della revoca stante <<le ragioni tecniche sopravvenute in conseguenza della carenza idrica eccezionale>>;
 
     – le note del 19.12.2001 e 11.1.2002 sarebbero state sufficienti ad assolvere l’onere di dare comunicazione dell’avvio del procedimento;
 
     – che sarebbe stato lo stesso Raggruppamento a non volere addivenire alla stipulazione del contratto.
 
     3) ripropone le censure già prospettate in primo grado nei termini che seguono:
 
     1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,7 e segg. L. n. 241/1990 nonché dei principi generali sul procedimento e sull’azione amministrativa. Violazione dei principi sull’adozione degli atti di autotutela. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell’irragionevolezza, dell’incongruità, dell’ingiustizia manifesta e dello sviamento.
 
     Ciò nell’assunto che: A) non vi è stata una corretta comunicazione dell’avvio del procedimento; B) è illogico aver adottato contestualmente la revoca e l’annullamento;
 
     C) che è mancata la comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità con l’interesse privato sacrificato.
 
     2) Violazione dei principi in materia di contratti ad evidenza pubblica; violazione dell’art. 97 Cost. e del generale principio dell’affidamento; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dell’art. 1 e 3 del D.P.R. n. 34 del 25/1/2000, e dell’art. 94 D.P.R. n. 554/1999; eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, sviamento.
 
     Ciò in quanto: A) la stazione appaltante ha preteso di rinegoziare i termini economici dell’appalto disconoscendo la clausola della revisione dei prezzi prevista nello schema di contratto allegato agli atti di gara; B) la originaria mandataria **** S.p.a. ha presentato una certificazione rilasciata dalla Cancelleria commerciale anziché dalla Sezione Fallimentare del Tribunale, unica abilitata a certificare che la società non aveva presentato domanda di concordato preventivo; inoltre il certificato era privo dell’attestazione che non vi erano procedure concorsuali in corso. Quest’ultima omissione sarebbe addebitale anche alle mandanti **** S.p.a. (attualmente **** S.p.a.) e **** S.r.l.
 
     Il Raggruppamento appellante, oltre a chiedere l’annullamento degli atti impugnati, ha anche riproposto la richiesta di danni già presentata in primo grado instando, in via principale, per il risarcimento in forma specifica (stante la mancata esecuzione dei lavori), unitamente al risarcimento del maggior danno patito che viene quantificato nella misura del mancato utile; in via subordinata, per il risarcimento in forma equivalente di tutti i danni subiti e subendi indicando le varie somme richieste a titolo risarictorio.
 
     Con il suo atto di appello la Soc. Acquedotto Pugliese ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha declinato la propria giurisdizione sostenendo che l’intera materia del contendere rientrava nella giurisdizione del G.A. e che il TAR avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le questioni allo stesso sottoposte, dichiarando infondati tutti i motivi di gravame dedotti e respingendo tutte le istanze risarcitorie.
 
DIRITTO
 
     Con gli appelli in esame viene impugnata la sentenza n. 544 del 12 febbraio 2004, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari ha rigettato il ricorso proposto dal Raggruppamento appellante avverso la determinazione dell’Amministratore Unico dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. con la quale era stata disposta la revoca del bando di gara del 19 luglio 1991 e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva resa in favore del medesimo Raggruppamento.
 
     In particolare, come esposto in fatto, l’impugnazione si dirigeva nei confronti della determinazione dell’Amministratore Unico dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. del 16 aprile 2002 con la quale era stata disposta la revoca del bando di gara del 19 luglio 1991 e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’aggiudicazione della gara, nonché nei confronti della determinazione di avvio del procedimento di revoca.
 
     Per una puntuale prospettazione delle varie problematiche sottoposte nell’esame del Collegio occorre riassumere brevemente i passaggi salienti della decisione impugnata, sottoposta alle antitetiche censure degli appelli esaminati.
 
