In caso di Ati, come deve essere intestata la garanzia provvisoria?Nel caso in cui siano elencate tutte le imprese quali obbligate principali, è sufficiente la firma della capogruppo?

Lazzini Sonia 29/05/08
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Quanto alla sottoscrizione della polizza risponde ad un principio di economicità e di speditezza della procedura, largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il ritenere sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della sola impresa mandataria e non anche delle imprese mandanti, ove la polizza stessa indichi chiaramente tutti i soggetti il cui eventuale inadempimento viene garantito.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1253 del 3 aprile 2008 del emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
 
< Con il 3° motivo si deduce la violazione dell’art.108 del D.P.R. n. 554/1999.
Sostiene, la ricorrente, che l’associazione aggiudicataria abbia prodotto in sede di gara una polizza fideiussoria intestata soltanto alla capogruppo e sottoscritta da quest’ultima e ciò in spregio al dettato della disposizione che prevede l’estensione della garanzia a tutti i soggetti associati.
 La censura è inconsistente.
Risulta dal contenuto di un allegato alla polizza fideiussoria prodotta dalla BETA s.r.l. che l’intestazione dell’atto comprende entrambi i soggetti della costituenda associazione e cioè sia la predetta mandataria che la mandante BETABIS Eletromeccanica s.r.l..
Quanto alla sottoscrizione della polizza risponde ad un principio di economicità e di speditezza della procedura, largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il ritenere sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della sola impresa mandataria e non anche delle imprese mandanti, ove la polizza stessa indichi chiaramente tutti i soggetti il cui eventuale inadempimento viene garantito.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1253 del 3 aprile 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
 
