Impossibile rettificare il cambiamento del sesso se non sono asportati gli organi riproduttivi

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Come ho più volte ripetuto spesso la giurisprudenza anticipa il legislatore nel risolvere problematiche, anche etiche, in cui si ravvisa una palese lacuna normativa o ne chiarisce alcuni aspetti ambigui. Ciò avviene particolarmente quando si tratta di riconoscere i diritti delle coppie di fatto, specie di quelle dello stesso sesso e di affrontare le tematiche ad essi collegate (v. amplius G.Milizia, Le nuove forme di convivenza e le unioni civili gay. Prime riflessioni sui Disegni di legge sulle unioni civili ed i patti di convivenza in discussione in Parlamento: http://www.libreriaprofessionisti.it/ebook/le-nuove-forme-di-convivenza-e-le-unioni-civili-gay.html).

È questo il caso deciso dal Tribunale di Roma, sez. I civile, del 18 luglio 2014 in cui sono chiariti quali sono i criteri per ritenere l’intervento chirurgico di rettifica del sesso valido ai fini del riconoscimento della nuova identità sessuale ex art. 2 e 3 L.164/82, così come modificati dal Dlgs.150/11 e del rilascio dei relativi documenti che la certifichino (carta d’identità, patente, rettifica sui pubblici registri etc.).

Il caso. Un uomo, denunciando che sin dall’infanzia aveva avuto <<una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile>> tanto da avere adeguato anche il suo aspetto fisico a questa identità, sottoponendosi ad un intervento di mastoplastica additiva ed a svariate terapie ormonali. Agiva, in volontaria giurisdizione, ai sensi degli art. 2 e 3 L.164/82 per la rettifica del suo sesso da maschile a femminile e per il cambio del nome. Produceva la certificazione medica di quanto dedotto e dichiarava di aver raggiunto il giusto equilibrio psico-fisico e di non necessitare di altre ulteriori operazioni, pur non escludendole in futuro. Il PM non si opponeva, ma il Tribunale rigettava la domanda perché non li riteneva atti a confermare l’adeguamento dei caratteri sessuali richiesti ex lege per la rettifica della nuova identità di genere.

L’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali deve essere sempre autorizzato dal tribunale? La legge prevede che ci sia una preventiva autorizzazione del Tribunale, ma può essere eseguito anche senza la stessa, tanto sarà l’autorità giudiziaria a certificare l’avvenuto cambio di sesso e le nuova identità sessuale.

Un seno femminile non è idoneo per riconoscere il nuovo genere. Infatti non tutte le operazioni e le terapie, come nella fattispecie, sono idonee ad ottenere la rettifica del sesso, pur se volte all’adeguamento dei caratteri sessuali alla propria identità di genere. Infatti l’identità sessuale è necessariamente collegata all’astratta capacità riproduttiva del richiedente, perciò finchè non sarà eliminato l’apparato riproduttivo non si potrà procedere a detto riconoscimento. Più precisamente, il G.I. chiarisce che l’escissione del pene o la sua trasformazione in una vagina hanno valenza puramente estetica, perché senza la chiusura dei dotti deferenti veicolanti gli spermatozoi, tramite vasectomia e l’asportazione dei testicoli è impossibile riconoscere e rettificare il nuovo genere femminile: sono due operazioni ben differenti, in quanto la seconda è ad alto rischio, la prima non ha alcuna valenza funzionale, ma, come esplicato, ne ha una puramente estetica. Solo con l’asportazione degli organi riproduttivi si può procedere con la rettifica del sesso e nel nostro caso ciò non era avvenuto e, quindi, non si può ritenere completato l’adeguamento dei caratteri sessuali all’identità così come <<richiesto dalla norma finalizzata a consentire, col dovuto bilanciamento dell’identità anatomica, anagrafica e psichica, la compiuta realizzazione della personalità del richiedente. In caso contrario sarebbe snaturata la sua ratio e si giungerebbe alla conclusione contra ius che la mera diagnosi di un disturbo dell’identità di genere sarebbe di per sé sufficiente a legittimare questa rettifica del sesso>>.

Il <<mammo>>. La mancata asportazione degli organi riproduttivi ha portato talvolta a problemi etci e morali: è il caso dei c.d. <<mammi>>  id est di donne che, pur avendo effettuato un adeguamento del sesso analogo a quello in esame, avevano conservato l’apparato riproduttivo, sì da poter continuare a procreare: sono palesi i problemi etico-morali che questa scelta comporti. Ciò è tipico del mondo anglosassone (la notizia di un caso verificatosi in Italia era una <<bufala>> (Bufala: mammo partorisce una bimba in http://bufaleedintorni.wordpress.com/2013/12/04/bufala-mammo-partorisce-bimba/ ), come il caso del 2008 negli USA (Redazione TGCOM, Usa il “mammo” ha partorito  in http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/articolo420342.shtml). In Inghilterra i media hanno evidenziato come il partner di un trans, che aveva deciso di conservare l’utero, si lamentasse della nascita della figlia. Infatti il compagno, malgrado le terapie ormonali a base di testosterone che avrebbero dovuto inibire la funzione riproduttiva, era rimasto “incinto” dando alla luce una figlia l’anno successivo al lieto evento americano (Redazione quotidiano.net, citando un articolo del Sun on Sunday, una testata inglese: Uomo partorisce una bimba: “non doveva accadere”: http://qn.quotidiano.net/esteri/2012/03/11/679374-uomo-partorisce-una-bimba-inghilterra-mammo.shtml). Al lettore ogni commento su questo tema.

Conseguenze dell’abrogazione dell’art. 3 L.164/82 riformato dal  Dlgs 150/11. Quanto sopra è valido anche in casi particolari per i quali l’intervento era solo eventuale e non necessario: non si presentava alcun disturbo di genere come nel caso degli ermafroditi, dotati dalla nascita di entrambi gli organi riproduttivi e nelle altre ipotesi di soggetti affetti da disfunzioni sessuali od anomalie degli organi riproduttivi.

Conclusioni del Tribunale. Nella fattispecie, per questi motivi, non si è perfezionato l’adeguamento dei caratteri sessuali, perciò non può essere riconosciuto il nuovo genere. Le spese legali per peculiare natura del procedimento sono a carico del ricorrente e sono dichiarate irripetibili.

Dott.ssa Milizia Giulia

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