Il titolo di credito erariale è un documento avente efficacia esecutiva, emesso dalla pubblica amministrazione o da un ente pubblico, in cui si attesta l’esistenza di un diritto di credito dell’erario nei confronti di un soggetto privato o pubblico. È uno strumento tipico dell’attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali o tributarie dello Stato e degli enti territoriali, funzionale all’attivazione del procedimento esecutivo senza la necessità di una pronuncia giurisdizionale.
Costituisce uno dei principali strumenti utilizzati per il recupero delle somme dovute all’erario, sulla base di presupposti giuridici e contabili ben definiti.
Indice
1. Natura giuridica del titolo di credito erariale
Il titolo di credito erariale è qualificabile come atto amministrativo provvisto di forza esecutiva. Non si tratta di un titolo esecutivo giudiziale (es. sentenza) ma di un atto amministrativo unilaterale che gode di esecutorietà ex lege, analogamente alla cartella di pagamento.
Ciò lo distingue dai titoli esecutivi di diritto comune (es. cambiali, assegni), in quanto:
- non è frutto di un negozio giuridico;
- non richiede l’intervento del giudice per essere posto in esecuzione;
- discende da un procedimento amministrativo che accerta un credito pubblico certo, liquido ed esigibile.
2. Fondamento normativo
Il titolo di credito erariale trova fondamento in una pluralità di norme, tra cui:
- art. 1 del R.D. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato), che disciplina le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie;
- artt. 14 e ss. del R.D. 827/1924, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- disposizioni settoriali come quelle previste in materia di entrate tributarie (es. D.P.R. 602/1973) o canoni demaniali.
In particolare, il titolo è espressione del potere di autotutela esecutiva della pubblica amministrazione, limitato dalla possibilità per il debitore di proporre opposizione.
3. Contenuto e caratteristiche
Un titolo di credito erariale regolarmente formato deve contenere:
- l’indicazione dell’ente creditore;
- la quantificazione esatta del credito vantato;
- la motivazione del credito (es. canoni, somme indebitamente percepite, indennizzi, ecc.);
- l’intimazione di pagamento entro un termine determinato;
- la dichiarazione di esecutività, ove prevista.
Tra le caratteristiche principali:
- autonomia: è efficace indipendentemente dalla presenza di un provvedimento giurisdizionale;
- esecutorietà: può costituire la base per l’attivazione della procedura esecutiva;
- impugnabilità: può essere oggetto di opposizione da parte del debitore nei termini previsti.
4. Differenze con la cartella di pagamento
Il titolo di credito erariale è spesso confuso con la cartella di pagamento, ma presenta differenze significative:
- la cartella di pagamento è un titolo esecutivo derivato da un ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il titolo di credito erariale è originato direttamente da un’amministrazione e può essere utilizzato anche per entrate non tributarie (es. recupero indennità, canoni, sanzioni, ecc.);
- entrambi hanno forza esecutiva, ma seguono percorsi procedimentali diversi.
5. Procedimento di formazione
La formazione del titolo di credito erariale avviene attraverso le seguenti fasi:
- Accertamento del credito da parte dell’amministrazione;
- Registrazione contabile dell’entrata attesa;
- Emissione del titolo contenente i dati essenziali del credito;
- Notifica al debitore, che può proporre opposizione amministrativa o giudiziale.
Tale procedimento deve rispettare i principi di legalità, motivazione, proporzionalità e buon andamento.
6. Esecuzione e riscossione
In caso di mancato pagamento nei termini, l’amministrazione o l’ente creditore può:
- procedere alla riscossione coattiva direttamente (se dotata di poteri esecutivi);
- trasmettere il titolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altro agente della riscossione per l’esecuzione forzata.
Il titolo costituisce quindi la base per l’avvio dell’esecuzione forzata, che può essere attuata secondo le regole previste dal Codice di procedura civile, con pignoramento dei beni mobili, immobili o crediti.
7. Tutela del debitore
Il debitore ha facoltà di reagire mediante:
- ricorso amministrativo (se previsto dall’ordinamento di settore);
- azione giudiziaria di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617 c.p.c.;
- istanza di autotutela volta a chiedere la revoca o modifica del titolo.
La giurisprudenza sottolinea l’importanza di garantire un equo bilanciamento tra il potere di autotutela esecutiva della PA e il diritto di difesa del debitore, in linea con l’art. 24 Cost.
8. Tipologie ricorrenti
I titoli di credito erariale vengono frequentemente utilizzati in relazione a:
- canoni per concessioni demaniali;
- indebite percezioni di contributi pubblici (es. INPS, INAIL);
- recupero di somme in materia scolastica e universitaria;
- credito per sanzioni amministrative (ad esempio in materia ambientale o edilizia);
- rimborsi indebitamente erogati a soggetti privati.
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