Immigrazione: d.l. 124/2023 e nuova disciplina dei C.P.R.

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Con il decreto legge n.20/2023, c.d. Decreto Cutro, è stata disposta, tra l’altro, una stretta sulla protezione speciale, ma le misure adottate dal Governo, compreso il memorandum con la Tunisia, non sono state tuttavia in grado di contrastare efficacemente un fenomeno epocale come quello migratorio, tanto che, nel mese di settembre 2023, gli sbarchi sull’isola di Lampedusa sono aumentati in modo esponenziale. Con il successivo decreto legge n.124/2023 e il decreto interministeriale in data 14 settembre 2023 sono stati previsti ulteriori provvedimenti, quali il prolungamento della permanenza nei centri per il rimpatrio e il pagamento di una cauzione, che non sembrano avere un’efficacia risolutiva e che, nel primo caso, appaiono anche dispendiosi.
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Indice

1. Il c.d. decreto Cutro e l’aumento abnorme degli sbarchi a Lampedusa


Con il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50 sono state previste “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. [1]
Con tale provvedimento il Governo ha cercato di dare una risposta alla tragedia consumatasi a Cutro lo scorso 26 febbraio, e ha stabilito una stretta sull’ immigrazione irregolare, l’ampliamento dei flussi di ingresso per lavoro, la semplificazione delle procedure, ma anche il rafforzamento dei centri per i rimpatri e ha stabilito canali privilegiati di accesso per i cittadini di paesi che organizzano una formazione lavorativa ad hoc.[2]
 Il decreto si è prefisso l’intento di disciplinare l’immigrazione non programmata, canalizzata da anni sulle rotte del mare, ma anche attraverso i Balcani, e ha previsto l’ampliamento dei canali di ingresso per lavoro tramite il decreto flussi. Con il citato provvedimento, l’intenzione del Governo è stata quella di adottare strumenti per favorire l’ingresso di chi viene per lavoro, e disincentivare quanti invece si rivolgono agli scafisti per entrare in modo irregolare. Resta salva, solo in parte, la normativa a tutela dei richiedenti protezione internazionale.[3]
I criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso dovranno, poi, tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
Allo scopo, inoltre, di prevenire l’immigrazione irregolare, nei decreti flussi saranno assegnate in via preferenziale delle quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con l‘Italia, avranno promosso per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento nei traffici migratori irregolari.
Tra le rilevanti novità introdotte dal Decreto “Cutro”, c’è una stretta sulla protezione speciale analoga al primo decreto sicurezza, e cioè del decreto legge 4 ottobre 2018, n.118, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.132 che aveva abrogato il permesso per motivi umanitari, restringendo le maglie dell’accoglienza dei richiedenti asilo.[4]
Ebbene la novità rilevante è che il Decreto in questione ha espunto dall’ordinamento anche il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero.
Nel provvedimento, inoltre, si è agito anche in materia penale in relazione a quanto previsto dall’art. 8 che prevede per l’appunto delle disposizioni penali (da intendere latu sensu ossia non solo riferite al diritto penale sostanziale, ma anche in relazione al diritto penitenziario e alla procedura penale).[5]
Infatti l’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 20/2023 modifica l’art. 12 del d.lgs., 26 luglio 1998, n. 286 e prevede un aggravamento di pene per le due fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ivi previste.
Invece, l’art. 8, co. 1, lett. b), del decreto legge in esame introduce una nuova fattispecie di reato, essendo  stabilito che “Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. 2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni[…].[6]
Ma le misure adottate, anche quelle di natura penale, unitamente al memorandum con la Tunisia, sottoscritto in data 16 luglio 2023 dall’Unione europea, non hanno avuto alcuna efficacia tanto che l’isola di Lampedusa è stata investita da un’ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti ospitati nell’hotspot dell’isola, che ha ospitato sino a settemila ospiti, che hanno cercato accoglienza su un territorio non in grado di reggere tale onda d’urto, la cui portata sovrasta in numeri la stessa popolazione residente.


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2. Il decreto legge n. 124/2023


