Imputazione davanti alla Corte dei Conti per pagamento di polizza della responsabilità amministrativa a carico dell’amministrazione pubblica: se in corso di giudizio gli altri assicurati provvedono a pagarsi la propria quota di premio, il giudice contabil

Lazzini Sonia 01/12/05
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Obbligo fondamentale del dipendente civile ?? quello di non ledere il patrimonio dell’Amministrazione con la propria condotta? gravemente colposa o dolosa.: al giudice contabile, nel perseguimento delle sue funzioni ed obiettivi, non pu? essere preclusa l?indagine sulla legittimit? o meno dell?attivit? amministrativa, indagine condotta, in via incidentale e a fini diversi dall?annullamento o dalla disapplicazione dell?atto

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento, con la sentenza numero 65? del 21 luglio? 2005 merita di essere segnalata in quanto, oltre all?addebito per illegittima procedura pubblica, si tratta, ancora una volta, di analizzare il danno erariale da pagamento, a carico dell?amministrazione, di una polizza di responsabilit? amministrativa.

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Questa volta pero???.

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Davanti al Tar l?amministrazione viene condannata al risarcimento del danno in favore di un?impresa partecipante ad un appalto, ?per responsabilit? precontrattuale

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Relativamente al risarcimento del danno, connesso a violazione riconducibile ad una ipotesi di responsabilit? precontrattuale, il Tar adito – avendo ritenuto che ?nella specie appaiono violate regole particolari di fondo inerenti a comportamenti procedimentali non generici della P.A., poich?, nel caso e nell?ambito dello svolgersi di una gara sostanziale, sono state aggiunte, quasi alla fine della fase di inerente trattativa e a confronto concorrenziale in atto, ulteriori regole valutative e criteri di preferenza che, solo se fissati per tutti ab initio, avrebbero consentito un?offerta diversa e pi? calibrata di quella respinta??..? – accoglieva, altres?, la relativa domanda risarcitoria del danno per equivalente economico, ?quantificando il valore del medesimo ? secondo una regola di equit? ? nella somma di ?.2.179,14 pari al 3% del valore del servizio?, accollando in toto alla soccombente amministrazione museale le spese di lite, quantificate in ?.2.000,00 (IVA e CPA esclusi) e conclusivamente determinate in complessivi ?.2.731,49,. In esecuzione di detta sentenza, pertanto, l?amministrazione . corrispondeva alla Societ?, vincitrice del ricorso, la somma complessiva di ?.4.910,63, costituita da ?.2.179,14 a titolo risarcitorio del danno e da ?.2.731,49, cos? conclusivamente venuta a? determinarsi quale rimborso spese di lite

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Ma i guai non finiscono qui: c?? anche il pagamento di una polizza di assicurazione:

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<Riferisce ancora l?atto di citazione che, a seguito degli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, era risultato, inoltre, che la convenuta aveva stipulato con una Compagnia di Assicurazioni, un contratto di assicurazione per la copertura verso terzi dei rischi derivanti da responsabilit? civile del Presidente nonch? dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore del Museo e del Direttore dell?Ufficio amministrativo, sottoscrivendo il 22 luglio 2003 la relativa polizza, la quale prevedeva, altres?, la garanzia ?per le perdite patrimoniali che l?Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilit? di tipo amministrativo, contabile,?..?. In proposito, la nota del 26 aprile 2004 della precitata Societ? assicuratrice ? trasmessa dalla Guardia di Finanza nell?esercizio della delega conferitale ? evidenzia che il premio lordo annuo della polizza ammontava a ?.6.000,00 e che il 20% di tale somma, pari a ?.1.200,00 si riferiva alla garanzia da ?colpa grave>

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e cos? il danno erariale, per l?accusa, ? composto da tre elementi :

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In relazione ai fatti come sopra esposti, con atto del 20 luglio 2004, la dott.ssa veniva invitata a produrre le proprie deduzioni in ordine alle contestazioni mossele nel senso che, con la propria condotta, la stessa aveva cagionato alla propria Amministrazione ?un danno patrimoniale di complessivi ?.28.303,43, cos? suddiviso:

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?.4.910,63, riferiti alla intervenuta condanna risarcitoria da parte del T.R.G.A. di Trento;

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?.22.192,80, quale maggior costo derivato all?Amministrazione dall?affidamento dell?incarico alla seconda classificata;

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??.1.200,00 in relazione alla sottoscrizione della polizza assicurativa? per la parte riferita alla ?colpa grave?.

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Le ragioni della difesa per quanto concerne il presunto danno erariale da pagamento di polizza a copertura della responsabilit? amministrativa:

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< Per quel che, in particolare, concerne la stipula della polizza assicurativa, comprensiva della garanzia volta a sollevare i soggetti assicurati dai rischi connessi alla responsabilit? amministrativa e contabile, l?interessata affermava di avere stipulato detta polizza con un?Agenzia di Assicurazionini, precisando, in proposito, che, ?prima della stipulazione dei contratti, il Museo chiedeva all?Istituto assicuratore di determinare la quota di premio dovuta a titolo di copertura della responsabilit? civile derivante da ?colpa grave?, quota che gli interessati avrebbero dovuto rimborsare al Museo?.

A sostegno di ci?, veniva allegata una nota di detta Societ? assicuratrice, datata 4 luglio 2003, nella quale si dichiarava che ?non ? possibile scorporare nel premio la quota relativa alla colpa grave?.

Sul punto, in ragione delle divergenze emerse, la Procura delegava ulteriori accertamenti e verifiche alla Guardia di Finanza, da cui emergeva che il titolare dell?agenzia , nella circostanza, si era limitato a fornire il pacchetto assicurativo proveniente da altro assicuratore.

Inoltre, risultavano confermate le pregresse indicazioni istruttorie, atteso che il titolare dell?Agenzia aveva dichiarato che ?in sede di stipula di nuova polizza ? possibile considerare o non considerare la garanzia da colpa grave e che, quindi, questo andr? ad incidere sul premio assicurativo?.?.>

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Le controdeduzioni dell?accusa sempre relativamente alla polizza:

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< Per l?aspetto concernente la copertura della responsabilit? amministrativo ? contabile, il Requirente sostiene l?illiceit? amministrativa dell?aver indebitamente posto a carico dell?ente la spesa relativa, nella cui irragionevolezza ? da ravvisare la colpa grave, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. g.le Lombardia, n.942 dell?8 novembre 2001; Sez. g.le Puglia, n.95 del 7 febbraio 2004), secondo cui viene qualificata come danno all?erario la copertura assicurativa della responsabilit? amministrativa contabile qualora i premi di polizza non ricadano sugli amministratori o funzionari assicurati, bens? sull?ente di appartenenza dei medesimi. Quanto all?asserita? ?impossibilit? dello scorporo della quota per responsabilit? per colpa grave?, il Requirente oppone che, contrariamente a quanto affermato, il supplemento istruttorio ha consentito di accertare con chiarezza che ?la convenuta non poteva ritenere, se non con grave negligenza, di sottoscrivere una polizza comprensiva di tale garanzia senza alcun onere a carico dell?ente; una tale affermazione, alla luce degli atti, non appare sostenibile>

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attenzione per? perch? ? avvenuto il pagamento del premio da parte dei singoli assicurati..

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< Per quel che si riferisce al secondo addebito – consistente nella stipulazione di polizza assicurativa comprensiva di copertura della responsabilit? per colpa grave, con onere accollato all?ente ? la difesa, riferendosi alla contestazione della Procura, ne rileva l?infondatezza, giacch? ?non esiste alcuna regola che specificamente imponga? di scorporare la quota di premio relativa alla responsabilit? per colpa grave da una polizza assicurativa pi? ampia ( e, tanto meno, che stabilisca, in via generale ed astratta, la percentuale di incidenza di tale voce sul premio)?.

Da ci? discende, secondo la difesa, che l?eventuale antidoverosit? della condotta del Direttore del Museo per non aver provveduto al recupero della quota di premio relativo alla predetta copertura non appare sufficiente a sorreggere l?imputazione del danno per carenza dell?elemento oggettivo, ?non potendosi neanche in questo caso configurare quella ?grave negligenza? costituente presupposto necessario ed imprescindibile per far sorgere la responsabilit? contabile?.