     Esaminando il ricorso introduttivo il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato l’estraneità alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei profili della controversia attinenti alla denunciata illegittimità ed ingiustizia della decisione dell’Acquedotto Pugliese di rifiutare la stipulazione del contratto di appalto, ponendo così fine al rapporto sorto con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; secondo il Tribunale, esauritasi con l’aggiudicazione definitiva la fase ‘pubblicistica’ dell’affidamento, ricadrebbero nella giurisdizione dell’A.G.O. le questioni successive alla scelta dell’appaltatore (e quindi anche i profili della controversia concernenti la mancata stipulazione del contratto di appalto), essendo queste ultime caratterizzate dall’esercizio di poteri di natura meramente negoziale e privatistica.
 
     Inoltre, essendo la revoca de qua motivata, tra l’altro, con il richiamo a circostanze idriche sopravvenute ed eccezionali che avrebbero, di fatto, reso irrealizzabile l’opera secondo le originarie previsioni poste a base di gara e non avendo il Raggruppamento ricorrente sollevato eccezioni sul punto, per ciò solo l’atto di revoca doveva considerarsi legittimo.
 
     Il Tribunale quindi ha rigettato la doglianza circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento, osservando che l’indicato onere deve dirsi comunque assolto allorché l’interessato sia stato posto in grado di conoscere tutti gli elementi necessari per intervenire nel procedimento medesimo, respingendo ancora la contestazione circa il mancato apprezzamento da parte della Acquedotto Pugliese S.p.A. delle conseguenze negative che lo stesso destinatario dell’atto andava a subire.
 
     Conclusivamente respinte, dunque, tutte le censure esposte il Tribunale ha rigettato altresì, la domanda risarcitoria del Raggruppamento ricorrente osservando che la stessa non poteva trovare spazio in presenza di atti pienamente legittimi.
 
     L’indicata sentenza è autonomamente impugnata dal Raggruppamento e dell’Amministrazione procedente.
 
     Come più analiticamente considerato in narrativa il Raggruppamento insiste nel contestare la legittimità degli atti impugnati e nel chiedere il ristoro dei danni subiti per effetto del comportamento tenuto dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., che, a sua volta, censura quella parte della sentenza con la quale il Giudice a quo ha dichiarato essere estranei alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo quei profili della controversia attinenti al rifiuto della stipulazione del contratto di appalto.
 
     L’identità della sentenza impugnata e la omogeneità dei motivi prospettati dagli appelli in esame, impongono la loro riunione ai fini di un’unica decisione.
 
     Ragioni d’ordine sistematiche impongano di esaminare preventivamente l’appello del Raggruppamento e di valutare, dunque, la legittimità del provvedimento impugnato.
 
     La sentenza del Tribunale rileva, in proposito, che la revoca è stata pronunciata, tra l’altro, per "ragioni tecniche sopravvenute in conseguenza della carenza idrica eccezionale", ragioni che imponevano di eseguire le opere secondo un cronoprogramma diverso da quello originario, riducendo i tempi di intervento e con essi la consequenziale interruzione del flusso idrico all’interno del canale principale dell’acquedotto del Sele.
 
     Secondo il Tribunale, la circostanza che le originarie ricorrenti (attuali appellanti) non abbiano sollevato contestazioni sul punto sarebbe di per sé ragione sufficiente a sorreggere la legittimità dell’impugnato decreto di revoca.
 
     In questa sede le società appellanti contestano la fondatezza dell’assunto, osservando d’avere denunziato puntualmente l’illegittimità della richiamata circostanza.
 
     Invero, le società appellanti, nella precedente fase di giudizio, hanno approfonditamente confutato le ragioni legate alla carenza idrica sopravvenuta, osservando che le stesse si erano verificate solo negli ultimi mesi prima dell’adozione del provvedimento impugnato, mentre l’Amministrazione stessa del tutto immotivatamente aveva rinviato la stipulazione del contratto di appalto per circa dieci anni dall’aggiudicazione della gara.
 
     Rileva il Collegio che effettivamente nel provvedimento di revoca sono richiamate le note con le quali la Direzione Tecnica e la Direzione Operativa dell’Acquedotto Pugliese avevano evidenziato l’impoverimento delle locali risorse idriche conseguente alla mancanza di precipitazioni, impoverimento alla luce del quale un’interruzione del flusso idrico all’interno del canale principale dell’acquedotto del Sele per il periodo indicato dall’A.T.l. aggiudicataria nell’offerta presentata in sede di gara non sarebbe stato possibile in quanto avrebbe comportato gravissimi disagi per la collettività, tali da impedire il regolare approvvigionamento delle utenze civili, agricole e industriali poste al servizio della regione Puglia.
 
