Il danno erariale all’Unione Europea: profili sostanziali

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Indice

1. Gli articoli 174 commi 1 e 2 e 325 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

L’appartenenza ad organismi sovranazionali inevitabilmente vincola gli Stati membri, i quali possono comunque guardare anche alla propria sovranità e quindi alla propria autonomia.
Ciò deriva da esigenze di collaborazione e di interazioni, da esigenze di coesione, dalla necessarietà del controllo verticale.
Ancora da esigenze economiche, da logiche di mercato e concorrenziali, da comuni esigenze di difesa, dal con-trasto all’arbitrio.
Ecco alcune pertinenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’art.174 co.1 e 2 del suddetto Trattato sostiene che per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l’Unione mira ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
L’art.325 co.2 invece prescrive che gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
Questo sta a significare che da una parte il menzionato art.174 si pone a fondamento della disciplina dei fondi europei (1) mentre dall’altra parte l’art.325 si pone a fondamento dei principi di assimilazione ed omogeneizzazione.
I fondi europei sono diretti a finanziare imprese e pro-getti di privati cittadini, e sono due le modalità di e
rogazione dei, per l’appunto, finanziamenti europei: la gestione “diretta” e la gestione “indiretta”.
In base a quest’ultima modalità, l’amministrazione dei finanziamenti viene affidata agli Stati membri per poi essere erogata dalle amministrazioni centrali e territoriali. In questo modo, gli importi entrano nel bilancio dell’amministrazione nazionale (statale, regionale o locale) per poi essere attribuiti ai vari aspiranti attraverso apposite procedure.
Appartengono alla prima modalità, invece, quei versamenti di natura non commerciale erogati e gestiti direttamente dalla Commissione europea, tramite le sue eterogenee direzioni generali o delegando un’agenzia esecutiva. Tali importi non entrano neppure temporaneamente nel bilancio delle amministrazioni nazionali, ma sono gestiti in toto, a partire dal bando e fino all’erogazione, direttamente in sede comunitaria.

2. I principi di assimilazione e di omogeneizzazione

Quattro sono le nozioni di frode comunitaria: frodi “in materia di spese non relative agli appalti”, “in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all’autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio
agli interessi finanziari dell’Unione”, “in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’Iva” e, infine, “in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’Iva”(2).
Nella pratica giudiziaria risulta essere alquanto ampia la casistica giurisprudenziale in materia di frodi o di altre irregolarità nella gestione dei fondi dell’Unione europea (3).
Entra in gioco, dunque, in caso di frodi nei confronti degli stanziamenti economici dell’Unione europea la giurisdizione della Corte dei Conti italiana, ovviamente ove interessato alla questione sia lo Stato italiano.
La Corte dei Conti italiana entra in gioco in tali casi tramite uno dei suoi propri strumenti giurisdizionali e cioè il giudizio di responsabilità amministrativo – contabile (anche responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato).
Nel senso che, per l’appunto, le irregolarità in materia di fondi comunitari costituiscono illecito contabile perseguibile tramite l’istituto della responsabilità amministrativo – contabile.
Pur trattandosi di risorse non nazionali nulla cambia in ordine, appunto, nell’assetto della responsabilità amministrativo – contabile che non subisce per questo alcuna deformazione.
Come previsto dalla normativa interna così prosegue e si sviluppa anche nel caso di frodi comunitarie.
L’irregolarità nella gestione dei fondi comunitari viene gestita, quindi, come una “comune” ipotesi di responsabilità amministrativo–contabile.
Sulla base della differenza sussistente e come più sopra vista tra gestione diretta e gestione indiretta dei finanziamenti comunitari potrebbe darsi che possa parlarsi di una distinzione che all’uopo sorge: ovvero quella che dice che nel caso della prima ipotesi detta può parlarsi più propriamente di danno erariale all’Unione europea mentre nel caso della seconda ipotesi si tratterebbe invece di danno erariale nazionale(4). Ad ogni modo nulla cambia: né per quanto riguarda in ogni caso la valenza della giurisdizione della Corte dei Conti e né per quanto riguarda la sistematica della materia che considera e racchiude entrambi I profili descritti comunque nel danno erariale all’Unione europea.
Atteso quanto detto la giurisdizione della Corte dei Conti con lo strumento dell’azione pubblica che porta al vaglio di responsabilità amministrativo–contabile sorge per via dei già menzionati principi di assimilazione e di omogeneizzazione.
Secondo il principio di assimilazione gli Stati membri combattono la frode che va contro gli interessi dell’Unione europea con gli stessi mezzi che già hanno a disposizione per difendere i loro interessi economici.
Mentre il principio di omogeneizzazione vuol dire che gli istituti a presidio degli interessi finanziari non debbono essere in contrasto con l’Ordinamento europeo.
Nella normalità dei casi la fattispecie di cui qui trattasi viene vista come danno ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza che è uno dei vari elementi che compongono l’istituto della responsabilità amministrativa per danno all’Erario dello Stato ed è ivi prevista dalla apposita normativa della Corte dei Conti e per essa dell’istituto in questione. 
L’istituto della responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato in questi casi si applica secondo il modulo consuetudinario e, quindi, in base a tutti i propri presupposti e le proprie caratteristiche senza alcuna variante.

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Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    cfr.Fratto E.-Grippaudo R.”Principio di assimilazione e responsabilità per frode comunitaria: considerazioni sulla doppia punibilità e sulla commisurazione del danno risarcibile”,rivistacorteconti.it,n.1/2020.

  2. [2]

    cfr. Fratto E.-Grippaudo R.,Principio,cit.,2020.

  3. [3]

    v.Fratini M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”, Accademia del diritto,Roma,2021/2022.

  4. [4]

    Così mettono piuttosto in evidenza:Fratto E.-Grippaudo R.,Principio,cit.,2020 nonché Fratini M.,Compendio,cit.,2021/2022.

Bibliografia

FRATTO E.-GRIPPAUDO R. “Principio di assimilazione e responsabilità per frode comunitaria: considerazioni sulla doppia punibilità e sulla commisurazione del dan-no risarcibile”, rivistacorteconti.it,n.1/2020.
FRATINI M. “Compendio sistematico di Contabilità pubblica”, Roma,2021/2022.

Roberto Nunziante Cesaro

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