Quel che risulta del tutto dirimente ?, comunque, l?assenza del danno, posto che tutti gli assicurati, e, fra questi, la convenuta ? ?venuti a sapere dell?addebito mosso all?attuale conventa, hanno provveduto a rimborsare al Museo l?importo corrispondente al maggior costo assicurativo derivante dalla copertura della responsabilit? per colpa grave, quantificato, secondo le indicazioni della Procura, nel 20% dell?importo complessivo, maggiorato degli interessi maturati fino al saldo?, per come consta dalle esibite copie delle riversali bancarie, attestanti l?avvenuto versamento della complessiva somma di ?.1.255,50: ?.1.200,00, quale quota capitale ed ?.55,50 per interessi.>

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I giudici ritengono responsabile la convenuta per quanto riguarda la cattiva gestione dell?appalto

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<Tutte le argomentazioni che precedono – comprese quelle opportunamente trasfuse nell?ambito che impegna la cognizione del giudice contabile – non possono non concorrere, ad avviso del Collegio, a connotare come certamente ricorrente, nella vicenda in esame, per le palesi contraddizioni sopra rilevate, quel? ?quid pluris? che contribuisce a qualificare la condotta tenuta nella circostanza: comportamento particolarmente scriteriato ed irrazionale, caratterizzato, cio?, da colpa grave, i cui elementi sintomatici la giurisprudenza di questa Corte individua sia nella sicura prevedibilit? dell?evento, come conseguenza del proprio operato ? capacit? previsionale, questa, che ? legittimo attendersi da persona esperta e qualificata, qual ? indubbiamente l?odierna convenuta ? sia? nella inescusabile approssimazione nella tutela di interessi affidati alla cura di agente pubblico, nella specie di indubbio livello culturale e professionale, preposto ad un rilevante settore amministrativo o gestionale>

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mentre ritengono cessata la materia del contendere per quanto concerne il pagamento della polizza, in quanto:

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<6 ? Per quel che concerne la fattispecie di cui sub 1 ? b), il Collegio ? chiamato? preliminarmente a pronunciarsi sulle perplessit? manifestate dalla Procura,? secondo la quale non risulterebbe esauriente la prova dell?avvenuto rimborso, da parte di tutti i beneficiari della polizza assicurativa , per l?aspetto riferito alla ?colpa grave?, della somma originariamente accollata all?amministrazione museale.

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In merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa che la documentazione esibita attiene a copia degli ordini di riscossione n.201, riferito a **** Andrea; n. 202, riferito a **** Micaela; n.203, riferito a **** Livio; n. 204, riferito a **** Silvio; n. 205, riferito a **** Mario; n. 206, riferito a **** Mariano; n. 207, riferito a **** Roberto; n. 208, riferito a **** Pietro. Con tali atti, tutti del 28 aprile 2005 e concernenti nominativamente il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del M.A.R.T., si ordina al Tesoriere di riscuotere, da parte di ciascuno dei suddetti interessati, la somma di ?. 125,52, ?per compensazione copertura assicurativa R.C. patrimoniale?, mediante giro contabile riferito ai rispettivi mandati di pagamento n.813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 823, tutti dell?8 aprile 2005, emessi sul cap.280/30 ? esercizio 2005 ? residui 2004 ?per impegni di spesa, liquidazione e pagamento gettoni di presenza e rimborso spese viaggio componenti del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio dei revisori dei conti?. Relativamente a **** Diego, Direttore dell?Ufficio amministrativo e **** Gabriella, risulta esibita, invece, copia del cedolino della retribuzione fissa corrisposta ai predetti interessati per il mese di aprile 2005, che evidenzia la ritenuta di ?. 125,67, operata a carico di ciascuno dei predetti nominativi allo stesso precitato titolo. Con l?insieme delle suddette operazioni, quindi, risulta complessivamente introitata dal M.A.R.T. la somma di ?. 1.255,50 , superiore per ?. 55,50, corrisposti a titolo di interessi, rispetto alla somma di ?. 1.200,00, indebitamente accollata all?ente museale.

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Alla luce dei suesposti elementi, il Collegio ritiene che, nella presente fattispecie, si sia sostanzialmente fatto luogo al totale reintegro della somma indebitamente accollata all?Ente, mediante il conferimento pro rata, intervenuto prevalentemente (per nove decimi) da parte di soggetti che, pur estranei al presente giudizio, sono, in fondo, quelli sui quali, peraltro, fin dall?origine, si sarebbe dovuto far gravare il pagamento di cui sopra. Da ci? discende, pertanto, che, limitatamente all?aspetto qui all?esame e con riferimento alla documentazione all?uopo esibita e sopra descritta, possano conclusivamente considerarsi sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell?art. 100 c.p.c., per la sopravvenuta carenza dell?interesse ad agire.>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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