Il reato di stalking in italia e nel diritto svizzero

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  1. Concetti introduttivi

 

Il primo ordinamento sanzionante le condotte minacciose ossessive fu quello californiano nel 1992. Del resto, gli Stati Uniti d’ America, negli Anno Ottanta del Novecento, ospitarono il caso di Serena Williams, tennista di fama mondiale oggetto delle morbose nonché assillanti premure di un tifoso border-line. Quanto poi ai leading-cases Theresa Saldana e Rebecca Shaffer, le testé menzionate attrici furono assassinate da due corteggiatori palesemente affetti da sindromi maniacali. Dopo il 1992, anche altri Stati U.S.A., nonché il Canada, la Gran Bretagna e l’ Australia inserirono nei rispettivi Sistemi di Common Law Norma penalistiche sostanziali finalizzate al contrasto dello stalking contro ogni comune cittadini, specialmente se donna, vessato/a da stanchevoli molestie.

Sotto il profilo etimologico, in lingua inglese, è definito << stalker >> il cacciatore che si apposta per lunghe ore , nell’ attesa di poter irretire od uccidere la preda. Tuttavia, i casi ed i mezzi di stalking contemplati dai precedenti Common Lawyers non sempre appaiono, almeno di primo acchito, socialmente devianti. P.e., negli U.S.A. ed in Inghilterra sono classificati alla stregua di atti di minaccia

  • sorvegliare, aspettare, inseguire la vittima.
  • ppure violare, pur gentilmente, la privacy della donna amata / ammirata,
  • pedinarla, telefonare o inviare SMS troppo spesso,
  • messaggiarla con centinaia di mails ( cyberstalking ). Ma anche
  • l’ invio ossessivo di fiori o regali, se reiterato troppo sovente, sconfina nel campo precettivo dello stalking.
  • anche gli apparentemente innocui murales romantici possono cagionare disagio psicologico nella persona corteggiata

Tuttavia, la succitata Legislazione californiana del 1992 non contemplava, né precisava i criteri di differenziazione tra mobbing e stalking occupazionale. Si pensi p.e. a

  • maltrattamenti semi-illegali in danno di colleghi subordinati o dipendenti.
  • cruciali sono pure le molestie sessuali alle dipendenti donne.
  • oppure ancora, si ponga mente al caso del lavoratore licenziato che si vendica a mezzo telefonate notturne presso il domicilio del datore di Lavoro o dei relativi familiari.

La casistica relativa allo stalking risulta, in buona sostanza, inesauribile e più che mai fantasiosa:

  • coinvolgere la vittima in televendite,
  • minacciare animali domestici,
  • intercettare lettere e/o telefonate,
  • lasciare sul tergicristalli messaggi amorosi,
  • raccogliere informazioni riservate

 

La Dottrina anglofona attinente allo stalking non brilla per ricchezza quantitativa. Anche del caso della Criminologia nel Vecchio Continente, ad eccezione del Regno Unito, esistono poche Opere inerenti la tematica in parola. Tuttavia, viste le indagini dei vari corpi nazionali di Polizia, consta che lo stalker, nel 70-80 % dei casi è maschio e quasi mai minore degli anni 28-30 d’ età. Egli non convive o non convive più con la P.O., poiché è ormai ex marito od ex convivente more uxorio. Inoltre, in svariate fattispecie, il molestatore è un conoscente che corteggia la vittima. Anzi, è molto raro, anche in Svizzera ed in Italia, che lo stalker agisca a prescindere da intenti di matrice sessuale, pur se lo stalking occupazionale costituisce un’ eccezione a sé stante. Inoltre, negli Stati Uniti, il reo è risultato sovente affetto da tossicomania, alcoolismo e, specialmente, delirio di onnipotenza. Ognimmodo, il responsabile di stalking reca una basa stima della personalità femminile, ridotta ad un irrinunciabile oggetto compulsivo di concupiscenza erotica.

