Il valore legale di un documento informatico. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19155 del 17.07.2019 su e-mail ed SMS nel processo

Redazione 06/11/19
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di Elisa Giardini

Sommario

1. Introduzione

2. Le nuove tecnologie informatiche e le prove

3. Uno spunto di riflessione: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19155/2019. L’SMS come riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.

4. Segue: il disconoscimento dell’SMS

5. L’acquisizione dell’SMS e la privacy. Cenni

6. La piattaforma ed app Whatsapp. Cenni

7. Sull’efficacia probatoria dell’e-mail

8. Conclusione

1. Introduzione

Lo sviluppo tecnologico e digitale cui si assiste oramai, in continua progressione ed in maniera esponenziale, già da alcuni anni, ha certamente avuto conseguenze nei rapporti interpersonali ed ha agevolato la comunicazione tra i soggetti, ma ha anche fatto emergere nuovi interrogativi nel diritto, ed in particolare nel diritto processuale civile e nella prova nel processo, invitando dottrina e giurisprudenza a studiare il valore legale dei documenti c.d. informatici.

2. Le nuove tecnologie informatiche e le prove

Come possono essere considerati quei fatti che entrano nel processo e che vengono supportati, nell’istruttoria, tramite strumenti tecnici e/o tecnologici che ne curano o ne fissano la riproduzione (il riferimento è al computer e all’e-mail, ovvero al telefono cellulare, allo smartphone e dunque alla messaggistica SMS, alle immagini MMS e ad altre applicazioni e piattaforme chat), non conosciuti prima dall’ordinamento e non nominati, con i quali – nel tempo – si sono dovuti e si devono giornalmente confrontare gli operatori del processo?

L’introduzione e l’impiego di nuove tecnologie informatiche, nei rapporti tra i soggetti giuridici, privati e non, ha comportato l’emergere di nuove prove e/o mezzi di prova non nominati ed atipici o i nuovi strumenti di “supporto” di fatti e atti giuridici rientrano nel catalogo di prove e mezzi di prova già nominati e tipici? E con quali effetti?

Nessuna norma regolamenta in specifico l’uso dei messaggini sul cellulare, le chat su whatsapp o la posta elettronica (se si esclude quella certificata) quali prove tipiche. Eppure il loro impiego nel processo è sempre più diffuso e frequente ed anche la giurisprudenza ne ha preso atto.

3. Uno spunto di riflessione: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19155/2019. L’SMS come riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.

Lo spunto di questa breve indagine è legato al recente intervento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 19155 del 2019[1], ha riconosciuto e statuito che gli “short message service” (meglio noti come gli SMS ovvero il servizio di messaggistica breve)[2], pur non riconducibili alla scrittura privata[3], rientrano nelle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.[4] e, dunque, formano prova tipica e piena dei fatti e delle cose (in essi) rappresentate, se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La fattispecie rispetto alla quale la Cassazione si è pronunciata è, in particolare, relativa ai rapporti di credito sorti in ambito famigliare[5], e prende il via dall’opposizione, presentata da un padre separato nei cui riguardi era stato emesso un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Mantova, relativo alle somme sostenute dall’ex coniuge, madre del minore, per le spese straordinarie (rectius: retta dell’asilo nido) chieste a rimborso pro quota.

I giudici d’appello del Tribunale, nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo, rilevano come gli SMS prodotti dalla madre del bambino[6] e a lei inviati dal padre facessero emergere l’adesione e la non contestazione del mittente, il padre del minore appunto, all’iniziativa dell’iscrizione alla scuola da parte della madre, e dunque all’esborso che questa aveva affrontato, e ad accollarsi, quindi, metà della quota dovuta, nell’interesse del figlio.

L’opponete non aveva contestato l’invio ed il contenuto dei messaggi e non aveva eccepito alcunché se non, tardivamente, nella sola comparsa conclusionale.

Non è stata ritenuta persuasiva la difesa del padre, promossa oltre i termini di legge, che contestava l’attribuibilità e riferibilità certa a lui, quale autore (perché comunque i messaggini SMS erano stati riprodotti meccanicamente dalla controparte, erano privi di una sua sottoscrizione e del numero di cellulare dell’emittente e del destinatario). La Cassazione nel decidere si è riportata ad analoghi e recenti suoi orientamenti[7], sempre del medesimo tenore, in forza dei quali è stato ribadito che gli SMS, quali scritture sui generis, contengono la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono, appunto riconducibili non a meri dati indiziari ma, in maniera tipica, all’art. 2712 c.c., facendo piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non adeguatamente contestati.