Registro Sentenze: 1253/2008
Registro Generale: 635/2006
 
nelle persone dei Signori:
*******************                      Presidente
GIORGIO CALDERONI                           Consigliere
SERGIO FINA                                             Consigliere relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 635/2006  proposto da:
CONSORZIO ALFA
rappresentato e difeso da:
D’ARPA AVV. ******
PERNICE AVV. *****
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA GHIRARDACCI, 1
presso
SACCHETTI AVV. ********  
contro
SOPRINTENDENZA PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ETNOANTROPOLOGICO DI MO e RE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
e nei confronti di
BETA SRL
BETABIS ELETTROMECCANICA SRL
rappresentate e difese da:
COCCIA AVV. ******
FANELLI AVV. *********
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA MARCONI 34
presso
***********. ******* 
nonchè nei confronti di
MINISTERO BENI ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ETNOANTROPOLOGICO
di MO e RE n.c.
per l’annullamento
del provvedimento 28.3.2006 con il quale la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia ha aggiudicato, in via definitiva, all’ATI BETA Srl – BETABIS. Elettro-Meccanica Srl la gara per l’appalto dei “lavori di restauro ed adeguamento normativo e funzionale di porzione del fabbricato denominato palazzo So/mi già ********** – ******* sito in Modena Via Emilia centro n. 269”;
della nota prot.n. 2553 del 28.3.2006, pervenuta in data 3.4.2006, con cui il Segretario della Commissione di gara ha comunicato l’aggiudicazione definitiva;
dei verbali di gara nella parti in cui ammettono l’ATI BETA – BETABIS e nelle parti in cui aggiudicano prima, in via provvisoria, poi, in via definitiva, la gara medesima all’ATI BETA – BETABIS;
del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara;
del bando di gara in parte qua che disciplina la presentazione della cauzione;
in via subordinata, dei verbali di tutte le operazioni di gara, dal 1.12.2005 al 28.3.2006;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. dott. ***********;
Udito, alla pubblica udienza del 13.3.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Vengono impugnati:
·         il provvedimento di aggiudicazione dei lavori nei confronti della controinteressata ATI BETA s.r.l. e BETABIS. Elettromeccanica s.r.l, emesso dalla Soprintendenza al Patrimonio Storico e ********* di Modena e Reggio Emilia;
·         i verbali relativi alla procedura concorsuale nelle parti in cui si ammette la controinteressata alla gara e si aggiudica a quest’ultima l’appalto;
·         il provvedimento di approvazione del bando, nella parte in cui si disciplina la cauzione;
·         tutti gli altri atti presupposti, consequenziali, connessi o collegati, anche eventualmente non conosciuti e il contratto, ove stipulato.
Il 1° e 2° motivo, in quanto incentrati su identiche argomentazioni di fondo, riassumibili nella violazione dell’art. 75/1° c lett.c) del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 10 e dell’art.5 lett.h) del bando di gara, eccesso di potere ecc, possono essere trattati in unica soluzione.
I rilievi non appaiono fondati.
Va, in primo luogo, rilevato che l’amministratore delegato della BETA s.r.l. – ************* – è cessato dalla carica, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di Terni, in data 11.02.2002 e quindi in un ambito temporale antecedente il triennio previsto dall’art.75 del D.P.R. n. 554/1999 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti partecipanti alle gare, di eventali condanne subite in sede penale dai loro rapprenranti legali.
Consegue da quanto detto che nessuna dichiarazione doveva essere resa dalla controinteressata in ordine alla situazione del *************, amministratore cessato dalla carica precedentemente al triennio anteriore alla pubblicazione del bando.
Quanto alla posizione dell’altro rappresentante legale della BETA s.r.l. – ***************** – il quale ha riportato, in data 5.12.1995, una condanna con pena patteggiata, emessa dalla Pretura Circondariale di Terni, per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, risulta dai verbali di gara che la Commissione giudicatrice ha ritenuto di non tenerne conto in considerazione del tempo trascorso – oltre un decennio.
L’impostazione assunta, nella specie, dal predetto organo appare legittima stante il l’implicito richiamo contenuto nel verbale al disposto dell’art.445 del c.p.p. che in materia di condanna con pena patteggiata statuisce, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, l’estinzione del reato, ancge se a seguito di pronuncia dichiarativa da parte dell’Autorità giudiziaria, quando l’autore, nel termine di cinque anni, se trattasi di delitto, non commette un delitto della stessa indole.
Con il 3° motivo si deduce la violazione dell’art.108 del D.P.R. n. 554/1999.
Sostiene, la ricorrente, che l’associazione aggiudicataria abbia prodotto in sede di gara una polizza fideiussoria intestata soltanto alla capogruppo e sottoscritta da quest’ultima e ciò in spregio al dettato della disposizione che prevede l’estensione della garanzia a tutti i soggetti associati.
 La censura è inconsistente.
Risulta dal contenuto di un allegato alla polizza fideiussoria prodotta dalla BETA s.r.l. che l’intestazione dell’atto comprende entrambi i soggetti della costituenda associazione e cioè sia la predetta mandataria che la mandante BETABIS Eletromeccanica s.r.l..
Quanto alla sottoscrizione della polizza risponde ad un principio di economicità e di speditezza della procedura, largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il ritenere sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della sola impresa mandataria e non anche delle imprese mandanti, ove la polizza stessa indichi chiaramente tutti i soggetti il cui eventuale inadempimento viene garantito.
Con il 4° e 5° motivo si rileva la violazione dell’art. 13 della LL. PP.; violazione della lex specialis di gara e delle norme di partecipazione al procedimento.
Viene, in particolare, evidenziato che non sarebbe stata indicata la ripartizone percentuale dei lavori tra le imprese associate fin dal momento di presentazione delle offerte e inoltre non sarebbe stata data comunicazione diretta ai partecipanti della sospensione delle sedute della commissione di gara.
Anche tali rilievi appaiono privi di fondamento.
Occorre, anzitutto, chiarire che in materia di appalti pubblici l’indicazione delle quote di partecipazione relative ad un’associazione temporanea d’imprese è funzionale all’esecuzione della prestazione complessivamente richiesta, sicchè la sua omissione in sede di ammissibilità dell’offerta, se non in contrasto con le previsioni del bando, non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla gara.
Naturalmente l’esigenza di fornire tale indicazione si appalesa del tutto inutile allorché le imprese associate siano tra loro fungibili, cioè siano in grado di assolvere, ciascuna, all’intera prestazione ovvero quando le stesse siano specializzate in relazione alla categoria richiesta dal disciplinare di gara.
E’ quest’ultimo il caso dell’ATI aggiudicataria in cui la mandataria BETA s.r.l. possedeva le attestazioni SOA per le categorie OG2 classifica IVe OG11 classifica II, ed era quindi in grado di adempiere all’intera prestazione, mentre la mandante era specializzata per la sola categoria OG11.
Irrilevante, infine, va ritenuto il sistema di avviso delle sedute della commissione di gara, adoperato nel caso in esame poiché che esso si attui attraverso una comunicazione diretta ai concorrenti, come pretende la ricorrente, invece che con iscrizione all’albo del soggetto appaltante, non ne risulta per questo alterata la par condicio dei candidati.
Per tutte le considerazioni sopra sviluppate il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 13.3.2008.
 
Presidente f.to *******************
 
Cons. rel. Est. ****************
 
Depositata in Segreteria in data 3.4.2008
Bologna li 3.4.2008
                                    Il Segretario
                                    f.to ************
 
 

Lazzini Sonia

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