Nella Medicina Forense anglo-americana, gli effetti psichici dello stalking sono devastanti e recano la vittima a dover assumere psicofarmaci. Infatti, dopo i primi mesi di di minacce, subentrano

  • senso di perenne emergenza
  • stress
  • angoscia
  • paura per sé e per i propri familiari
  • disturbi d’ ansia e del sonno
  • difficoltà di concentrazione
  • auto-isolamento sociale

Del resto, le prime conseguenze delle minacce vessatorie sono, specialmente per una donna,

  • il cambiamento  continuo del numero di cellulare,
  • l’ uso del cognome da nubile
  • il mutamento del tragitto verso il luogo di Lavoro
  • la frequentazione di corsi di auto-difesa
  • l’ acquisto di un’ arma da fuoco
  • l’ installazione di antifurti
  • la sotituzione ripetuta del tamburo della serratura di casa

E’ interessante sapere che, a volte, lo stalker non reca soltanto fini di libidine, bensì rivolge le proprie assillanti attenzioni anche verso Avvocati rei ( o presunti rei ) d’ infedele Patrocinio, Magistrati contestati e Medici Chirurghi reputati responsabili di danni fisici invalidanti

Nella Letteratura criminologica civil lawyer e, del pari, nel Diritto Penale sostanziale, manca una definizione autentica del fenomeno delittuoso ora in esame. LATTANZI & ODDI ( 2001 ) definiscono lo stalking << una sistematica violazione della libertà personale >>. A parere di chi redige, tuttavia, i summenzionati Dottrinari si ispirano ad una troppo vaga evocazione del pur fondamentale Art. 13 Cost. it.[1]. Viceversa, risulta più idonea e concreta la qualificazione criminologica di CURCI & GALEAZZI ( 2001 ), i quali parlano di una << serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, alla ricerca di una comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata >>. Altrettanto lodevole  sono alcuni Opuscoli informativi diffusi dalla Polizia tedesca, la quale non manca di sottolineare << la mania o la malattia psichica>> inficiante le forme mentali e le modalità operative dello stalker. A parere di chi scrive, le definizioni autentiche di natura Psico-Forense risultano essere le migliori, giacché le molestie ossessive appaiono sintomatologicamente assai vicine al Disturbo Ossessivo Compulsivo ( D.O.C.)

 

  1. Elementi strutturali del reato di stalking

 Sotto il profilo costituzionale, risulta arduo rinvenire il vero e concreto fondamento giuspubblicistico insito nel reato delittuoso di stalking. Per quanto concerne l’ Italia, il già menzionato Art. 13 Cost. it.  Fornisce una possibile ratio , ma anche i << diritti inviolabili dell’ uomo >>( Art. 2 Cost. it.[2] ) conferiscono una base costituzionale alquanto interessante. Pure la Costituzione Federale elvetica non contiene rinvii diretti, salvo il retorico ed ormai vetusto dispositivo ex Art. 7 B.V.[3]. In ogni caso, la Confederazione, pur non contemplando in forma espressa la punizione delle molestie ossessive, eccelle nella tutela psicologica post judicatum delle Parti Lese ( p.e. Art. 1 L.A.V.[4] ). Chi redige, pur conscio  di formulare un’ ipotesi ardita, crede che forse il comma 1 Art. 27 Cod. Civ. Svizzero[5] costituisca un archetipo esegetico che permette poi, sul piano penalistico, di costruire , anche in Svizzera, una tutela anti-stalking. Del resto, le Preleggi del C.C. italiano tutelano, seppur indirettamente, i consociati e le consociate nei confronti di condotte esterne vessatorie.

Come preannunziato, lo StGB elvetico, a differenza del C.P. italiano, non contiene una Norma specifica sanzionante il reato in questione. Tuttavia, la Giurisprudenza del Tribunale Penale Federale di Berna ha adattato all’ uopo gli Artt. Dal 180 al 186 StGB ( Crimini o delitti contro la libertà personale ). In tale contesto, l’ Art. 180 comma 1 StGB[6] ( Minaccia ) si avvicina, nel primo comma, alla disposizione ex Art. 612 C.P. Italiano[7]. Ciononostante, il comma 2 Art. 180 StGB[8] appresta , a séguito della Riforma von Felten del 2007, una tutela maggiore a beneficio del coniuge minacciato; ma l’ assenza della previsione di una reiterazione ossessiva della condotta allontana il modello ex Art. 180 StGB dai raffinati livelli di Civiltà insiti nell’ italico Art. 612 bis C.P.[9] ( Atti Persecutori )

Similmente, l’ Art. 181 StGB[10] ( Coazione ) non offre sufficienti garanzie contro un eventuale stalking. Infatti, l’ Art. 181 StGB, non prevedendo l’ aggravante della continuità vessatoria, rimane entro il campo precettivo ( troppo ) tradizionale p. e p. anche ai sensi dell’ Art. 610 C.P. italiano[11] ( Violenza Privata )

In buona sostanza, e senza esterofilia alcuna, l’ Art. 612 bis C.P. Italiano risulta vincente, sotto il profilo strutturale, i tanto in quanto, nel Diritto Penale italiano, il Legislatore, nel 2009, ha voluto e potuto coniugare due elementi normo-costitutivi. Ovverosia, sotto il profilo dell’ evento, l’ Art. 612 bis C.P. Italiano ( v. Art. 180 comma 1 StGB ) prevede la reiterazione di minacce e/o molestie, le quali provocano ansia e timore nella Parte Lesa. Però, sotto il profilo del danno, la Normativa anti-stalking italiana, a differenza del Diritto Penale svizzero, impone al Magistrato di accertare la conseguenza di << un fondato timore per l’ incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona [ alla P.O., ndr ] legata da relazione affettiva >>; inoltre, la Parte Lesa, nell’ Art. 612 bis C.P. Italiano, si vede costretta << ad alterare le proprie abitudini di vita >>. E’ dunque possibile affermare che, dal punto di vista vittimologico, il C.P. Italiano, a differenza dello StGB elvetico, enunzia il basilare quid pluris del << danno esistenziale >> alla P.O. . Orbene, siffatta smaterializzazione dell’ evento criminoso manifesta, nell’ Art. 612 bis C.P. Italiano, una lodevole sensibilità del Legislatore verso il c.d. << nocumento non materiale >>. Trattasi di una grande conquista novecentesca purtroppo non recepita appieno, in Svizzera, dagli Art. 180 e 181 StGB

In Svizzera, salvo l’ Art. 219 StGB[12], e fatta eccezione per altri Testi Normativi poco coordinati, manca un dato codicistico preciso e circostanziato attinente ai << Maltrattamenti in Famiglia >> ( Art. 572 C.P. italiano[13] ). Svariati Dottrinari, nell’ intento di rilevare una presunta natura pleonastica nel nuovo Art. 612 bis C.P. it., hanno dimenticato o voluto dimenticare che il de jure condito dell’ Art. 572 C.P. italiano richiede, per sussistere, le lesioni personali ex comma 2. In secondo luogo, sempre dal punto di vista strutturale, l’ Art. 572 C.P. it., a differenza della Normativa anti-stalking, impiega i lemmi << persona della famiglia >> e << persona sotto posta alla sua autorità o a lui affidata >> ( comma 1 ). Pertanto, il maltrattamento in Famiglia richiede una coabitazione stabile con la Parte Lesa, il che non si verifica quasi mai ove lo stalker è ex marito, ex convivente o ex familiare. In terzo luogo, nell’ Art. 572 C.P. Italiano, manca l’ espressione  <<perdurante >> stato di ansia e di paura. Ovverosia, non intercorre una connessione ontologica ed automatica tra l’ Art. 572 C.P. ed il comma 2 Art. 81 C.P. Italiano[14]

L’ Art. 612 bis C.P. Italiano costituisce senz’ altro un luminoso ed invidiabile traguardo per la Civiltà Giuridica italiana. Viceversa, il Diritto Penale federale svizzero contempla poche fattispecie simili , disordinatamente sparse in Normazioni cantonali o vaghe Direttive Federali. Oltretutto, la Riforma del 2009 ha finalmente recato l’ Italia all’ abrogazione del reato contravventivo p. e p. dall’ Art. 660 C.P. Italiano[15]. Ciononostante, rimangono degne di menzione le previgenti pene accessorie:

  1. l’ allontanamento dal tetto coniugale
  2. l’ Ammonimento a mezzo U.P.G. per la cessazione della condotta
  3. l’ allontanamento dalla zona di Lavoro del/della coniuge
  4. l’ allontanamento dai luoghi di gioco o di studio dei figli minorenni

L’ unica censura o,perlomeno, l’ unica perplessità esegetica afferente alla Normazione anti-stalking italiana consiste nel rilevare che la P.O. Donna non gravida è equiparata al maschio minacciato o molestato. Viceversa, le oggettive fragilità fisiche femminili meritavano una tutela rafforzata. Probabilmente, la parità dei sessi ex Art. 3 comma 1 Cost. it.[16] è stata ipostatizzata sino all’ eccesso

 

