Il titolo esecutivo

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Un titolo esecutivo, in diritto, indica un documento che consente di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, persona fisica o giuridica, insieme all’elemento che determina questa caratteristica al titolo.

Il titolo esecutivo in Italia

Il titolo esecutivo si forma di norma come conseguenza dell’esercizio di un’attività giurisdizionale (cosiddetto “titolo giudiziale”) ad esempio nell’ambito di un processo di un procedimento ‘’ingiunzione, oppure stragiudiziale (ad. es. rilascio di cambiale o protesto).

Il Regolamento UE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Si esclude l’efficacia esecutiva a titoli che non provengano da una pubblica autorità.

La scrittura privata autenticata può essere fatta valere come titolo esecutivo esclusivamente nel territorio italiano.

La normativa italiana prevede l’identificazione delle parti firmatarie attraverso un pubblico ufficiale, e lo strumento di un atto pubblico quando la legge richiede un controllo di legalità dell’atto per assenza di vizi di nullità e l’accertamento della volontà delle parti, dove la stessa non sia deducibile dal diffuso formalismo dell’atto e dall’impegno assunto, ad esempio una cambiale o un altro titolo di credito.

Titoli esecutivi giudiziali

Il titolo esecutivo per eccellenza è la sentenza giudiziale di condanna.

Dopo la riforma compiuta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il codice di procedura civile riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la quale esecutività può essere sospesa dal giudice dell’appello su richiesta dell’appellante in presenza di “gravi e fondati motivi” (art. 283 e 351 c.p.c.).

Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi i provvedimenti giurisdizionali ai quali la legge espressamente attribuisce una simile efficacia, come:

Il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.).

L’ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 c.p.c.).

Le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. comma 2), i provvedimenti cautelari.

Il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice, ad esempio quello disposto dall’art 410 c.p.c. per il processo del lavoro.

Titoli esecutivi stragiudiziali

Il titolo esecutivo si può formare anche fuori dal processo e in un simile caso si parla di “titolo stragiudiziale”.

Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 c.p.c.), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l’assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente all’unica obbligazione di denaro nella stessa contenuta (dopo la modifiche della legge n.80 del 2005), l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.).

La formula esecutiva

I titoli sopra considerati, con l’unica eccezione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, permettono di promuovere l’azione esecutiva quando siano muniti della formula esecutiva (art. 475 c.p.c.).

L’apposizione della formula deve essere richiesta al cancelliere competente (per i titoli giudiziali) o al notaio (per i titoli stragiudiziali).

La formula, riportata sull’originale o sulla copia conforme richiesta, è la seguente:

Repubblica Italiana, in nome della Legge Comandiamo agli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e agli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

L’articolo 475 del codice di procedura civile, prevede che per la validità del procedimento esecutivo, una copia del titolo esecutivo munito della formula esecutiva (cosiddetto “comandiamo”) debba essere spedito e notificato personalmente alla persona del debitore esecutato.

Si può fare esclusivamente verso la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con l’indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La legge (art. 476 c.p.c.) non permette di ottenere più di una copia in forma esecutiva, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi (come, ad esempio, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

Teoria del titolo esecutivo

Il portatore della sanzione, partendo da una scissione della sentenza di condanna in accertamento, che ne è la causa, e condanna vera e propria, che ne è la sanzione e la conseguenza, esclusivamente la condanna dovrebbe essere idonea a fondare l’atto esecutivo, provocando autonomia dell’azione stessa rispetto alla fase di accertamento rispetto alla sentenza.

Un simile orientamento non chiarisce la questione in merito ai titoli stragiudiziali, come:

La rappresentazione documentale del diritto soggettivo della quale si pretende la realizzazione esecutiva, una sorta di relazione per delimitare soggettivamente e oggettivamente l’azione esecutiva.

La mancanza di collaborazione del soggetto obbligato secondo la legge a realizzarla.

La presenza di un documento che descrive la situazione di vantaggio secondo un modello legale preordinato.

Il tipo di atto-documento al quale la legge attribuisce esecutività è risulta selezionato secondo ragioni pregiuridiche, di politica legislativa.

A volte l’esecutività è attribuita dall’alto grado di possibilità che il documento offre sull’esistenza attuale della situazione affermata, altre volte sono ragioni socio-economiche a fondare l’opportunità di tutela pressoché incondizionata rispetto a un determinato documento, indipendentemente dall’incertezza, essenziale dell’esperienza giuridica, propria in fondo anche delle sentenze, della persistenza del rapporto sostanziale descritto dal titolo.

Il titolo dovrebbe essere “prova della probabilità che la realtà corrisponde all’affermazione di chi pretende la tutela” (Francesco Carnelutti).

Il titolo esecutivo risulta necessario alla tutela esecutiva ma non sufficiente.

La situazione sostanziale può, e spesso deve, essere sempre riaffermata in sede di autonoma cognizione, attraverso l’opposizione all’esecuzione.

La pretesa autonomia che la tutela esecutiva ha nei confronti del resto dell’ordinamento, di sicuro presente, non deriverebbe da una sua intrinseca sicurezza, ma per sua particolare funzione, apprestare immediata soddisfazione di un credito sicuro, liquido ed esigibile, secondo un documento che lo descrive e che ne offre una fondatezza sul piano sostanziale.

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