Si assiste, con la Cassazione, ed in questo caso, ad una inversione della prova di un fatto storico: non è l’autore dello scritto a dovere dimostrare l’invio ed il ricevimento del messaggino SMS, ma è il destinatario, vista la producibilità dell’SMS, a dovere dimostrare la non rispondenza alla realtà di contenuto o fatti, e lo deve fare in maniera convincente e puntuale, potendo – di contro – il giudice riconoscere sistematica valenza a quanto nel messaggio riferito o basarsi su altri elementi di conferma, comunque acquisti ad istanza di parte.

[1] Cass. Civ., sez. 1, ord. n. 19155 del 17.07.2019, in Il Sole24Ore, Guida al Diritto, 2019, 33, p. 104.

[2] Ma anche i messaggi di posta elettronica, come infra.

[3] Per propria caratteristica di documento cartaceo, scritto, datato, sottoscritto.

[4] Il riferimento normativo è all’art. 2702 c.c. rubricato “Efficacia della scrittura privata” ai sensi del quale “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta” e all’art. 2712 c.c., rubricato “Riproduzioni meccaniche” per cui “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

[5] Si era, naturalmente, in una fase patologica dei rapporti famigliari.

[6] In giudizio era stata prodotta la trascrizione di tre messaggi.

[7] Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 5141 del 21.02.2019, in Ced, Cassazione, 2019. Nella fattispecie veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni SMS della trascrizione del loro contenuto. Ma anche Cass. Civ. n. 11606/2018 come oltre cit.

4. Segue: il disconoscimento dell’SMS

Infatti, occorre rilevare come l’opponente (che pure aveva contestato gli SMS solo con la comparsa conclusionale) si fosse difeso, sostenendo che già all’udienza di prima comparizione avesse comunque formalmente contestato “tutte le produzioni della […]”, con l’impiego di un’espressione ritenuta dal giudice una formula di stile[8] e non una contestazione qualificata.

Anche sul punto si è espressa la Cassazione: se è corretto dire che il documento informatico fa piena prova se non ne viene contestata la conformità ai fatti e alle cose ivi rappresentate, secondo i giudici, per il disconoscimento, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c. (ma tenendo ben presenti gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c.), non è sufficiente una generica contestazione, essendo contra necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti[9] che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta[10] e una volontà difforme dell’agente.

Precisa, poi, la Suprema Corte che l’eventuale disconoscimento della conformità ai fatti o alle circostanze rappresentate nel documento non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2 c.p.c.

Nel caso dell’art. 215 c.c., in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, infatti, la scrittura non può essere utilizzata, mentre nella fattispecie esaminata e nei casi del documento informatico, non si può escludere che il giudice possa accertare comunque aliunde la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova allegati dalla parte, comprese le presunzioni[11], e valutarne l’efficacia secondo il suo prudente apprezzamento[12], a meno che la legge non disponga altrimenti[13] e non fissi già ex ante l’efficacia della prova.

[8] Il Trib. di Mantova ha dato rilievo al contenuto degli SMS, ritenuti di chiaro tenore, soprattutto il primo, in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dell’opponente, comparso personalmente all’udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunché, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Così Cass Civ.,sez. 1, ord. n. 19155/2019, cit.

[9] Elementi che andranno allegati dalla parte che contesta.

[10] In particolare ciò deve valere (Cass. Civ., sez. 6 1, ord. n. 3680 del 7.02.2019, in Ced, Cassazione, 2019) “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi […] spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”. Si veda anche Cass. civ. sez. L, n. 17526 del 2.09.2016, in Ced, Cassazione, 2016. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale né da una allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi.

[11] Cass. Civ. sez. L, n. 3122 del 17.02.2015, in Ced, Cassazione, 2015. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta ed il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenete il documento non rispondente al vero. Conf.: Cass. Civ., sez. L, n. 17526 del 2.09.2016, in Ced, Cassazione, 2016 e Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 1250 del 19.01.2018, in Ced, Cassazione, 2018.

