Il Tribunale dell’Unione Europea

Scarica PDF Stampa

Il Tribunale  dell’Unione Europea è uno dei due organi giurisdizionali, insieme alla Corte di Giustizia, che compongono il sistema giurisdizionale dell’Unione europea, vale a dire, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il loro intento principale è di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati istitutivi dell’Unione europea.
L’introduzione del Tribunale è stata decisa nel 1988 dal Consiglio delle Comunità europee, su richiesta della Corte di Giustizia, ed è entrato in funzione il 31 ottobre 1989.
Quello che era il terzo organo giurisdizionale, il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea, creato nel 2004, è stato soppresso nel 2016 con il regolamento n. 2016/1192.
Il Tribunale implica l’istituzione di un sistema giurisdizionale fondato su un doppio grado di giurisdizione.
Le sentenze e le ordinanze del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione, limitatamente alle questioni di diritto, davanti alla Corte di Giustizia.
Con il Trattato di Nizza, visto l’elevato numero di cause da gestire (più di 4000 in quindici anni), è stata prevista la possibilità di sgravare il Tribunale di numerosi ambiti di competenza e delegarli a Tribunali specializzati, detti Camere Giurisdizionali, e, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Tribunali Specializzati con competenze per materia.
Potrebbero interessarti anche:

Indice

1. La composizione

Il Tribunale è attualmente composto da 54 giudici, due per ogni Stato membro.
Siccome non esistano avvocati permanenti, la loro funzione può in alcune cause essere rivestita da un giudice.
Di regola il Tribunale si riunisce in formazioni di tre giudici.
Sono previste anche altre formazioni.

2. Le competenze

Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado:
 ·         Dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro gli atti delle istituzioni comunitarie, dei quali le stesse sono destinatarie o che le interessano direttamente e individualmente, o contro un’astensione dal pronunciarsi di dette istituzioni.
Si tratta, ad esempio, del ricorso proposto da un’impresa contro una decisione della Commissione che le infligge una penalità.
  ·         Dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione.
 ·         Dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio relativi agli atti adottati nell’ambito degli aiuti di Stato, le misure di difesa commerciale, “dumping”, e gli atti con i quali il Consiglio esercita competenze di esecuzione.
 ·          Dei ricorsi diretti a ottenere il risarcimento per responsabilità extracontrattuale dei danni causati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti.
·         Dei ricorsi fondati su contratti stipulati dalle Comunità, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale (clausola compromissoria).
   ·         Dei ricorsi in materia di marchio comunitario.
Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un’impugnazione limitata alle questioni di diritto davanti alla Corte di Giustizia.

3. La procedura

Il Tribunale dispone del proprio regolamento di procedura.
In linea di principio, il procedimento include una fase scritta e una fase orale.
Durante la fase orale si svolge di regola un’udienza pubblica.
Nel corso della stessa, i giudici possono rivolgere quesiti ai rappresentanti delle parti.
 I giudici deliberano successivamente sulla base del progetto di sentenza predisposto dal giudice relatore e la sentenza viene pronunciata nel corso di un’udienza pubblica.

4. Il Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea

Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, era uno dei tre organi giurisdizionali, insieme alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e al Tribunale dell’Unione europea, che compongono il sistema giurisdizionale dell’Unione Europea.
Era un Tribunale specializzato competente a conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche determinate dal proprio Statuto.
Ha cessato le sue attività nel 2016.
 La facoltà di creare Tribunali specializzati (in precedenza, “camere giurisdizionali”) era stata istituita con il Trattato di Nizza, il quale, a seguito della modifica dell’articolo 225A del TCE, aveva previsto che il Consiglio dell’Unione Europea, su proposta della Commissione Europea, o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, potesse deliberare con propria decisione sulla creazione di un’apposita sezione specializzata, stabilendo la composizione, e la portata delle competenze di cognizione.
Al fine di alleggerire il carico di lavoro del Tribunale di primo grado, il Consiglio dell’Unione Europea aveva deciso di creare il Tribunale della Funzione Pubblica, competente a decidere le controversie tra l’Unione Europea e i propri dipendenti.
 Il Tribunale della Funzione Pubblica era composto di sette Giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni.
I Giudici del Tribunale designavano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni.
Il Tribunale si riuniva normalmente in sezioni composte di tre giudici.
Nonostante questo, una causa poteva essere rinviata davanti al Tribunale riunito in seduta plenaria, se fosse giustificato dalla difficoltà o dall’importanza delle questioni di diritto.
 Il Tribunale decideva le controversie in materia di pubblico impiego dell’Unione Europea, competenza che è stata in precedenza esercitata dalla Corte di Giustizia e in seguito, dal 1989, dal Tribunale di primo grado, oggi Tribunale dell’Unione europea, che  non si poteva pronunciare sulle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro dipendenti.
 Le decisioni emanate dal Tribunale potevano essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un’impugnazione davanti al Tribunale di primo grado limitata alle questioni di diritto.
In casi eccezionali, quando ricorreva un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione Europea, la decisione del Tribunale di primo grado poteva essere oggetto di riesame da parte della Corte di Giustizia.
In linea di principio, il procedimento constava di una fase scritta e di una fase orale, durante la quale aveva di solito luogo un’udienza pubblica.
In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale poteva tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento