In caso di errore della presentazione della cauzione provvisoria di un’Ati in abbinamento all’offerta, la stessa può essere ripresentata dall’aggiudicataria provvisoria?

Lazzini Sonia 29/05/08
Scarica PDF Stampa
In caso di partecipazione soggettivamente composita, la garanzia fideiussoria deve concernere espressamente tutti i soggetti che intendono partecipare all’associazione temporanea candidata all’aggiudicazione di una pubblica gara (mandante e mandataria); in caso di garanzia non idonea, non può essere invocato il potere di richiedere integrazioni documentali, attinendo la polizza fideiussoria ad un elemento essenziale dell’offerta, previsto a pena di esclusione
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 15605  del 29 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
< ritenuto che la decisione della stazione appaltante di richiedere l’aggiornamento dei termini della polizza fideiussoria a tutti i concorrenti non può incidere sulla condivisibile decisione di esclusione della controinteressata a.t.i. capeggiata da BETA, per incompletezza della polizza fideiussoria originariamente depositata a corredo dell’offerta;
 
considerato che il comportamento tenuto dall’amministrazione appaltante ha avuto come effetto una inammissibile sanatoria di una carenza documentale dell’offerta della controinteressata a.t.i. capeggiata da BETA, in relazione alla quale non può essere invocato il potere di richiedere integrazioni documentali, attinendo la polizza fideiussoria ad un elemento essenziale dell’offerta, previsto a pena di esclusione;
 
ritenuto che, in caso di partecipazione soggettivamente composita, la garanzia fideiussoria deve concernere espressamente tutti i soggetti che intendono partecipare all’associazione temporanea candidata all’aggiudicazione di una pubblica gara (mandante e mandataria), mentre nel caso di specie la polizza allegata non ha rispettato tale essenziale condizione;>
 
a cura di Sonia LAzzini
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 15605 del 29 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA   SEZIONE
 
Registro Sentenze:       15605 /2007
                                                                         Registro Generale:         6206/2007
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO Consigliere
MICHELE BUONAURO Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
 
Sul ricorso 6206/2007  proposto da:
ALFA
contro
A.S.L. NAPOLI 4, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.PELUSO ROSA ANNA e DI BIASE CHIARA con domicilio eletto in POMIGLIANO D’ARCO alla VIA NAZ.LE DELLE PUGLIE;
e nei confronti di
R.T.I. BETA SRL/BETA BIS SRL, rappresentati e difesi dall’avv.COCOZZA VINCENZO, con domicilio eletto in NAPOLI VIA V.COLONNA 9;
per l’annullamento, previa sospensione,
– della deliberazione n. 299 del 31 ottobre 2007 con la quale il Commissario straordinario dell’ASL NA 4 ha aggiudicato, in via definitiva, all’ATI BETA/BETA BIS, la gara a licitazione privata per l’affidamento del servizio di vigilanza-portierato presso i presidi ospedalieri dell’ASL NA 4 per una durata triennale;
– di tutti i verbali di gara;
– della nota n. 873 del 30.8.07, della nota n. 135 del 21.9.07, della deliberazione n. 802 del 21.6.07 e dei pareri legali richiamati nella deliberazione n. 299;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
visti gli atti tutti di causa;
alla camera di consiglio del 21 novembre 2007, relatore ilRef. Michele Buonauro;
            ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
            premesso che l’eccezione di tardività è destituita di fondamento in quanto l’attualità della lesione dell’interesse alla partecipazione della gara in oggetto si è verificata con la delibera n. 299 del 31.10.2007 di aggiudicazione all’a.t.i. capeggaita da BETA, non potendosi disconoscere in capo alla ricorrente una mera facoltà di impugnativa degli atti pregressi di svolgimento della gara;   
ritenuto che la decisione della stazione appaltante di richiedere l’aggiornamento dei termini della polizza fideiussoria a tutti i concorrenti non può incidere sulla condivisibile decisione di esclusione della controinteressata a.t.i. capeggiata da BETA, per incompletezza della polizza fideiussoria originariamente depositata a corredo dell’offerta;
considerato che il comportamento tenuto dall’amministrazione appaltante ha avuto come effetto una inammissibile sanatoria di una carenza documentale dell’offerta della controinteressata a.t.i. capeggiata da BETA, in relazione alla quale non può essere invocato il potere di richiedere integrazioni documentali, attinendo la polizza fideiussoria ad un elemento essenziale dell’offerta, previsto a pena di esclusione;
ritenuto che, in caso di partecipazione soggettivamente composita, la garanzia fideiussoria deve concernere espressamente tutti i soggetti che intendono partecipare all’associazione temporanea candidata all’aggiudicazione di una pubblica gara (mandante e mandataria), mentre nel caso di specie la polizza allegata non ha rispettato tale essenziale condizione;
conditerato in definitiva che il ricorso deve trovare accoglimento, con le spese di giudizio compensate, sussistendone giusti motivi;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, ordinando all’amministrazione la refusione, in favore della ricorrente, del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007, con l’intervento dei signori:
Antonio Guida                                               Presidente
Michele Buonauro                              Referendario estensore
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento