Il processo penale nel dopo emergenza: riflessioni dopo la conversione in legge del decreto cura italia

Scarica PDF Stampa
 

Premessa

Il quadro normativo degli interventi in materia di Giustizia a seguito dell’emergenza sanitaria può dirsi orami stabilizzato e consolidato a seguito della conversione in legge (L. n. 27 del 24 aprile 2020) del c.d. Decreto Cura Italia e delle integrazioni e modifiche dettate dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020. In sostanza si tratta della disciplina destinata a regolamentare la “fase 2” dell’attività giudiziaria al termine del periodo di sospensione previsto fino all’11 maggio 2020.

L’evoluzione del dibattito tra i giuristi, a cominciare dai primi provvedimenti eccezionali, si è caratterizzato per una sempre più accentuata critica della legittimità costituzionale dei provvedimenti con i quali sono stati assunte le disposizioni emergenziali e degli stessi contenuti delle disposizioni.[1] Questa evoluzione non è progredita  su linee omogenee, anzi molte autorevoli analisi, soprattutto nel primo periodo,  hanno evidenziato, al contrario, la perfetta costituzionalità dell’intervento emergenziale ritenendo, altresì, la bontà di alcune scelte legislative utili anche per il futuro soprattutto per le “aperture”  telematiche per la gestione e l’organizzazione dei processi civili e penali. Successivamente l’attenzione si è concentrata sui singoli interventi normativi rilevando un forte, e per certi versi inammissibile,  “stress” di alcuni principi fondamentali e primari della nostra carta costituzionale riferibili all’art. 24 Cost (in particolare il primo comma ed il correlativo diritto di difesa) ed al principio del giusto processo (art. 111 Cost.)

Un punto di autentica “rottura” di una certa eterogeneità dei  giudizi – con una evidente convergenza di criticità espressa da una parte importante della Magistratura e dall’intera Avvocatura –  si è realizzata con la previsione, introdotta dall’art. 83 comma 12 bis, del processo penale da remoto.[2] Soprattutto con il determinarsi della smaterializzazione dell’Aula e delle parti (soprattutto del difensore). Nei fatti il legislatore – ancora prima della conversione in legge alla Camera dei Deputati – si è trovato costretto a promettere, in tempi successivi alla conversione in legge, la modifica della previsione con “il primo provvedimento utile”. A seguito dell’avvenuta approvazione in Senato non era possibile intervenire sul testo anche in ragione della “fiducia” posta sull’intero emendamento e, quindi, con il D.L n 28 del 30 aprile 2020 – pur mantenendosi la previsione del processo da remoto – si è stabilito che tale “nuovo rito” possa avere accesso solo a fronte dell’esplicito consenso dell’avvocato.

Le critiche all’intero sistema di disciplina dell’emergenza hanno ripreso vigore a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Corte Costituzionale  aventi proprio ad oggetto le lesioni patite dal quadro costituzionale nel suo complesso. Intervento che pare essere in linea con l’orientamento e l’azione della Corte Costituzionale che il Presidente ha voluto assegnare al massimo organo di legittimità del Paese fin dal suo insediamento con l’approvazione di un nuovo regolamento.

A prescindere dagli interventi di più stretta natura politica – evidentemente funzionali,  non di rado strumentali a battaglie ed esigenze estranee al diritto ed idonee ad inquinare il confronto tra giuristi – è indubbio che, per così dire, la “cifra” di tenuta costituzionale dell’intero sistema che vorrebbe discilinare l’emergenza è, almeno, molto bassa.

Ciò che invece è stato, relativamente, trascurato in questo ampio confronto ed esame delle norme è la “proposta” di contenuti alternativi idonei – e comunque necessari – ad affrontare l’emergenza.

Si tratta di una carenza del dibattito giuridico di non poco conto.

Non si può affermare l’illegittimità costituzionale degli interventi eccezionali ed emergenziali senza elaborare,  proporre ed individuare la disciplina corretta che avrebbe potuto fronteggiare ed evitare la diffusione epidemiologica salvaguardando principi costituzionali primari in materia di Giustizia e processo.