     Si deve pertanto convenire sulla validità della circostanza – oggettiva e sopravvenuta – che la revoca dell’aggiudicazione risulta motivata con il richiamo ad oggettive ragioni di pubblico interesse che, difficilmente, possono essere revocate in dubbio;
 
     Sul punto la motivazione addotta dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. si mostra quindi convincente, non potendosi ragionevolmente ritenere che, pur di realizzare le opere commesse in appalto, possa essere assunta una decisione così grave come quella di interrompere il flusso idrico nella zona.
 
     Pertanto, la decisione del Tribunale con la quale è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. merita sotto questo aspetto e con riferimento a queste documentate circostanze di essere confermata in quanto ragioni oggettive impedivano effettivamente – al momento della revoca – la realizzazione dell’opera come progettata dal Raggruppamento aggiudicatario.
 
     Ritiene peraltro il Collegio che l’accertata impossibilità di eseguire le opere, e quindi la confermata legittimità del provvedimento di revoca, non elimini la necessità di vagliare le diverse circostanze che hanno impedito (all’indomani dell’avvenuta, legittima, aggiudicazione, e per un periodo di dieci anni) la sottoscrizione del contratto di appalto, avendo il Raggruppamento appellante reiterato in questa sede la domanda risarcitoria avanzata in primo grado e censurato sotto vari profili la statuizione del Tribunale circa il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle conseguenze della revoca adottata.
 
     Il Collegio è, in altri termini, dell’avviso che la ribadita legittimità dell’atto di revoca, in quanto tale, non esaurisca (anche in relazione ai dedotti profili risarcitori) la necessità di un’indagine sul comportamento dell’Amministrazione nel lungo lasso di tempo intercorso dalla data dell’aggiudicazione a quella della revoca.
 
     Ed infatti, all’indomani dell’aggiudicazione definitiva della gara de qua, avvenuta in data 4 giugno 1992, l’allora Ente Autonomo dell’Acquedotto Pugliese riteneva opportuno assoggettare il progetto presentato dal Raggruppamento aggiudicatario all’esame del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari, il quale esprimeva parere favorevole alle variazioni tecniche introdotte in sede di gara.
 
     Quindi a distanza di ben tre anni dall’aggiudicazione l’Amministrazione, con lettera del 31 maggio 1995, rendeva nota al Raggruppamento aggiudicatario l’inapplicabilità della revisione dei prezzi a causa delle innovazioni normative introdotte dal D.L.I. 1 luglio 1992, n.333, circostanza questa dalla quale scaturiva un lungo contenzioso risolto solo con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 481/2000.
 
     Sebbene la questione del compenso revisionale non investisse la validità e l’efficacia del provvedimento di definitiva aggiudicazione, l’Amministrazione riteneva, sotto la propria esclusiva responsabilità, di dovere rinviare la stipulazione del contratto di appalto all’esito della definizione della controversia.
 
     Solo sul finire dell’anno 2001 l’Acquedotto Pugliese S.p.A., trascorsi ormai ben nove anni dall’aggiudicazione della gara, riavviava il procedimento teso alla stipulazione del contratto di appalto, salvo, poi, dar corso al procedimento culminato – a distanza di dieci anni – con l’adozione del provvedimento di revoca.
 
     Ritiene il Collegio che dalle circostanze effettuali esaminate possano emergere profili di responsabilità dell’Amministrazione appaltante in ordine alla mancata stipulazione del contratto di appalto (stipulazione che in un rapporto "normale" consegue immediatamente all’aggiudicazione), senza che detta responsabilità possa essere in qualche modo attenuata dall’oggettiva, ma sopravvenuta impossibilità di realizzare l’opera secondo le originarie previsioni.
 