[12] Cass. Civ. sez. 3, n. 11892 del 10.06.2016, in Ced, Cassazione 2016.

[13] Cass. Civ. sez. L, n. 13960 del 19.06.2014 in CED, Cassazione, 2014.

5. L’acquisizione dell’SMS e la privacy. Cenni

E cosa accade, invece, se l’SMS non è destinato a colui che produce o ne allega il contenuto nel proprio interesse, ma è conservato sul dispositivo altrui (sul cellulare, ad es.) ed è acquisito senza il consenso di chi lo detiene, ai fini della prova in giudizio?

L’impiego dell’SMS come strumento di prova di fatti[14] è di frequente impiego, sempre di più nell’ambito dei rapporti famigliari, anche quando una delle due parti intenda servirsene per dare prova del mancato rispetto di doveri, impegni e obblighi, sorti ad esempio dal matrimonio (come, nella maggioranza delle ipotesi esaminate, quello di fedeltà coniugale) o nei rapporti di lavoro (ove ricorrono analoghe considerazioni per l’e-mail).

Si fa qui un cenno soltanto a quanto ha statuito un giudice di merito[15], in una causa di separazione personale: il coniuge può produrre gli SMS acquisti dal cellulare dell’altro, facendo scattare l’addebito per infedeltà, sulla prova della relazione extraconiugale intrattenuta dall’altro coniuge prima della separazione, a nulla rilevando, nella fattispecie, le contestazioni della resistente in merito all’inutilizzabilità delle produzioni documentali del marito, a testimonianza della violazione dell’obbligo di fedeltà, acquisite a dispetto della legge sulla privacy e sulla tutela della corrispondenza.

Il vincolo del matrimonio “ed il contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello famigliare”, implicano, infatti, per il giudice di Roma, un affievolimento della sfera della privacy ed un’implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e di comunicazioni anche di natura personale e non sarebbe illecito entrare nella disponibilità della conversazione altrui, anche se sul cellulare lasciato incustodito nello spazio comune dell’abitazione famigliare e dunque facilmente leggibile.

In parziale controtendenza il Tribunale di Aosta[16], a mente del quale “i messaggi SMS dei quali risulti prodotta la trascrizione, per loro natura non possono ritenersi di provenienza certa da parte del soggetto titolare del cellulare emittente, essendone accertabile soltanto la provenienza da uno ad altro apparecchio emittente, ma non l’autore, che potrebbe essere qualunque possessore o mero detentore del cellulare emittente. Allo stesso modo lo screenshot, che nella terminologia italiana va inteso non solo come processo che cattura l’area dello schermo e che la memorizza nel buffer di sistema, in modo da poterla trasferire in un documento, ma anche come operazione di memorizzazione della cattura della schermata in un file, in un’immagine riprodotta o nella composizione di un filmato da una sequenza di catture dello schermo, non vale a dare prova certa della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute dal titolare dell’apparecchio da cui sono stati inviati i messaggi, soprattutto laddove il convenuto abbia in merito contestato l’agevole alterabilità del documento informatico e, comunque, il contenuto e la veridicità dei messaggi in esso contenuti”.

Anche in questo caso il documento in parola, integrerà comunque mera riproduzione meccanica, in specie informatica, dei messaggi in esso contenuti e come tale sarà da valutarsi in applicazione del dettato dell’art. 2712 c.c.

[14] A riportare il testo del messaggio può essere chi lo legge tramite prova testimoniale, ovvero tramite trascrizione.

[15] Trib. di Roma, sent. 6432 del 2016, In SmartLex – Il Sole24 Ore. Così anche per Corte d’Appello di Trento, n. 249 del 29.03.2015, in www.laleggepertutti.it: la prova del tradimento può essere data tramite la scoperta, sul cellulare, degli SMS dell’amante. Ma anche Trib. di Torino, 8.05.2013 in Centro studi giuridici di Mantova, www.ilcaso.it, 2013, p. 9149, p. I, che è arrivato financo ad ammettere la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica ottenuti in violazione delle norme di legge sulla privacy. Secondo la pronuncia, il Codice di Rito non conterrebbe alcuna norma che vieti l’utilizzo di prove acquisite in modo illecito, rimettendosi al giudice, di volta in volta, decidere e bilanciare gli interessi in conflitto, privacy e diritto di difesa, in ordine all’ammissibilità o meno della prova, così acquisita.

[16] Sent. n. 279 del 21.10.2008, in SmartLex. – Il Sole 24 Ore.

6. La piattaforma ed app Whatsapp. Cenni

Solo un cenno, ancora, al fatto che la Corte di Cassazione si espressa ed ha ammesso valore legale di prova anche alle conversazioni e chat avvenute tramite Whatsapp[17], nota applicazione informatica di messaggistica istantanea[18] ed alcuni giudici di merito (come Trib. di Catania, con sent. 27.06.2017[19], peraltro in una materia delicata e ricca di garanzie come quella del diritto del lavoro) hanno confermato l’idoneità ad assolvere al requisito della forma scritta al licenziamento di un lavoratore dipendente avvenuta tramite un messaggio inoltrato con detta applicazione e dato per ricevuto sulla prova della doppia spunta blu, poiché “se è vero che il licenziamento deve essere sempre intimato per iscritto, il datore di lavoro non ha l’obbligo di adoperare forme sacramentali, purché la sua volontà venga comunicata al lavoratore in modo chiaro e sufficientemente comprensibile per consentirgli, se lo ritiene, di difendersi ed opporsi[20]“.

[17] Trib. di Ravenna, n. 231 del 10.03.2017 in SmartLex – Il Sole 24 Ore: è stata riconosciuta valenza probatoria di riconoscimento di debito al contenuto di conversazioni e messaggi scambiati tramite Whatsapp. Nella fattispecie, i giudici romagnoli hanno condannato una donna alla restituzione di alcune somme di denaro che l’ex amante le aveva prestato per l’acquisto di un’auto, basandosi sulle dichiarazioni contenute nelle chat di Whatsapp, depositate agli atti, nelle quali si evinceva chiaramente come la convenuta si fosse impegnata alla restituzione delle somme in questione all’uomo con il quale, all’epoca dei fatti, intratteneva una relazione sentimentale.

[18] Utilizzabile però in giudizio, solo con l’acquisizione del supporto telematico, necessaria per Cass. Pen., sez. 5, n. 49016 del 25.10.2017, in Ced, Cassazione, 2017, ove la S.C. ha ritenuto che i contenuti della chat (immagini, messaggi, registrazioni audio) rappresentino la memorizzazione di fatti storici e possano essere considerati alla stregua di una prova documentale ex art. 234 c.p.p., “subordinandone l’utilizzabilità all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni” Così anche Cass. Pen., sez. 2, n. 50986 del 30.11.2016, in Ced, Cassazione, 2016 e Cass. Pen., sez. 5, n. 1822 del 16.01.2018 in Ced, Cassazione, 2018.

[19] Trib. di Catania, sez. L civ., ord. 27.06.2017, in Il Sole 24 Ore, Guida al Lavoro, 2017, 31, p. 27, nota di Failla: “il recesso intimato via Whatsapp appare idoneo ad assolvere l’onere di forma scritta prescritta dalla legge quando risulti incontestata la provenienza della comunicazione dal datore di lavoro”. E’ stato ritenuto assolto il requisito della forma scritta anche per il licenziamento, intimato con lettera inviata come allegato ad un messaggio di posta elettronica (e-mail), il cui ricevimento non era stato contestato. Così, Cass. Civ., sez. L, n. 29753 del 12.12.2017 in Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2018, n. 6.

[20] Si legga, sul punto, anche “Whatsapp: validità in giudizio dei messaggi in chat“, di Mercuro, in Diritto.it

7. Sull’efficacia probatoria dell’e-mail

Qual è l’efficacia probatoria dell’e-mail? La giurisprudenza non ha dato risposte sempre univoche al quesito.

Rispetto ai messaggi di posta elettronica, bisogna evidenziare che il valore, giuridico e probatorio, di un documento informatico è sicuramente legato al tipo di firma che lo contraddistingue. Il Codice dell’Amministrazione digitale[21] consce, infatti, quattro tipologie di firma, e cioè: 1. la firma elettronica pura e semplice[22] o “leggera”; 2. la firma elettronica c.d. avanzata[23]; 3. la firma elettronica c.d. qualificata[24] e 4. la firma digitale[25].

