Il presupposto per l?incameramento della cauzione provvisoria ?? costituito dalla ?mancata sottoscrizione per fatto dell?aggiudicatario?, espressione che certamente comprende le ipotesi in cui l?impresa aggiudicataria, dopo la conclusione della gara, non si trovi poi nelle condizioni di stipulare il relativo contratto
Per giurisprudenza consolidata, solo durante il periodo antecedente alla presentazione delle offerte in un pubblico appalto ? possibile operare modificazioni alla compagine del soggetto invitato alla gara:
Merita di essere segnalato il pensiero del Tar Piemonte, Torino, espresso nella ?sentenza n. 3261 del ?22 ottobre 2005 in tema di escussione della provvisoria per fallimento di un?impresa appartenente ad un?Ati:
Ne consegue, nel caso di specie, che l?incameramento della cauzione trova fondamento anche nella dichiarazione resa in data 8 marzo 2004 dall?Amministratore Unico e Direttore tecnico dell?attuale ricorrente ., ove si legge che ?l?impresa non si trova in stato di fallimento? e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni? in quanto tale dichiarazione ? poi risultata non veritiera, visto che la sentenza di dichiarativa di fallimento ? stata pronunciata in data 19 marzo 2004 ed era, quindi, certamente gi? in corso alla data dell?8 marzo 2004, allorch? ? stata resa l?anzidetta dichiarazione.
Del tutto logico, infine, che gli effetti negativi dell?anzidetta dichiarazione, pur resa dalla ricorrente., si riverberino anche sulla societ? ricorrente in quanto le due imprese erano riunite in associazione temporanea e l?incameramento della cauzione colpisce, piuttosto che le singole imprese, il raggruppamento nel suo complesso, che ha assunto la veste autonoma di concorrente alla gara. >
A cura di Sonia LAZZINI
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