Il segretario comunale non deve esimersi dal controllare l’operato dei vari uffici (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale d’Appello Siciliana sentenza 05.11.2013 n. 309)

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Ciò che radica la responsabilità (anche) del segretario comunale ( circa il fatto che la dirigente non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le contravvenzioni del c.d.s. con la conseguente perdita del credito erariale) non è certo il non avere controllato minuziosamente l’attività della responsabile d’area, adempimento che non poteva essergli richiesto, ma il fatto di non avere mai effettuato dei controlli, sia pure a campione, di essersi del tutto disinteressato dell’andamento di quel settore di attività amministrativa, sino alla scoperta dei fatti, consentendo che per un lunghissimo periodo di tempo un adempimento fondamentale, come quello dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di verbali non pagati, fosse pretermesso, ignorando, così, un fenomeno di dimensioni assolutamente abnormi, che una corretta attività di vigilanza avrebbe sicuramente individuato per tempo.

Le conseguenze della mancata iscrizione a ruolo delle contravvenzioni, infatti, non possono non ricadere anche sul segretario comunale, il quale, in assenza della figura del responsabile dell’Area Vigilanza, nominato con determina n. 14/2007 del Commissario Straordinario, ha omesso, come esposto, si l’attività di vigilanza che l’adozione di atti surrogatori per evitare che le contravvenzioni cadessero in prescrizione; tale doverosa attività, tenuto conto del regolamento comunale, non comporta certamente alcuna dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Municipale dalla sua figura.

In effetti, ciò che, ad avviso del collegio, radica la responsabilità del V, non è certo il non avere controllato minuziosamente l’attività della N.V., adempimento che non poteva essergli richiesto, ma il fatto di non avere mati effettuato dei controlli, sia pure a campione, di essersi del tutto disinteressato dell’andamento di quel settore di attività amministrativa, sino alla scoperta dei fatti, consentendo che per un lunghissimo periodo di tempo un adempimento fondamentale, come quello dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di verbali non pagati, fosse pretermesso, ignorando, così, un fenomeno di dimensioni assolutamente abnormi, che una corretta attività di vigilanza avrebbe sicuramente individuato per tempo.

Casesa Antonino

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