L’art. 20, comma 1 bis del CAD prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta ed abbia l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c.[26], dunque della scrittura privata, qualora sottoscritto con firma digitale, qualificata o avanzata o, nel caso sottoscritto con firme elettroniche differenti, qualora rispetti gli standard tecnici individuati dall’AgID[27] con specifiche sue linee guida, ai sensi dell’art. 71, e cioè con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Nei restanti casi (e tra questi rientra l’e-mail tradizionale) il valore probatorio del documento informatico è rimesso al libero giudizio ed apprezzamento del giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (nonché delle eventuali contestazioni di colui contro il quale viene prodotto).

In prima approssimazione (e così Corte di Cassazione n. 5523/2018 cit. in una controversia di natura giuslavoristica) si è scritto che l’e-mail classica non assurge al rango di prova se è sprovvista di firma elettronica, non essendo dotata dei meccanismi di sicurezza necessari e sufficienti, in special modo, per avere certezza della riconducibilità al suo autore[28]. E questo sta a significare che in mancanza di altri elementi (come potrebbero essere le prove testimoniali o uno scambio di successivi messaggi di posta elettronica, anche in risposta a quello prodotto) a confermare la spedizione, mittente e contenuto possono essere facilmente contestabili e potrebbe non esservi alcuna certezza che il messaggio, pur corrispondente al vero, sia stato spedito e/o trasmesso dal titolare dell’account e non da altro soggetto che possa essere riuscito a forzare l’accesso o essere entrato nella disponibilità di password e user name.

In maniera difforme si è espressa, invece, la Corte di Cassazione, ma con sentenza n. 11606/2018, arrivando a statuire che anche il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.[29] e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime[30].

In particolare si cita anche l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche e fotostatiche di un documento[31], e si ribadisce che la norma è applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione.

Nel silenzio normativo sui modi e sui termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi restano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica riproduttiva di una e-mail non autenticata, e cioè la stampa cartacea riproduttiva dell’e-mail scambiata e circolata sul pc, si ha per riconosciuta tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura o sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione[32].

Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione nel 2018 (si trattava, in quel caso, di rapporti commerciali e di impiego dell’e-mail come principio di prova scritta ovvero di riconoscimento di un debito), una società depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società, per sentirla condannare al pagamento di “strumentazioni di navi da diporto, ordinate da quest’ultima”, ponendo a fondamento della propria domanda lo scambio di e-mail intercorso tra i due soggetti, con cui l’uno proponeva all’altro, che lo accettava, un piano di rientro per un credito scaduto. Il giudice d’appello, con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che lo scambio di e-mail, non contestate “quanto alla loro provenienza e al testuale contenuto” fosse idoneo a provare il rapporto commerciale intercorso tra le parti e, di conseguenza, il credito azionato con il decreto ingiuntivo[33].

In linea con questo orientamento è da ultimo intervenuta, come abbiamo visto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19155/2019, che ha parificato l’SMS e l’e-mail nella loro natura di riproduzioni informatiche, che fanno piena prova, se non contestate in maniera qualificata, e che restano comunque ed anche ove contestate liberamente valutabili dal giudice, se comunque “non confermate” o di contro “confermate” da altri elementi di prova.

[21] D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 e s.m.i. Si fa, in particolare, riferimento agli artt. 20 e 21 del CAD, norme la cui applicazione si estende anche ai rapporti tra privati, e non solo tra privati e PA, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, dello stesso Codice.

[22] Definita dal CAD come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica.

[23] E’ una firma che è connessa unicamente al firmatario, idonea ad identificarlo, creata mediante dati per la formazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio controllo: è collegata ai dati sottoscritto in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

[24] E’ una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firma elettroniche.

[25] E’ un particolare tipo di firma qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informativo o di un insieme di documenti informatici. La firma digitale è il risultato di una procedura informatica di validazione che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l’autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificare provenienza ed integrità.