  1. Profili criminologici e psico-patologico-forensi

 Ad eccezione di Olanda, Belgio , Spagna e Germania, la Civil Law europea è povera di Opere Dottrinarie monografiche destinate alla trattazione del problema sociale costituito dallo Stalking. Purtroppo, anche in Svizzera le uniche fonti di Studio sono costituite da retorici opuscoli informativi nonché da aride statistiche della Fed.Pol. e delle varie Polizie Cantonali. Inoltre, certune frettolose Pubblicazioni si limitano ad una ben poco approfondita analisi superficiale delle ormai note << comunicazioni indesiderate >> ( lettere, telefonate, SMS, e-mails ), dei << contatti indesiderati >> ( pedinamenti, appostamenti ) o dei << comportamenti associati >> ( molestie notturne telefoniche o domiciliari )

Tuttavia, chi redige, nonostante la scarsità bibliografica, reputa che lo stalker,  nei vari ruoli e nelle varie dinamiche, costituisce pur sempre un individuo ( generalmente maschio ) affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo ( D.O.C. ). Ai sensi del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali ( D.S.M. – IV ) , il D.O.C. È contemplato trai disturbi d’ ansia. In effetti, se si dimentica per un attimo il risvolto giuspenalistico dello Stalking, il corteggiatore molesto e l’ ex partner / convivente patiscono <<pensieri ossessivi, impulsi, compulsioni ripetitive … che la persona si sente obbligata a mettere in atto … le ossessioni sono [ nello stalker , ndr ] pensieri egodistonici che assumono la forma di un rituale che il soggetto ha la necessità ed il dovere di attuare allo scopo di placare l’ ansia e l’ angoscia >> ( DSM IV[17] – A.P.A. 1994 )

Ciò premesso, non si intende “ psichiatrizzare “ qualsivoglia epifenomeno caratteristico della socialità sessuale maschile. Ovverosia, allorquando, nel corteggiamento, subentra l’ ossessività compulsiva, la normalità degenera in maniacalità e quest’ ultima sfocia, a sua volta, nella molestia illegale, antisociale e vessatoria. In buona sostanza, Stalking e D.O.C. Coincidono qualora la quantità e la qualità degli approcci maschili manifesti un ‘ ipertrofia patologica persecutoria ( v. Testo dell’ Art. 612 bis C.P. italiano )

Ferma restando la succitata connessione psico-patologico-forense tra Stalking e D.O.C., il molestatore compulsivo assume frequentemente alcune identità fisse e ricorrenti:

 

  1. l’ ex partner respinto

L’ uomo divorziato o separato che per mesi e con violenza tenta di riaccendere il rapporto risulta quasi sempre portatore di rabbia ossessiva, dipendenza, narcisismo, paranoie e, soprattutto, il medesimo sovente abusa di sostanze tossicovoluttuarie, alcool compreso. Un percorso psico-terapeutico può convincerlo a cercare nuovi rapporti sociali non necessariamente amorosi / affettivi ( MULLEN & PATHE’ & PURCELL 2000 )

 

  1. il corteggiatore molesto

In questo secondo caso, il D.O.C. È grave e si rivela quasi sempre necessaria l’ assunzione calibrata di neurolettici ed antidepressivi. Infatti, il corteggiamento patologico può sfociare , nel lungo periodo, in una concreta violenza sessuale. Trattasi di uno stalker tendenzialmente giovane, schizotipico e , senza dubbio, erotomanico. E’ interessante ( MODENA GROUP ON STALKING 2005 ) notare che la detenzione intramuraria non placa quasi mai, nella fattispecie in esame, l’ ipersessualità

 

  1. lo stalker “ giustiziere “

Capita frequentemente che un paterfamilias desideri punire Avvocati, Magistrati o Medici ritenuti responsabili di un grave errore professionale. Si pensi p.e. al transesssuale pentito o al cittadino vittima di un’ ingiustizia processuale. In tal caso, sussiste un D.O.C. Ad eziologia non erotomanica. Necessita la sanzione penale al fine di contenere eventuali violenze fisiche.

