Il sistema di accoglienza alla luce delle recenti disposizioni

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Il decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 contiene “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”. In particolare, in tema di accoglienza, vengono modificati i contenuti dei decreti sicurezza, ampliando nuovamente le maglie del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

Le modifiche intervengono sulle categorie di beneficiari che possono essere accolti all’interno del Sistema di Accoglienza.

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Il sistema di accoglienza

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale.L’articolo 8 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 rubricato sistema di accoglienza viene riscritto dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130. Viene meno la tradizionale distinzione tra prima accoglienza e seconda accoglienza, introducendo invece l’ulteriore distinzione tra funzioni di prima assistenza assicurate nei centri di cui ai successivi articoli 9 e 11 e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale assicurata nelle strutture di accoglienza di cui all’articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. L’articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 viene riscritto, rinominando la rubrica da sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) a sistema di accoglienza.  In particolare, si prevede che gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati possono accogliere anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile e casi speciali.Viene, inoltre, disposto che la definizione di sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati ovunque presente si intende sostituita dalla definizione di sistema di accoglienza.

I diversi motivi per presentare richiesta di permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per diversi motivi, di studio, lavoro, protezione o altri casi specifici.

In primo luogo, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di lavoro. E ne sussistono diversi tipi: permesso di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di soggiorno in attesa di occupazione, permesso di soggiorno per lavoro stagionale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permesso di soggiorno per casi particolari e permesso di soggiorno ICT.

Il permesso di soggiorno può, inoltre, essere rilasciato per motivi di ricerca, studio e volontariato.

Inoltre, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di protezione. In particolare, viene rilasciato per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per le vittime di tratta e per asilo politico, per protezione sussidiaria. Il permesso di soggiorno può essere inoltre rilasciato per motivi familiari, per minore età e per affidamento. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato a soggetto in attesa di riacquisto della cittadinanza, per cure mediche, per missione per motivi religiosi e per residenza e dimora elettiva.

 

La possibilità di conversione in motivi di lavoro del permesso di soggiorno

L’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 prevede la possibilità di conversione in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale, o del permesso per calamità o del permesso per l’assistenza minori o altri permessi di soggiorno espressamente indicati dalla norma.Nel dettaglio, all’articolo 6 del D.lgs. 18 agosto 2015, n.142 è inserito il comma 1-bis), il quale prevede che “sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a)  permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’articolo20-bis;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p);

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2;

h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3.”

Sono previste modifiche anche riguardo al permesso di soggiorno per cure mediche, il quale avrà durata pari al trattamento terapeutico, rinnovabile, e verrà rilasciato non più per condizioni di salute di particolare gravità ma per gravi condizioni psico-fisiche. Viene, infine, reintrodotta l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, anche nella forma della convivenza anagrafica, e il rilascio della carta di identità, valida sul territorio nazionale, della durata di 3 anni.

Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

L’ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito secondo il testo unico agli stranieri in possesso di passaporto o documento equipollente valido e del visto d’ingresso. La richiesta deve essere presentata alla Questura territorialmente competente.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero alla questura della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza. È ammessa richiesta tardiva solo in caso di forza maggiore. Il rinnovo è sottoposto alle stesse verifiche della sussistenza delle condizioni previste per il rilascio. In particolare, è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente al proprio mantenimento per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il reddito minimo necessario è pari a 5.825 euro per partecipare fiscalmente alla spesa pubblica.

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Dott.ssa Laura Facondini

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