[26] Si segnala, al riguardo, il disposto dell’art. 21, comma 2 bis del CAD con riferimento a requisiti di forma scritta ex art. 2702 c.c. per gli atti elencati dall’art. 1350 n. 1-13 c.c.

[27] Rectius: Agenzia per l’Italia Digitale, cioè l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.

[28] Nella fattispecie, pur confermata la corrispondenza tra i messaggi e l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore licenziato, non era stata accertata senza ragionevole dubbio la riferibilità degli stessi al loro autore apparente.

[29] Così come l’SMS.

[30] In questo senso Cass. Civ., sez. 6 2, ord. n. 11606 del 14.05.2018, in Ced, Cassazione, 2018 ed anche Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 20294 del 26.07.2019 in Smart24Lex – Il Sole 24 Ore. Nel merito, Trib. di Roma, sez. 3, n. 6405 del 10.09.2018, in SmartLex – Il Sole 24 Ore, Trib. di Roma, sez. 3 civ. n. 225 dell’11.01.2010 in Il Sole 24 Ore, Mass. Rep. Lex24. Nello stesso senso, con riguardo ad una registrazione di conversazione su nastro magnetico, Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 1250 del 19.01.2018, in Ced, Cassazione 2018.Contra Cass. Civ., sez. L, n. 5523 dell’8.03.2018, in Ced, Cassazione, 2018, cit. secondo cui “l’e-mail è documento informatico recante firma elettronica semplice, costituito -come detto anche sopra – dalla combinazione di user name e password, che consente l’associazione della stessa al titolare della casella di posta da cui il messaggio è spedito, documento non riducibile all’art 21 del CAD che attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata digitale, ma documento liberamente valutabile dal giudice ex art. 20 CAD, perché possa integrare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

[31] E che è applicabile a tutte le forme di fotoriproduzione di documenti scritti, o – per quanto qui sostenuto – anche informatici – che vogliono riproporre graficamente l’atto originale. La differenza rispetto all’art. 2712 c.c. sta nel fatto che in questo caso si riproduce il documento nella sua mera esteriorità, mentre nella fattispecie dell’art. 2719 c.c. si tratta della trasmissione di fatti attraverso un atto originale che giunge al destinatario in copia (come è il caso del fax).

[32] Cass. Civ., sez. 6 3, ord. n. 3540 del 6.02.2019, in Ced, Cassazione, 2019. Ma anche Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 2374 del 4.02.2014 in Ced, Cassazione, 2014.

[33] In un’altra ancora Trib. di Prato, sent. 15.04.0211, in Foro Amministrativo, Giuffrè, Milano, CDS, 2011, 11, p. 3198 all’e-mail tradizionale, documento informatico dotato di firma elettronica c.d. semplice, dunque liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, è stato attribuito valore idoneo a provare l’avvenuta tempestiva denuncia di vizi di un bene nell’ambito di una compravendita. Nel merito si leggano anche, Trib. di Milano, sez. 5 civ., n. 11402 del 18.10.2016 in www.altalex.com; Trib. di Milano, 14.05.2014, in Centro studi giuridici di Mantova, www.ilcaso.it 2014, p. 11351; Trib. di Termini Imerese, ord. 22.02.2015 in SmartLex – Il Sole 24ore; Trib di Cuneo, decreto ingiuntivo n. 848 del 15.12.2013, ma anche Trib. di Mondovì, decreto ingiuntivo n. 375 del 7.06.2004 e Giudice di Pace di Pesaro, decreto ingiuntivo n. 598 del 2.11.2004, in www.laleggepertutti.it.

8. Conclusione

Da questa disamina si può dunque concludere che i nuovi strumenti tecnologici di supporto della prova, pur se non conosciuti dal legislatore, sono diventati tipici ed utilizzatissimi nella prassi applicativa delle Corti, e con effetti importanti per le conseguenze che producono rispetto all’onere della prova ed all’onere di disconoscimento, in assenza di (garanzie di) contraddittorio nella formazione della prova. Chiaro, allora, il monito della Corte di Cassazione: “Attenzione ai tasti che digitate: tutto ciò che scriverete, infatti, potrà essere usato contro di voi (in tribunale e non solo!)”[34].

[34] Così in “SMS ed email: attenzione a ciò che da oggi in poi si scrive”, in www.laleggepertutti.it.

Redazione

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