 

  1. lo stalker misogino

Allorquando il sessuomane maschio si trasforma in violentatore seriale, urge la somministrazione di un’ idonea compliance farmacologica inibente ossessioni erotiche e curante bassa autostima. Lo stalker misogino predilige le violenze notturne ( GOETHALS 2003 )

 

  1. Profili di Diritto Penale comparato

 

Nonostanti le consuete, nonché retoriche promesse pre-elettorali, il Vecchio Continente  presenta vergognose lacune normative in tema di Stalking. Le uniche lodevoli eccezioni sono costituite dalla Common Law inglese e dalla Civil Law di Belgio, Olanda e Spagna. Anche l’ Italia, nel 2009, ha coerentemente legiferato in materia. Viceversa, la Svizzera, a prescindere da alcune sterili Direttive Federali, deferisce ai Cantoni il compito di prevenire ed inibire gli Atti Persecutori. Più precisamente, i Gran Consigli germanofoni si sono dimostrati maggiormente consapevoli circa la tematica in questione. Purtroppo, il Canton Ticino affida la Normazione anti-stalking ai già menzionati Artt. dal  180 al 186 ( Crimini o Delitti contro la libertà personale )

A parere di chi redige, i legislatori delle Nazioni Europee commettono il grave errore di vincolare la punizione dello stalker alla condizione procedurale della Querela di Parte. Viceversa, la radicazione del Procedimento ex officio tutelerebbe meglio la cittadinanza femminile. Basti riflettere sul fatto che << il 10 % delle donne vittime di stalking ammette di aver pensato di porre fine alla propria vita >> ( KAMPHUIS & EMMELKAMP 2001 )

  • Belgio

Lo Stalking ( o Belaging ) è espressamente sanzionato, dal 1998, ex Art. 442 bis C.P. Belga[18]

  • Olanda

A séguito di un Disegno di Legge recante data 12/07/2000, lo Stalking ( o Waylaying ) è p. e p. dall’ Art. 285 b C.P. Olandese [19]. Forse è antropologicamente utile osservare come il permissivismo sessuale olandese non abbia estirpato l’ oggettivizzazione della donna intesa ala stregua di un materiale per le libertine concupiscenze dei molestatori maniacali

  • Spagna

Esistono Norme Penali codicistiche inibenti <<le minacce, gli insulti e le umiliazioni >> posti in essere da corteggiatori insistenti ed ex mariti o conviventi aggressivi ( Artt. 620 e 173 C.P. Spagnolo )

  • Inghilterra

Il Protection from Harassment Act ( 1997 ) punisce severamente lo Stalking con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 5.000 Sterline ( ca. 7.400 euro ). Essendo la Gran Bretagna appartenente ai Paesi common lawyers, molto dipende dalle qualificazioni giurisprudenziali

I tentativi transnazionali finalizzati a produrre una Legislazione anti-stalking recano tutti, Italia compresa, la pecca di non distinguere la fattispecie degli Atti Persecutori dal << Mobbing >>. La Direttiva 89/391 della Commissione Europea definisce tale fenomeno come << un comportamento ripetuto, irragionevole, rivolto contro un dipendente od un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute  e la sicurezza >>. Solitamente, i Legislatori dell’ UE affidano ogni potestà definitoria allo stare decisis giurisprudenziale. Ognimmodo, tanto la Svizzera quanto l’ Italia possiedono alcuni pur validi strumenti giuridici di tutela, specialmente a beneficio delle lavoratrici donne. Entro tale ottica, rimane assai utile l’ Art. 194 StGB[20] ( Esibizionismo ). Anche il reato contravventivo p. e p. dall’ Art. 527 C.P. italiano[21] ( Atti osceni ) dimostra una notevole sensibilità legislativa contro le vessazioni sessuomaniacali agìte sulle donne lavoratrici.

In ogni caso, a prescindere dal tipo di Ordinamento Giuridico, lo Stalking è e rimane la conseguenza di un’ educazione sessuale pornografica e/o parafiliaca. Oltre al Diritto, necessita una nuova Pedagogia nei confronti del maschio occidentale, ormai abituato, da edicole e televisione notturna, al possesso erotico ossessivo

 

 Del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero, Cultore di Diritto Penitenziario svizzero

 e Criminologia comparata italo-elvetica

 

 

Bibliografia


CURCI & GALEAZZI, La Sindrome delle molestie assillanti ( Stalking ),  Edizioni Bollati Boringhieri, Torino, 2001

KAMPHUIS & EMMELKAMP, Traumatic distress among support-seeking female victims of stalking, American Journal of Psychiatry, 2001

GOETHALS, Bronnen van het criminologisch onderzoek, Leuven, Acco, 2003

LATTANZI & ODDI, Stalking, una sistematica violazione della libertà personale, articolo in Criminalmente, Osservatorio Nazionale Stalking ( ONS ), Rivista dell’ Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, 2001

MODENA GROUP ON STALKING, Donne vittime di Stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo, Ed. Franco Angeli, Milano, 2005 

MULLEN & PATHE’ & PURCELL, Stalkers and their victims , Cambridge University Press, New York, 2000

 PATHE’, Surviving Stalking, Cambridge University Press, New York, 2002

 

 

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI


Art.   Articolo di Legge

B.V.   Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

c.d.   Cosiddetto

Cost. it.   Costituzione italiana (1948)

C.P.   Codice Penale (italiano)

D.O.C.   Disturbo Ossessivo Compulsivo

D.S.M.   Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali

L.A.V.   Legge per l’ Aiuto alle Vittime di Reato (2007)

P.e.   Per esempio

P.O.   Parte (processuale) Offesa

StGB   Schweizerisches Strafgesetzbuch

U.E.   Unione Europea

U.P.G.   Ufficiale di Polizia Giudiziaria


[1] La libertà personale è inviolabile Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’ autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l’ autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’ autorità giudiziaria  e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà La Legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

[2] Art. 2 Cost. it. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

[3] Art. 7 B.V. Dignità umana La dignità della persona va rispettata e protetta

[4] Art. 1 L.A.V. Principi Ogni persona la cui integrità fisica , psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato, ha diritto all’ aiuto conformemente alla presente Legge Hanno diritto all’ aiuto alle vittime anche il coniuge,, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti) Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’ autore:

  •                sia stato rintracciato
  •                si sia comportato in modo colpevole
  •                abbia agito intenzionalmente o per negligenza

[5] Art. 27 comma 1 Cod. Civ. Svizzero Protezione della personalità Nessuno può rinunciare, nemmeno in parte, alla capacità civile

[6] Art. 180 comma 1 StGB Minaccia Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

 

[7] Art. 612 C.P. Italiano Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51 Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’ Articolo 339, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d’ ufficio

[8] Art. 180 StGB comma 2 Il colpevole è perseguito d’ ufficio se

a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’ anno successivo al divorzio

a.bis. è il partner registrato della vittima o l’ ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata o nell’ anno successivo al suo scioglimento

b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’ anno successivo alla separazione

[9] Art. 612 bis C.P. Italiano Atti Persecutori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’ incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’ Articolo 3 della Legge  5 Febbraio 1992 n. 104, ovvero con armi o da una persona travisata Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’ Articolo 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitti per il quale si deve procedere d’ ufficio

[10]  Art. 181 StGB Coazione Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

[11]  Art. 610 C.P. Italiano Violenza Privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni La pena è aumentata se concorrono le condizione previste dall’ Articolo 339

[12]  Art. 219 StGB Violazione del dovere di assistenza o di educazione Chiunque viola o trascura il suo dovere d’ assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria, può essere pronunciata la multa

[13]  Art. 572 C.P. Italiano Maltrattamenti in Famiglia Chiunque, fuori dei casi indicati nell’ Articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’ esercizio di una professione o di un’ arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni. Se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni. Se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni

[14]  Art. 81 comma 2 C.P. Italiano [OMISSIS] Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di Legge

[15]  Art. 660 C.P. Italiano Molestia o disturbo alle persone Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’ arresto fino a sei mesi o con l’ ammenda fino ad euro 516

[16]  Art. 3 Cost. taliana Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali

[17]  si è utilizzata la versione italiofona

[18]  Art. 442 bis C.P. Belga Chiunque abbia molestato una persona, mentre era a conoscenza o avrebbe dovuto comunque sapere che il suo comportamento era tale da violare la tranquillità di un’ altra persona, sarà punito con la reclusione da 15 giorni a due anni e con una multa da 50 a 300 euro o con una di queste sanzioni Il comportamento descritto in questa Norma può essere punito solo su denuncia della persona molestata

[19]  Art. 285 b C.P. Olandese Chi illegittimamente, volontariamente e sistematicamente viola la vita privata di una persona con l’ intenzione di costringere la stessa a fare, non fare o tollerare qualcosa, o a spaventarla , è punito, se colpevole di belaging, con la reclusione sino ad un massimo di tre anni o ad una sanzione di quarta categoria Il soggetto è perseguito solo a séguito di denuncia da parte della vittima

[20]  Art. 194 StGB Esibizionismo Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di Parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento

[21]  Art. 527 C.P. italiano Atti osceni Chiunque, in luogo pubblico o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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