Questo non per astratte ragioni di completezza, quanto per una più fondamentale esigenza e necessità: una disciplina eccezionale ed emergenziale non poteva certo mancare o non essere adottata. Nondimeno l’obiettivo di una simile disciplina era (e nel concreto lo è stato seppure con modi radicalmente errati da un punto di vista giuridico) quello di privilegiare la tutela del  Diritto alla Salute, alla protezione ed alla sicurezza, rispetto ad altri beni e diritti primari – anche di pari grado – quali il diritto al giusto processo, le garanzia di difesa ed il diritto riconosciuto indistintamente di agire in via giurisdizionale. Se ne deve concludere che anche per quanto riguarda la Giustizia ed il processo un certo sacrificio dei principi costituzionali era necessario ed inevitabile.

Ciò che è clamorosamente sfuggito al dibattito – quantomeno in termini di ricchezza argomentativa ed autorevolezza – e se il legislatore avesse avuto altre e diverse “opzioni” rispetto a quella di intervenire sul codice di rito e su aspetti di esso particolarmente delicati (bloccando di fatto la giustizia e l’attività giudiziaria) potendo così garantire ed evitare la rottura – e non solo l’allentamento – di principi primari della Carta.

In questo contributo verranno quindi passate in rassegna le criticità – anche per certi versi – nuove che caratterizzano il sistema delineato per il dopo emergenza, ma soprattutto uno specifico paragrafo verrà dedicato a come avrebbe dovuto essere strutturato l’intervento e come, ancora oggi, è possibile correggerlo. Invero, la situazione emergenziale e le necessità ad essa correlata si trascineranno ancora per lungo tempo e nel delicato settore della Giustizia e del Processo gli errori sono destinati ad avere ripercussioni e tracimare anche ben oltre l’ipotetica fine dell’emergenza, atteso che in questa prospettiva è facile profezia immaginare che il contenzioso avrà una curva esponenziale verso l’alto.

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

Il processo penale nel “dopo” emergenza

La previsione dell’udienza penale da remoto ( e quindi non del solo dibattimento) è ad oggi  integralmente vigente nel testo risultante dalla legge di conversione del decreto cura Italia con la precisazione (introdotta dal D.L. n 28 del 30 aprile 2020) di una sorta di “condizione risolutiva alla sua celebrazione”: il consenso del difensore.

Una prima osservazione è di ordine sistemico e generale. Se la previsione del processo da remoto – con la conseguente smaterializzazione dell’Aula e delle Parti, l’audizione di testimoni “centrali” nell’economia del giudizio quali ufficiali di PG e Periti e la radicale impossibilità dell’imputato di efficacemente interloquire  –  è in contrasto insanabile con gli artt. 24, II comma e  111 Costituzione (oltre che con i principi generali desumibili dal codice di procedura penale in materia di assistenza, oralità, concentrazione ed immediatezza) non vi è ragione per ritenere sanati o sanabili tali vizi dal mero consenso espresso dalla difesa. Ben oltre le scelte difensive, le lesioni che caratterizzano la disposizione coinvolgono le stesse prerogative e facoltà delle altri parti (il Giudice ed il Pubblico Ministero). Ciò senza considerare che, salvo il consenso del difensore, non è stato previsto nemmeno l’assenso dell’imputato. Quest’ultima non è questione di scarso rilievo perché, rebus sic stantibus, il processo penale da remoto determina ulteriori gravi incongruenze. La scelta dell’Avvocato di essere presente in Aula (camera di consiglio, dibattimento, udienze preliminari) presupporrà pur sempre il collegamento da remoto dell’imputato o dell’indagato sottoposto a misura cautelare (per quanto affermato dall’art. 83 comma 12). Al contrario l’imputato o l’indagato in stato di libertà ha invece il diritto di essere in Aula se lo chiede, come pure se fosse sottoposto ad una misura cautelare diversa dagli arresti domiciliari o dalla custodia in carcere.  Almeno così è dato presumere dall’utilizzo del termine “parti” (comprensivo dell’imputato e dell’indagato) nell’articolato del comma 12 bis ultima parte. Ne consegue che l’Avvocato, difensore dell’imputato in misura cautelare, dovrà scegliere se andare in Aula o rimanere accanto al proprio assistito. Pur non essendo previsto dall’art. 83, potrebbe sempre nominare un sostituto processuale che si occupa “di fare compagnia all’imputato”, ma all’evidenza si tratterebbe appunto di “compagnia” perché non si vede come il dominus  possa interagire con l’assistito in scelte che richiedono immediatezza di comunicazione, presenza contestuale e rapidità di decisione.

Invero un modello di processo delocalizzato determina pesanti interrogativi anche in relazione a quelle attività giudiziarie non dibattimentali. Da autorevoli settori della magistratura sono pervenuti forti dubbi, ad esempio sulla celebrazione da remoto delle udienze di convalide:  “Non è indifferente che una persona arrestata partecipi all’udienza di convalida in un’aula di udienza o nell’ufficio della polizia giudiziaria che lo ha appena tratto in arresto; né è indifferente che – come la recente storia giudiziaria tragicamente insegna – un giudice possa avere un contatto diretto e attento con l’arrestato; né è indifferente che tutti i protagonisti dell’udienza abbiano una possibilità di agile interlocuzione, che non si può nutrire delle sole frasi veicolate dalla telematica”.

Ciò senza considerare la centralità, nell’economia processuale, che assumono le udienze preliminari il cui esito può essere declinato in diverse opzioni: integrazioni istruttorie, incidente probatorio, audizione di consulenti tecnici e non ultimo, ma comunque sempre eventuale, il rinvio a giudizio.

In questo quadro il consenso dell’avvocato è un atto di “non difesa” in quanto si pone in contrasto con gli obblighi della migliore assistenza possibile e presuppone, almeno, il “consenso ampiamente informato” dell’imputato in ordine ai pregiudizi che, non solo astrattamente, subisce. Utilizzando una metafora medica è come se il chirurgo dovesse chiedere al proprio paziente, in assenza di ragioni di urgenza salva vita, se preferisce essere operato in una stanza che non garantisce i livelli di igiene e di sicurezza o in una sala operatoria attrezzata.

Alla luce dell’ultimo comma del comma 12 bis – come introdotto dal D.L. 30 aprile 2020 n 28 – il consenso deve essere prestato anche dall’imputato, in ragione dell’inciso “salvo che le parti vi acconsentano”. L’esclusione del c.d. processo da remoto, in caso di mancata adesione, opera però solo per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Rimangono, quindi, nell’alveo di questo particolare rito le c.d. “udienze filtro”. Non possono invece ritenersi sottratte al consenso delle parti le udienze di convalida, le udienze di riesame di misure cautelari, le udienze preliminari ed i giudizi abbreviati, le udienze fissate per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, le udienze di incidente probatorio, le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione.

In ragione di quanto sopra osservato la prestazione del consenso apre  un tema molto ampio relativo agli obblighi dell’Avvocato, al rispetto del codice deontologico e, non ultimo, al giuramento prestato in termini di obbligo di tutela dell’assistito in virtù dei principi dell’ordinamento.

L’aspetto, per così dire,  inquietante di questo quadro normativo attiene ai contenuti dei futuri Protocolli Distrettuali che regoleranno i processi e che, solo formalmente, dovrebbero limitarsi ai profili organizzativi della gestione dell’attività giudiziaria. Purtroppo la recente esperienza – relativa al periodo di sospensione dell’attività giudiziaria – ha drammaticamente evidenziato come questi Protocolli – diversi in ogni Distretto nei contenuti abbiano disciplinato la trattazione del processo – civile e penale – in maniera geograficamente mutevole e con previsioni non affatto organizzative, ma di carattere derogatorio, modificativo o integrativo delle norme processuali vigenti. Questa esperienza inizia ad essere trasposta anche nei Protocolli che dovrebbero, ora, organizzare la c.d. “Fase2” terminato il periodo di sospensione. Già si assiste a previsioni di udienze penali “cartolari”. Ciò soprattutto con riferimento al patteggiamento o a quelle udienze in camera di consiglio dove l’oralità assume una funzione sicuramente secondaria (come le udienze di opposizione all’archiviazione) fino a giungere ad alcune tipologie di udienza preliminare. Questo genere di udienza cartolare non è affatto prevista dalla normativa eccezionale vigente, anche se non si può ragionevolmente negare che, sebbene non nell’estensione riconosciuta da questi Protocolli, si tratta, in taluni casi, di misure di buon senso e financo apprezzabili per superare difficoltà organizzative. Ma è indubbio che i  provvedimenti e le decisioni assunte in questo Nuovo Rito Protocollare sono (e saranno) non solo “anomale” e quindi illegittime, ma “abnormi” (nel senso elaborato dalla Giurisprudenza di legittimità), in quanto risultato di un procedimento illegittimo e viziato per la sua forma esteriore e, soprattutto, per il suo contenuto, esorbitante dai poteri attribuiti all’organo giudiziario, e perciò, nella sua essenza, contrario al diritto fondamentale di difesa ed in contrasto insanabile con i principi generali dell’ordinamento.

Sul punto non deve essere dimenticato che già la normativa eccezionale sarà foriera di un aumento non indifferente del contenzioso civile e penale ed a ciò rischia di aggiungersi l’intervento dei Giudici di legittimità che potrebbero rendere vana tutta l’attività dei procedimenti penali celebratasi con le suddette anomalie. Tutto questo andrà a gravare su un sistema che già non brilla, eufemisticamente, per efficienza nella risposta alla domanda di Giustizia.

Il presumibile proliferare di Protocolli “innovativi” del processo penale potrebbe proprio essere incrementato dallo sfavore dei Giudici a questo genere di rito, ritenendo preferibile evitare ogni mediazione tecnologica. [3] Circostanza che potrebbe, altresì, determinare un sostanziale blocco della giustizia in ragione della possibilità di rinvio prevista dall’art. 83, comma 7 lett g)

Il timore è di prospettiva potendo la smaterializzazione del processo penale ed il correlativo massiccio ricorso alle “semplificazioni” tecnologiche costituire lo strumento per realizzare interventi di  riforma della giustizia evitando di affrontare tutti quei nodi che le disposizioni in materia di prescrizione avevano disvelato. Per quanto l’urgenza di un provvedimento riformatore abbia ormai caratterizzato il dibattito politico da numerosi anni non è mai stato possibile anche solo ipotizzare un sistema organico e coerente in grado di soddisfare i principi sottesi al giusto processo e, quindi, all’oralità, all’immediatezza ed alla concentrazione del giudizio penale senza che ciò si traducesse in tempi irragionevoli, disfunzioni e disequilibri. Già all’indomani dell’entrata in vigore del sistema accusatorio si sono alternati interventi della Corte Costituzionale ed “aggiustamenti” del legislatore che hanno svilito e destrutturato l’intero impianto del codice di procedura penale del 1989.

Il fenomeno della smaterializzazione attraverso la via tecnologica  consentirebbe un architettura del processo dove al massimo l’Aula è riservata all’istruttoria con un deciso “taglio” a tutti quei momenti processuali spesso, e contrariamente al vero, ridotti a pretesi  inutili formalismi: la convalida d’arresto o fermo, le camere di consiglio in materia cautelare, l’udienza preliminare, il giudizio abbreviato “secco, l’udienza di opposizione all’archiviazione.

Il terreno è, per così dire, fertile e già contaminato da prassi squilibrate che renderebbero l’introduzione di simili, devastanti, meccanismi come necessari se non “inevitabili”. Si tratta di una conclusione che trova ragione anche da una visione d’insieme della c.d. quotidianità dell’attività giudiziaria. Nella stragrande maggioranza dei casi l’udienza di convalida – di fronte alla “serialità” che contraddistingue i fatti di microcriminalità, di piccolo spaccio sostanzialmente monopolizzato da migranti ridotti alla clandestinità e più in generale la  fenomenologia  della devianza di rilievo penale – risulta steroptipata da momenti standardizzati. Il ricorso alla custodia cautelare in carcere, ben lungi atteggiarsi quale  extrama ratio, è divenuta lo strumento di una sorte di anticipazione della pena (necessaria in ragione dei tempi del processo) o, al più, una misura quasi di carattere preventivo e sociale per attenuare gli effetti di fenomeni microcriminali ad alta diffusività. Ma la medesima standardizzazione caratterizza – magari per ragioni diverse – anche tutti quei momenti processuali prodromici al dibattimento. Proprio nelle ipotesi appena descritte l’udienza preliminare assume le sembianze di un atto formale quasi privo di rilevanza processuale e relegato ad un incombente poco più che burocratico. Già oggi l’imputato è radicalmente smaterializzato da goni soggettività. La narrazione stessa delle vicende personali e del proprio essere è stereotipata perché limitata dalla esigenze di quantità. Tutti questi momenti processuali prodromici al dibattimento sono contingentati dai tempi ristretti della celebrazione “seriale”

