Il Tar Lazio sospende in via cautelare la reintrodotta IMU

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In accoglimento di un ricorso cautelare del Comune di Napoli il Tar Lazio, sez. I ter, decreto n. 4677 del 29/11/13, ha sospeso il Decreto del 27/9/13 con cui, de facto, è stata reintrodotta l’IMU sulla prima casa, rectius l’obbligo di versare un contributo pari al 40% della differenza tra la quota base e quella applicata dal comune, gravante sulla popolazione di quei comuni che avevano innalzato l’aliquota IMU per il 2013.

Si noti che, però, l’udienza di merito, in cui si dovrà accertare se il balzello è dovuto o meno, coincide col termine ultimo per il pagamento integrativo: il 16 gennaio 2014.

Ciò accresce ulteriormente l’incertezza di questi ultimi tempi: il cittadino deve versare, a ragion di logica, questa integrazione e poi eventualmente chiederne il rimborso o meno?

Non resta che aspettare il verdetto del Tar, salvo che, nel frattempo, non ci sia un intervento correttivo del Governo.

 

N. 04677/2013 REG.PROV.CAU.

N. 11415/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11415 del 2013, proposto da:
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Annalisa Cuomo, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Grez & Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comune di Acqui Terme, n.c.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’art. 1 del decreto 27.09.13 recante: riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che si ravvisano motivi per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari provvisorie;

P.Q.M.

La suindicata istanza di misure cautelari provvisorie è accolta.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2013.

Dott.ssa Milizia Giulia

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