Il reato di estorsione, disciplina giuridica e caratteri

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Il reato di estorsione è disciplinato dall’articolo 629 del codice penale , rubricato “estorsione”, che recita testualmente:

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.00, se concorre qualcuna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima in modo che compia un atto di disposizione patrimoniale, restando indifferenti le modalità con le quali queste condotte si realizzano.

Nello specifico la minaccia si può concretare anche in un comportamento omissivo come nell’ipotesi nella quale il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.

La costrizione può avere come oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (la donazione di una somma di danaro) o negativo (la remissione di un debito), anche annullabile, ma produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in questione).

Il profitto non ha rilevanza esclusivamente economica o patrimoniale, ma si può trattare di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve essere esclusivamente di natura patrimoniale.

L’ammontare della multa, prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

L’ammontare della multa, prima fissato tra i 1.032 e i 3.098 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Si estorce non con una qualunque forma di generica pressione sulla vittima, oppure semplicemente proponendole richieste esose o ingiustificate.

Ci vuole un comportamento violento, posto in essere con una forza, da mettere la vittima in condizione di dovere accettare le richieste estorsive (per non subire un male maggiore, cioè quello del quale è stata minacciata).

Il potere di autodeterminazione della vittima non viene interamente annullato, ma è limitato in maniera considerevole, il soggetto passivo si trova nell’alternativa di fare conseguire all’autore del reato il vantaggio ingiusto o di subire il danno del quale è stato minacciato.

Chi estorce, lo deve fare per ottenere un profitto al quale non ha diritto, e, facendo questo, deve arrecare allo stesso tempo un danno a qualcun altro.

L’autore del reato di estorsione ha lo scopo di conseguire un profitto, anche sapendo di non averne diritto, nel reato di “ragion fattasi” l’autore vuole conseguire un profitto nella convinzione di attuare un suo diritto, di realizzare personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

Il reato di estorsione può essere commesso da chiunque.

Se lo si commette in più persone insieme, la pena è maggiore (perché maggiore viene ritenuta la gravità del fatto).

Se viene commesso da un pubblico ufficiale, si ha il diverso reato di Concussione.

E’ violenza qualsiasi utilizzo di energia fisica verso un qualcosa o un qualcuno.

Perché si abbia minaccia basta che il male minacciato, con fatti o anche con parole, in modo palese o in modo tacito, intuitiva sia in grado di provocare in condizioni normali un turbamento, un’alterazione negativa della libertà psichica e morale della vittima, senza che ci sia bisogno che davvero, concretamente questo effetto si verifichi.

Il concetto di profitto è ampio, comprende qualsiasi utilità, qualsiasi favore, qualsiasi guadagno (quindi anche non patrimoniale) che avvantaggi l’estorsore o un soggetto terzo.

La vittima deve essere stata costretta a fare o a non fare qualcosa, a pagare una somma di denaro, ad esempio, o a non pretendere un proprio credito.

In ogni caso, quello che sarà stata costretta a fare (o a non fare) deve avere avuto una rilevanza nella sua sfera patrimoniale, intesa non esclusivamente come insieme di beni mobili (somme di denaro, oggetti) o immobili (case, terreni) ma anche come insieme dei diritti di qualunque natura (si pensi al mantenimento del posto di lavoro).

La vittima del reato do estorsione non deve presentare querela, basta una semplice denuncia.

Questo vuol dire che se anche la vittima non sporge querela e la magistratura viene a conoscenza dell’accaduto, le indagini si avviano lo stesso.

La vittima di estorsione può richiedere il risarcimento dei danni costituendosi parte civile nel processo penale contro gli autori del reato.

E’ stato anche istituito il Fondo di Solidarietà accessibile da operatori economici, commercianti, artigiani, liberi professionisti vittime di estorsione, che possono beneficiare del rimborso relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.

Il rimborso è corrisposto in misura dell’intero ammontare del danno e non superiore ad € 1.549.370,70.

Il rimborso è concesso a condizione che il richiedent

Non abbia accettato o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive

Non abbia contributo nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi.

Non sia stato definito pericoloso e quindi sottoposto a misure per evitare che compia reati.

Abbia comunicato all’Autorità Giudiziaria tutti i particolari della quale era a conoscenza.

Non sia condannato per un delitto al quale consegua l’inabilità all’esercizio dell’attività economica o professionale.

Le pene per il reato di estorsione, vanno dalla reclusione da cinque a dieci anni e la multa da Euro 516 ad Euro 2.065.

Se l’Estorsione è aggravata, cioè è commessa in più persone, o con armi, o da persone che appartengono ad un’associazione di tipo mafioso o anche in casa o sui mezzi pubblici o nei confronti di persone che abbiano ad esempio appena riscosso la pensione o appena prelevato dal bancomat, le pene possono anche arrivare a venti anni di reclusione (il minimo è sei anni) e a Euro 3.098 di multa (il minimo passa a 1.032).

Se il profitto è a vantaggio di altri, c’è lo stesso l’estorsione.

L’ingiusto profitto conseguito alla condotta estorsiva può essere a vantaggio di soggetti terzi, e non deve essere a vantaggio esclusivo dell’estorsore.

Ci può esserci estorsione sei minaccia di sporgere una querela, o di esercitare un proprio diritto,

Il delitto di estorsione può sussistere anche quando si minaccia di sporgere una denuncia, una querela o di notificare una citazione in giudizio.

E’ necessario però che il fine delle minacce sia di ricevere un profitto ingiusto.

C’è estorsione anche quando si rivolgono minacce dall‘apparenza esteriore di legalità ma con l’intenzione reale non di esercitare un diritto, ma di condizionare la volontà altrui ed ottenere così risultati non consentiti.

Dott.ssa Concas Alessandra

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