In questo quadro sottrarre a queste scansioni processuali oralità, immediatezza e concentrazione non pare poi essere chissà quale danno: forse che da remoto o de visu cambierebbe qualcosa?

Se fino ad oggi non vi è stata alcuna capacità a cogliere questo dramma (perché è un dramma la serialità e la standardizzazione del processo penale) il passaggio a burocratici momenti di cartolarizzazione o videoprocessi può ben essere paventata come soluzione ai cronici ritardi della giustizia.

Diritto penale e Coronavirus: cosa si rischia a non rispettare le regole?

In fondo non sono solo quelle appena esposte   le prassi distorte ormai accettate, assimilate e digerite. Si pensi all’uso , pressoché omogeneo per molti processi ed in particolare quelli più complessi, del c.d. “rinvio per finte repliche”. Una prassi, appunto necessaria e non evitabile, allorché il Giudice deve gestire 20 udienze a ruolo in una giornata e non può certo dedicare delle ore alla Camera di Consiglio. Ma questo non è il processo penale e nemmeno il giusto processo che si caratterizzano per dei loro precisi “ingredienti”: l’oralità, l’immediatezza, la concentrazione e la pubblicità.

In questo quadro è, quindi, chiaro che ipotesi di  “udienze filtro de plano”, “udienze  di opposizione all’archiviazione con rito scritto” “udienze preliminari con opzione di rinuncia” sono  perfettamente consequenziali  a tutte le tipologie  di prassi distorte già indicate.

Mai come oggi l’Avvocatura è oggettivamente debole per affrontare unitariamente ed in maniera rigorosa il tema della difesa dei diritti ed ancora prima del giusto processo. Il numero eccessivo dei professionisti impedisce una selezione per effettive competenze e si sono formate  frammentazioni ed eterogeneità  in una gamma di “tiplogie” diverse di professionisti comprese  tra coloro che sono costretti a richiedere  un sussidio, sino a stringersi ad imbuto per arrivare ai c.d. Studio Boutique ed alle  Law Firm.

A ciò si devono aggiunger le pressioni esercitate da una parte della Magistratura:

«Dobbiamo fare una riflessione – dice ad esempio Paola d’Ovidio, segretario di Magistratura indipendente, pur concedendo che ci sono problemi per l’oralità del dibattimento – per capire quanto di buono, utile e deflattivo si può ricavare da questa esperienza». Anche la corrente Unicost sta ragionando sul futuro. «Le prime esperienze – scrivono – dimostrano che vi è una complessità nella gestione dell’udienza, che ne dilata non poco i tempi di preparazione e che si presta solo per la trattazione di un numero limitato di procedimenti, con pochi partecipanti, anche per la difficoltà di assicurare la contestuale visibilità. Si tratta di strumenti di emergenza e per l’emergenza».E un domani? La partecipazione a distanza potrebbe essere utile, secondo Unicost, quando deve intervenire in Aula un agente di polizia a distanza di anni, e magari facendo centinaia di chilometri. Oppure per evitare interrogatori di arrestati delegando al gip territoriale. «Un eccesso di oralità rischia di diventare un vuoto simulacro».[4]

Forse è proprio questo l’aspetto più inquietante che viene dai segnali che emergono dalla legislazione eccezionale – asseritamente transeunte – che pare voler tracciare un futuro oggettivamente pericoloso per i diritti.