     Il rinvio della stipulazione del contratto – divenuta, poi, impossibile a seguito delle mutate condizioni idriche della zona di intervento sembra infatti determinato dal comportamento dell’Amministrazione appaltante che ha dapprima impiegato un periodo di ben tre anni per assoggettare il progetto presentato dal Raggruppamento aggiudicatario ad ulteriori verifiche tecniche e di fattibilità e, poi, ha ritenuto di dover attendere la risoluzione del contenzioso amministrativo circa l’applicabilità della revisione dei prezzi, contenzioso che essa stessa aveva originato.
 
     Conclusivamente l’agire dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. evoca profili di colpa che dovranno essere valutati ai fini dell’adozione delle conseguenti pronunce risarcitorie, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
     A tale ultimo proposito non possono, infatti, ad avviso del Collegio essere condivise le conclusioni a cui è giunto il Tribunale, laddove ha declinato la giurisdizione sul presupposto che i profili della controversia attinenti alla stipulazione del contratto di appalto sarebbero devoluti alla cognizione dell’A.G.O..
 
     Ritiene il Collegio che, sotto questo profilo, la decisione impugnata sia erronea e meritevole di riforma.
 
     Invero, l’art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205, stabilisce, come è noto, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo di " … tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale ".
 
     L’ampia dizione utilizzata dal legislatore rende evidente, ad avviso della Sezione, come la giurisdizione del giudice amministrativo non si esaurisca con il provvedimento di definitiva aggiudicazione, residuando in capo all’Amministrazione appaltante anche nella fase successiva al predetto provvedimento una serie di poteri autoritativi dei quali la revoca dell’aggiudicazione stessa è l’esempio paradigmatico.
 
     Va invero considerato che per effetto dell’intervenuta innovazione normativa il giudice amministrativo è competente a conoscere in sede di (giurisdizione esclusiva) di tutte le controversie che insorgano nella fase precedente alla stipulazione del contratto di appalto, investano esse la tutela di interessi legittimi come di diritti soggettivi.
 
     In tale accertato contesto è del tutto indifferente, pertanto, verificare se il Raggruppamento appellante a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vanti una posizione di interesse legittimo, ovvero di diritto soggettivo, essendo comunque rimessa la tutela, in sede di giurisdizione esclusiva, di entrambe al giudice amministrativo ai sensi del richiamato art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205; infatti questo Consiglio, esaminando una fattispecie del tutto analoga a quella che qui interessa (Adunanza Plenaria, decisione del 5 settembre 2005, n.6), ha riconosciuto rientrare nella giurisdizione esclusiva di cui all’art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205, la controversia attinente alla legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva ed alle conseguenze risarcitorie legate all’adozione dell’indicato provvedimento, osservando che il giudice amministrativo ormai non è chiamato a conoscere esclusivamente delle controversie rivolte alla tutela degli interessi legittimi mediante l’esercizio del potere di annullamento degli atti amministrativi poiché allo stesso “… viene dalla nuova normativa conferita – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all’interessato effetti vantaggiosi (dall’ammissione alla procedura all’aggiudicazione del contratto) – la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno ".
 
     Alla luce delle considerazioni che precedono spetta, dunque, al giudice amministrativo valutare le conseguenze risarcitorie che derivano dal comportamento tenuto dalla stazione appaltante in relazione al mancato affidamento dei lavori.
 
     L’erronea declinatoria della giurisdizione da parte del primo Giudice impone quindi sensi dell’art.35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il rinvio al T.A.R. di Bari della controversia relativa alle conseguenze risarcitorie della mancata stipulazione del contratto di appalto.
 
     L’accoglimento in parte qua del ricorso in appello del Raggruppamento comporta l’assorbimento – e la conseguente pronuncia di improcedibilità – dell’appello proposto in via autonoma dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., con il quale si chiedeva, appunto, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla controversia relativa alla mancata stipulazione del contratto di appalto ed alle sue conseguenze economiche.
 
 
P.Q.M.
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in appello di cui in epigrafe e, pronunciando sui medesimi, accoglie il ricorso del Raggruppamento ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara improcedibile il ricorso dell’Acquedotto.
 
     Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal Raggruppamento per la mancata stipulazione del contratto rinviando per tale profilo al Giudice di primo grado; conferma la sentenza impugnata relativamente alla ritenuta legittimità della determinazione impugnata.
 
     Spese compensate.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  – il…05/04/2006

Lazzini Sonia

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