Il sabato non è annoverabile tra i giorni festivi richiamati dall’art. 172, co. III, c.p.p.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nell’affermare che “in sede processuale penale, l’art. 172 c.p.p., comma 3, prevede la prorogabilità di diritto al primo giorno successivo non festivo del solo termine stabilito a giorni che venga a scadenza in un giorno festivo”, ha stabilito che non può considerarsi tale quello di sabato[1].

I Giudici di “Piazza Cavour”, difatti, in questo decisum, hanno rilevato che nel “vigente ordinamento processuale, sia penale che civile, il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni (“ricorrenze festive”) individuati nominativamente come festivi dalla legge (L. n. 260 del 1949, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n. 54 del 1977 e dalla L. n. 792 del 1985)” posto che “l’art. 155 c.p.c.[2], non introduce una regola di carattere generale applicabile a tutti i termini processuali, sia civili che penali” siccome riguardante “una limitata deroga (proroga) alla scadenza nel giorno di sabato (tipico giorno “prefestivo”, precedente la festività domenicale) di peculiari termini occorrenti per il compimento di atti processuali civili svolti al di fuori dell’udienza”.

Tale deroga, difatti, secondo quanto osservato dal Supremo Consesso nella pronuncia in esame, “non ha effetto sui termini perentori e non è applicabile nel processo penale alla luce del chiaro disposto dell’art. 172 c.p.p., comma 3 e dell’insuperabile divieto di applicazione analogica di norme penali e, meno che mai, di applicazione analogica in sede penale di norme aventi (art. 155 c.p.c.) fonte precettiva in altri rami o settori dell’ordinamento giuridico”.

Quindi, secondo gli Ermellini, è da escludersi che il sabato sia qualificabile come giorno festivo giacchè, come era stato già affermato di recente sempre in sede di legittimità, in “materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dagli art. 1 e 2 l. n. 260 del 1949, come modificati dall’art. 1 l. n. 54 del 1977 e dall’art. 1 d.P.R. n. 792 del 1985”[3].

Orbene, tale approdo ermeneutico è sicuramente condivisibile siccome conforme al dettato normativo quale è quello previsto dalla legge n. 260 del 1949.

Infatti, esaminando tale normativa, è evidente che non è stato annoverato quello di sabato tra i giorni festivi.

D’altronde, tale criterio ermeneutico era risalente anche durante la vigenza dell’art. 180, co. III, del codice di procedura penale “Rocco”[4] giacchè anche allora, era stato rilevato, sempre in sede di legittimità, che il ““giorno festivo” che determina la proroga di diritto della scadenza del termine, deve intendersi in senso tecnico giuridico, con riferimento alla legge 27 maggio 1949, n. 260”[5].

Inoltre, corre l’obbligo di evidenziare come il principio di diritto su emarginato non debba essere osservato solo dal difensore ovvero dal pubblico ministero (es. il rispetto dei termini per proporre impugnazione), atteso che la “regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall’art. 172, comma 3, c.p.p., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza”[6].

Da ultimo, va sottolineato come tale opzione ermeneutica non sia stata adottata soltanto in sede penale, giacchè la giurisprudenza civile è pervenuta alla medesima considerazione interpretativa.

Difatti, la Cassazione, nel rilevare che la proroga dei termini cadenti di sabato prevista dall’art. 155, comma 5, c.p.c. è da stimarsi valida “solo per i termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso”[7], ha statuito come il sabato non possa rivestire “la qualità di giorno festivo”[8].

In conclusione, la decisione su indicata, come suesposto, è perfettamente condivisibile siccome conforme sia alla normativa vigente in materia di “ricorrenze festive” sia ad una consolidata giurisprudenza (civile e penale) elaborata in subiecta materia.

[1] Contra, nel senso che il sabato viene, per implicita deduzione, definito festivo, è stato affermato in un unico precedente risalente nel tempo [ossia: sent. n. 1385, Cass. pen., Sez. II, 3/12/84, (C.E.D. Cass., n. 167824)].

[2] Precisamente, il comma V dell’art. 155 c.p.p., ai sensi del quale, la “proroga prevista dal quarto comma (secondo il quale se “il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”) si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato”.

[3] Cass. pen., sez. III, 24/06/10, n. 34877.

[4] Ai sensi del quale: il “termine stabilito a giorni, il quale scade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

[5] Cass. sez. III, 31 maggio 1958, Giacoletto, Giust. Pen., 1958, III, 888, m. 865.

[6] Cass. pen., sez. un., 29/09/11, n. 155.

[7] Cass. civ., sez. lav., 22/07/09, n. 17103.

[8] Ibidem. In senso conforme: Cass. civ., sez. lav., 7/05/08, n. 11163: l’art. “155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano «a ritroso», con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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