Una prospettiva certamente più semplice di quella di un dibattito capace di raccogliere le reali necessità per riformare la giustizia ed assicurare i diritti primari ed irrinunciabili del giusto processo. Dibattito che dovrebbe avere come punto di partenze un adeguato investimento di risorse al quale affiancare una normativa di seria depenalizzazione pe riservare la risposta penale a quelle fattispecie che non possono trovare adeguata risposta in altri e più efficaci interventi dello Stato.

Le alternative al  processo penale nel “dopo” emergenza

Una effettiva “alternativa” alla gestione ed all’organizzazione del processo penale nella fase emergenziale era possibile fin dal momento in cui il legislatore si è trovato nella necessità di assicurare adeguatamente la salute e la sicurezza dei cittadini. E’ con altrettante certezza si deve affermare che anche per il futuro, a maggior ragione, sarà possibile adottare un approccio meno invasivo sulle regole e sui principi  del giusto processo

Non può essere messo in dubbio che la ratio dell’intervento risiedeva (e risiede) nel conseguimento di un preciso obiettivo: rallentare ed evitare il diffondersi dell’infezione epidemiologica. Ed è ovvio che il conseguimento di questo obiettivo determina un “rallentamento” fisiologico dell’attività giudiziaria con il correlativo, e bilanciato, sacrificio di quanto affermato dall’art. 24, comma I, Cost. Gli strumenti a disposizione del legislatore erano due: i) il fermo generalizzato dell’attività giudiziaria, fatte salve una serie di “urgenze” predeterminate ; oppure  ii) l’individuazione dei presidi di sicurezza sanitaria atti ad evitare il diffondersi dell’infezione nello svolgimento dell’attività giudiziaria, fatte pur sempre salvo quel limitato numero di “urgenza” pena la compromissione di esigenza realmente irrinunciabili

Il Governo ha scelto – commettendo un grave errore – la prima opzione. E’ stata operata una sorte di “presunzione iure et de iure” in virtù della quale la celebrazione di ogni processo e di ogni attività giudiziaria, fatta eccezione di quella urgente, era incompatibile con l’obiettivo di rallentare ed evitare il diffondersi dell’infezione epidemiologica o, comunque, inevitabile per raggiungere questo risultato. Questa presunzione è stata portata alle sue estreme conseguenze nelle ulteriori scelte operate per la gestione delle urgenze: la smaterializzazione delle parti processuali e, financo, dell’Aula.

 

All’evidenza questo significa declassare la Giustizia a ruolo di attività non essenziale e nemmeno paragonabile a quella delle edicole, dei tabaccai o dei supermercati. Idea che già è stata definita “suicida”[5]

La seconda opzione – scarsamente praticata anche nei Protocolli Distrettuali  – escludendo  il ricorso all’illogica “presunzione” lamentata – muove dalla individuazione dei presidi sanitari e di sicurezza adeguati, selezionando, caso per caso, le attività giudiziarie  che avrebbero potuto proseguire e quelle necessariamente soggette a sospensione. Certamente si sarebbero dovuto adottare criteri tecnico-organizzativi diversi in ogni Distretto, necessari per valutare gli standard di sicurezza irrinunicabili  in relazione alle dimensioni delle Aule, agli accessi in Tribunale, alle strutture degli Uffici Giudiziari e così via. Ma con altrettanta certezza si può affermare che, in questo secondo caso, lo “stress” dei principi costituzionali che sovraordinano gli esercizi dei diritti protetti dalla Carta non sarebbe giunto alla “rottura” come oggi non si può, ormai, che constatare. Soluzione quest’ultima adottata in altri Paesi dell’Unione Europea , ad esempio la Germania, dove a fronte di una legislazione che ha previsto ipotesi di sospensione – in prevalenza su istanze delle parti e non ex officio – sono state realizzate strutture di protezione tali da garantire la sicurezza di tutti gli operatori.

