Il regolamento attuativo del codice dei contratti: ambito di applicazione e definizioni

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AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1)
 
L’art. 1, comma 3 è corollario dell’art. 4, comma 3 del codice.
L’art. 1, comma 4 è corollario dell’art. 4, comma 4 del codice.
L’art. 1, comma 5 è corollario dell’art. 5, comma 2 del codice, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale ([1]).
 
 
DEFINIZIONI (art. 3)
 
All’art. 3, comma 1, lett. c), si definisce il contratto di locazione finanziaria.
La definizione più corretta sarebbe stata quella inversa, e cioè il contratto che ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori e la prestazione di servizi finanziari.
Il contratto è naturaliter da qualificare come appalto pubblico di lavori. È meramente teorica la possibilità che i lavori abbiano in tale contesto un carattere «meramente accessorio» ([2]).
 
All’art. 3, comma 1, lett. i), si precisa che «strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 37, comma 11, del codice» sono soltanto «quelli elencati all’articolo 107, comma 2» del regolamento medesimo.
 
All’art. 3, comma 1, lett. l) si definiscono:
1) i «lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice» (quando ricorrono tali lavori, i relativi servizi progettuali possono essere affidati all’esterno);
2) «i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice» (quando ricorrono tali lavori, «le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee»);
3) «lavori di speciale complessità, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del codice» (quando ricorrono tali lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le «stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c)» del codice stesso);
4) «particolare complessità dell’opera, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, del codice» (in tal caso, per il collaudo finale, «il termine può essere elevato sino ad un anno»);
5) «opere di particolare complessità, ai sensi dell’articolo 141, comma 7, lettera b), del codice» (in tal caso, «è obbligatorio il collaudo in corso d’opera »).
Si configura una di queste cinque ipotesi, allorchè ricorrano «almeno due» di sei possibili «elementi» previsti.
Cfr. art. 43, comma 4, in ordine all’obbligo per l’aggiudicatario di redigere il «piano di qualità di costruzione e di installazione».
 
All’art. 3, comma 1, lett. m) si definisce il «progetto integrale di un intervento, ai sensi dell’articolo 90, comma 6, e dell’articolo 122, comma 1, del codice».
Nel primo caso, si può procedere all’affidamento all’esterno del servizio.
Nel secondo caso, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le «stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c)» del codice stesso.
 
All’art. 3, comma 1, lett. n) ed o) si definiscono, rispettivamente, la «manutenzione» ed il «restauro».
Le due definizioni sono rilevanti, in particolare, ai fini dell’art. 122, comma 1, del codice (anche qui, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le «stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c)» del codice stesso).
 
All’art. 3, comma 1, lett. t) ed u) si definiscono, rispettivamente, le «categorie di opere generali» e le «categorie di opere specializzate».
La definizione è più teorica che di effettività utilità giuridica. Infatti, alla fine, il criterio per distinguere fra le categorie da indicarsi in bando sarà solo quello dell’importo (l’importo più alto, per la prevalente; l’importo superiore al 10% del totale d’appalto ovvero a EUR 150.000, per le scorporabili).
Comunque, si ha una OG quando ricorre l’esigenza di una «pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte», mentre per una OS ricorre soltanto l’esigenza «di una particolare specializzazione e professionalità».
 
All’art. 3, comma 1, lett. ee) ed ll) si definiscono, rispettivamente, gli «organismi di attestazione» e l’«attestazione». In sostanza, anche l’accertamento del possesso della certificazione di sistema di qualità (art. 40, comma 3, lett. a) del codice) è prerogativa esclusiva della SOA. Questo principio, corollario del sistema unico di qualificazione, è importante a fini interpretativi, nel senso che è di regola preclusa una funzione suppletiva della stazione appaltante.
 
All’art. 3, comma 1, lett. ff) si definiscono gli «organismi di certificazione». Trattandosi di «organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità», il loro status è diverso da quello delle SOA, che invece «nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica» (D.Lgs. 163/2006, art. 40, comma 3). Questa distinzione è rilevante in ordine alla problematica se la certificazione di qualità sia autocertificabile conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 19 e 19-bis.
 
All’art. 3, comma 1, lett. nn) si dà la definizione di «imprese». Si rimanda ai «soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice».
In realtà, secondo i principi comunitari, la nozione di impresa è più ampia e non riducibile al combinato disposto di codice e regolamento ([3]).
 
All’art. 3, comma 1, lett. oo) si dà la definizione di «impresa assegnataria». Tale è, secondo il regolamento, «l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori».
A parte il fatto che la problematica non investe soltanto il settore dei lavori, ma anche quello di forniture e servizi, la definizione non è del tutto corretta e va pertanto chiarita.
Da una parte, il consorzio di cooperative o di imprese artigiane (lett. b)) è tenuto ad affidare «totalmente» a una o più consorziate l’esecuzione dell’appalto (cfr., del resto, il D.Lgs. 163/2006, art. 37, comma 7, secondo periodo).
Dall’altra parte, il consorzio stabile (lett. c)) può: sia eseguire l’appalto tutto in proprio; sia eseguirlo solo tramite una o più consorziate; sia eseguirlo «in parte» in proprio, «in parte» tramite consorziate.


[1] Cfr. LINO BELLAGAMBA, Il codice dei contratti e le normative delle regioni a statuto speciale, dopo le sentenze della Corte: l’abrogazione tacita operata dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, 28 febbraio 2008, in: http://www.linobellagamba.it/documenti/Regioni%20statuto%20speciale%20e%20codice.doc .
[2] Cfr. LINO BELLAGAMBA, Il leasing in costruendo poteva essere solo un appalto di lavori, 12 marzo 2008, in http://www.linobellagamba.it/documenti/leasing_lavori.doc.
[3] Cfr. Tutta da rivedere la tesi che le associazioni di volontariato non possano partecipare alle gare d’appalto, 12 marzo 2008, in http://www.linobellagamba.it/leggi.asp?id=1114.
 

Bellagamba Lino

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