A fronte di tale situazione è stato emesso il decreto legge n.124 del 19 settembre 2023 che concerne “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.
In primo luogo si rileva la cattiva abitudine, propria anche dei precedenti governi, più volte criticata dal Presidente della Repubblica, di inserire in un decreto legge le materie più disparate non aventi una connessione logica e sistematica.
In materia di immigrazione il decreto prevede delle novità nel Capo V (rubricato “Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio”), in due articoli (20 e 21), in merito alla disciplina dei Centri Per il Rimpatrio (CPR).[7]
Le nuove norme estendono il trattenimento dei migranti irregolari nei CPR sino ad un periodo di 18 mesi e prevedono un piano straordinario per la costruzione di nuove strutture in tutta Italia, almeno una per ogni Regione.[8]
 L’art. 20 prosegue poi riformulando anche la disciplina nel caso di precedenti di soggiorno in carcere. Infatti prevede che: “[…] lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il Centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente”. Inoltre, “Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il centro più vicino per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento[…]”.
In primo luogo l’estensione del periodo di trattenimento nei CPR fino a 18 mesi sulla base di un mero provvedimento amministrativo e, quindi, senza le garanzie previste dagli artt. 24 e 25 della costituzione, potrebbe comportare profili di illegittimità costituzionale del decreto di cui trattasi. Invece, la traduzione del detenuto straniero presso il più vicino centro per il tempo necessario all’identificazione appare un provvedimento inutile e non comprensibile, che probabilmente l’autorità giudiziaria difficilmente autorizzerà.
Il successivo articolo 21 interviene invece sulla “Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio” approvando un piano straordinario per la costruzione di nuove strutture in tutta Italia. A tal uopo sono previsti l’allocazione di risorse, la previsione di procedure più snelle e veloci, attribuendo i compiti principali per la redazione e l’esecuzione del piano al Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l’impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. E’ innegabile che tale piano straordinario comporterà l’utilizzo di risorse finanziarie ingenti che certamente supereranno le previsioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 21.

3. Il decreto interministeriale del 14 settembre 2023


Con il Decreto interministeriale in data 14 settembre 2023del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze è stato determinato l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.
 In tale provvedimento sono indicati l’importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato, per i richiedenti asilo.
In particolare, la garanzia finanziaria prevista dal D.lgs. 142/2015 è idonea qualora l’importo fissato sia pari a 4.938,00 per il 2023, lo straniero sia in grado di fruire di un alloggio sul territorio nazionale, di una somma occorrente al rimpatrio e dei mezzi di sussistenza minimi necessari.
La garanzia finanziaria è prestata in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi.  
Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procederà all’escussione della stessa.
Il periodo massimo previsto di trattenimento è pari a quattro settimane (ventotto giorni).
Il provvedimento sembra avere una mera e tenue efficacia deterrente, in quanto ben difficilmente lo straniero avrà i mezzi finanziari per effettuare la garanzia, a meno che si tratti di uno scafista.

4. Conclusioni


Con i provvedimenti in questione il governo ha cercato di dare attuazione ad uno degli obiettivi più importanti del programma di governo e, cioè, al contrasto dell’immigrazione clandestina, soprattutto di fronte a un numero eccezionale di sbarchi a Lampedusa.[9]
Tuttavia, tali disposizioni, non sembrano avere una reale efficacia deterrente, e, in taluni casi, presentano dubbi di legittimità costituzionale, come nel caso della detenzione nei CPR per un periodo di 18 mesi.
In conclusione, si ribadisce che l’unica strada possibile da percorrere, anche se in salita, in quanto non condivisa da alcuni Paesi europei, tra cui soprattutto l’Ungheria, la Polonia e la Svezia, sia quella di continuare in maniera decisa le trattative con l’Unione Europea per imporre agli Stati membri una redistribuzione più equa dei migranti sbarcati in Italia, senza che questa si configuri come un benevola concessione. Ma l’Europa sulla questione sembra essere latitante e difficilmente potrà assumere un ruolo decisivo prima delle elezioni europee del giugno 2024, nonostante i proclami di taluni Stati.

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Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

Note

  1. [1]

    P. Gentilucci, Nuovo decreto immigrazione: stretta su protezione speciale, in Diritto.it del 21 marzo 2023.

  2. [2]

    S. Occhipinti, Immigrazione: le novità del nuovo Decreto, in Altalex del 13 marzo 2023.

  3. [3]

    S. Occhipinti, Immigrazione: le novità del nuovo Decreto, cit.

  4. [4]

    P. Gentilucci, Le nuove controverse politiche dell’immigrazione, in Diritto.it del 14 novembre 2022.

  5. [5]

    A. Di Tullio D’Elisis, Immigrazione: le novità del decreto legge 20/2023, in Diritto.it del 13 marzo 2023.

  6. [6]

    A. Di Tullio D’Elisis, Immigrazione: le novità del decreto legge 20/2023, cit.  

  7. [7]

    M. Panato, Le novità in ambito immigrazione: il D.L. 124/2023 in G.U., in Altalex del 25 settembre 2023.

  8. [8]

    Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disponeva la permanenza nei CPR per un periodo complessivo di tre mesi.

  9. [9]

    P. Gentilucci, Il nuovo decreto immigrazione e il ruolo delle ONG, in Diritto.it del 5 gennaio 2023.

Prof. Paolo Gentilucci

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