Volume consigliato

Note

[1] Tra le prime analisi cfr.  “La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi” di Ilenia Massa Pinto, in Questione Giustizia http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-03-2020.php

[2] Sul punto cfr. Fuori dai denti: sul processo da remoto. Il bivio della giustizia penale alla prova della pandemia

di Valerio Spigarelli, in Questione Giustizia, http://questionegiustizia.it/articolo/fuori-dai-denti-sul-processo-da-remoto-il-bivio-della-giustizia-penale-alla-prova-della-pandemia_28-04-2020.php

[3] Sul punto cfr. 25 Aprile e stato d’eccezione, DI Paolo Borgna in Questione Giustizia http://www.questionegiustizia.it/articolo/25-aprile-e-stato-d-eccezione_25-04-2020.php Afferma l’autore: Si potrebbero forse rassicurare gli avversari del processo da remoto dicendo che, certamente, la stragrande maggioranza dei giudici italiani non ama celebrare processi davanti a un video ma preferisce farlo in un’aula di Tribunale, avendo l’imputato di fronte e seguendo senza mediazioni tecnologiche la dialettica delle parti. Osservazione più che giusta.

 

Si potrebbe anche, più cinicamente, rispondere alle preoccupazioni ricordate, rilevando che l’attuazione pratica di questo processo dematerializzato sarà molto difficile. Basti ricordare le condizioni necessarie a celebrare il processo da remoto, elencate da Giuseppe Santalucia: contestuale effettiva reciproca visibilità delle persone presenti nei vari luoghi con possibilità effettiva di udire quanto viene detto; anche quando vi sia una pluralità di collegamenti da luoghi remoti, in modo che tutti siano messi nella condizione di vedere e udire gli altri. Consentire al difensore ed al suo sostituto di essere presenti nel luogo remoto e in quello ove opera il giudice ponendoli nelle condizioni di consultarsi con l’imputato per mezzo di strumenti tecnici idonei. Rendere possibile – stante l’equiparazione del luogo remoto a quello d’aula d’udienza – che il giudice eserciti, anche da remoto, i poteri di direzione e disciplina dell’udienza. Per chi abbia una sia pur minima esperienza di udienze con collegamento da remoto dell’imputato e dei continui problemi tecnici che accompagnano tali collegamenti (problemi che, in presenza di più collegamenti di diversi soggetti, saranno moltiplicati), è sufficiente ricordare questa elencazione di precetti operativi per scommettere, senza grande rischio, sul fatto che questo comma 12 bis è la classica “norma manifesto” che in pratica troverà difficilissima attuazione (braccialetto elettronico docet). Ma è assai magra soddisfazione: non vogliamo essere costretti a sperare che il giusto processo debba fondarsi sulla inefficienza dello Stato!

[4] [4] Francesco Grignetti, Udienze video fino a giugno. La Consulta dà il via libera, http://anglotedesco.blogspot.com/2020/04/udienze-video-fino-giugnola-consulta-da.html

[5]  La Giustizia in quarantena di Maria Giuliana Civinini, in Questione Giustizia,

http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-in-quarantena_31-03-2020.php . La Presidente del Tribunale di Pisa ha osservato: Dobbiamo ora porci una domanda: la Giustizia può essere messa in quarantena? Si può affrontare una crisi umanitaria – con la radicale compressione delle libertà costituzionali cui stiamo assistendo – senza giustizia?

Mi dichiaro subito: la mia risposta è no. Nelle situazioni di emergenza le persone vulnerabili lo diventano ancora di più: disagio abitativo, lavorativo, psicologico, sanitario, scolastico si esasperano e l’età avanzata diviene fattore di rischio. Pur nell’ammirevole sforzo del decreto “Curaitalia”, le piccole imprese, gli artigiani, i professionisti rischiano la disfatta economica. Nel chiuso delle case, la violenza domestica germina come l’erba cattiva[1]. La convivenza civile è minacciata. Non c’è civiltà senza giustizia. Non c’è democrazia senza giustizia. Lo dico con profondo rispetto per chi, negli uffici giudiziari, si è ammalato, è mancato, rischia di ammalarsi: se possono stare aperti il tabaccaio e il giornalaio, se i corrieri continuano a trasportare beni di consumo acquistati online nei pomeriggi di noia, se le forze di polizia e il personale dei luoghi di detenzione continuano a fare il loro dovere, se i supermercati sono aperti, deve essere aperta (con le cautele necessarie) anche la Giustizia.

Vecchio Maurizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento