Il processo arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Seconda parte)

Redazione 25/02/20
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di Ilaria Lombardini*

*Assegnista di Ricerca in Diritto Processuale civile presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -PhD

Sommario

2.5. La procedura arbitrale nei contratti pubblici

3. Considerazioni conclusive

2.5. La procedura arbitrale nei contratti pubblici

Nel vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le disposizioni che disciplinano la procedura arbitrale non sono numerose. Diversamente dal passato – v., per esempio, il decreto interministeriale del 2 dicembre 2000 n. 398, Regolamento recante le norme di procedura del giudizio[1], in cui la procedura arbitrale era dettagliata in modo molto articolato – nessun regolamento procedurale è stato ancora emanato.

La disposizione “chiave” per la procedura è l’art. 209, comma 10, c.c.p., che rinvia per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati nel Codice dei contratti pubblici alle disposizioni previste per l’arbitrato ad hoc o di diritto comune disciplinato nel Codice di procedura civile; ne deriva che nel Codice dei contratti pubblici sono indicate solo le disposizioni integrative di quest’ultimo.

In questi anni la Camera arbitrale per i contratti pubblici ha pubblicato dei Comunicati che mirano a completare le previsioni degli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) in materia di arbitrato (e che sono disponibili sul sito dell’ANAC).

Di recente, la questione della necessità di un “Regolamento” è tornata di attualità, in quanto, la legge di conversione del cd. “Decreto sblocca cantieri” (L. 14 giugno 2019, n. 55), che ha introdotto il Collegio tecnico consultivo[2], ha previsto la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici (Linee guida redatte dall’ANAC e decreti ministeriali), con un unico Regolamento, che, come è avvenuto per i precedenti codici dei lavori pubblici, dovrebbe contenere anche norme più dettagliate riguardo alla procedura nell’arbitrato nei contratti pubblici.

Prendiamo ora rapidamente in esame le regole di procedura presenti negli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti pubblici, che sono state espressamente dettate dal legislatore[3].

Un rilievo significativo assume la sede dell’arbitrato.

Secondo l’art. 209, comma 9, le parti possono fissare la sede del collegio arbitrale nelle città in cui si trovano le sezioni regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici. In mancanza di una scelta, oppure se non vi è accordo fra le parti, la sede dell’arbitrato sarà obbligatoriamente fissata presso la sede della Camera arbitrale per i contratti pubblici, dunque a Roma. La scelta del legislatore comporta numerose conseguenze.

Come noto, infatti, la sede dell’arbitrato rileva in particolare per individuare il giudice competente per la nomina dell’arbitro di parte in caso di inerzia della parte exart. 810, comma 2, c.p.c.; per la sostituzione dell’arbitro exart. 811 c.p.c.; per il deposito del lodo ai sensi dell’art. 825 c.p.c., e, soprattutto per l’impugnazione del lodo ex artt. 828 ss. c.p.c.[4].

Inoltre l’insediamento a Roma della controversia presso la Camera arbitrale comporta la conseguente esclusione di altre sedi, distribuite invece sul territorio, e dunque più vicine ai luoghi della causa[5].

Le regole di procedura specifiche espressamente indicate nel Codice dei contratti pubblici, come si è detto, non sono numerose.

E’ stabilito che ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza (art. 209, comma 4) e che, al fine della nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Contestualmente alla nomina del presidente, la Camera arbitrale per i contratti pubblici comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC (art. 209, comma 8).

I terminiche gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati (art. 209, comma 11).

Inoltre, la disposizione concernente le prove, è molto sintetica: con riguardo agli strumenti istruttori utilizzabili, l’art. 209, comma 10, c.c.p. sancisce che tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile sono ammissibili, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

Le disposizioni concernenti il lodo arbitrale riprendono i principi generali del Codice di procedura civile, ma con delle particolarità che conviene segnalare (art. 209, commi 12-15, Codice dei contratti pubblici). Il lodo si considera pronunciato nel momento in cui è apposta la sua ultima sottoscrizione, e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici (comma 12)[6].

Solo successivamente il lodo è depositato presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del Codice di procedura civile. Secondo l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Relazione annuale 2015, 240 ss.) la ratio della disposizione è “non soltanto nel riconoscimento del servizio reso a tutti i soggetti coinvolti nelle controversie, ma anche nella funzione che il deposito riveste sotto il profilo della pubblicità e della trasparenza dei dati riferibili alla giustizia arbitrale e del relativo controllo”. Ne consegue che il deposito presso la Camera arbitrale è una condizione necessaria affinché il lodo produca i suoi effetti[7].

Conviene anche ricordare che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici è effettuato, a cura del collegio arbitrale, “in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC[8]. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile” (comma 13).

Per quanto concerne i mezzi di impugnazione, l’art. 209, comma 14, c.c.p., stabilisce che “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”. Il termine previsto per l’impugnazione del lodo arbitrale è di novanta giorni dalla notificazione del medesimo; l’impugnazione non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale (comma 14). In questo medesimo articolo 209, comma 15, conviene infine sottolineare la volontà del legislatore di limitare le ipotesi nelle quali la sospensione dell’esecuzione del lodo arbitrale può essere chiesta: soltanto per motivi “gravi” e “fondati”. Inoltre, “quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza si pronuncia a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti”).

Alle spese di arbitrato il Codice dei contratti pubblici dedica ben sei commi, i commi 16-21 dell’art. 209 c.c.p., con l’obiettivo di rendere prevedibile il costo della procedura e di prevenire così gli eccessi di spese che hanno, in passato, caratterizzato gli arbitrati in materia di lavori pubblici[9]. Innanzi tutto conviene notare che è la Camera arbitrale per i contratti pubblici che, secondo il comma 16, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[10].

Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo (comma 17).

E’ ancora la Camera arbitrale che provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta (comma 18)[11].

La norma di chiusura del capitolo spese arbitrali, il comma 21, stabilisce che le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro (avendo già previsto al comma 20 che il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento).

Dunque, con riguardo alle disposizioni sulle spese è opportuno rimarcare che, al fine di prevenire eventuali episodi di corruzione o, comunque, di scarsa trasparenza, gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono versati direttamente alla Autorità nazionale anticorruzione, ANAC (comma 19), e che non è il collegio arbitrale nel lodo a decidere sulla determinazione degli onorari, poiché questa dipende interamente dalla Camera arbitrale, secondo parametri, come si è detto, fissati dalla legge.

(1) In Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 4 gennaio 2001.

(2) Il Collegio consultivo tecnico è stato introdotto dall’art. 1 commi da 11 a 14 del cd. “Decreto sblocca cantieri”: decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la l. di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. (Gazz. Uff. – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019). Allo scopo di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti potranno convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso (comma 11). Ma il Collegio tecnico consultivo opererà solo “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″. In argomento v. I. Lombardini, Il difficile presente dell’arbitrato nei contratti pubblici e l’introduzione di altri nuovi rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: il collegio consultivo tecnico (ex art. 1, commi 11-14 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la l. di conversione 14 giugno 2019, n. 55), in Riv. arb. 4/2019, p. 827 ss.

(3) Per una trattazione più ampia si rinvia a I. Lombardini, L’arbitrato nel nuovo “codice dei contratti pubblici” (d.lgs. n. 50 del 2016), (Parte seconda), cit., pp. 713-727.

(4) Dato che la fissazione della sede dell’arbitrato è devoluta alle parti, ma che, qualora non venga raggiunto un accordo, o non vi sia alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, la sede è determinata ex lege presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici, è sufficiente che l’amministrazione non raggiunga l’accordo perché la sede divenga quella della Camera arbitrale per i contratti pubblici: Roma, con l’ulteriore conseguenza di attrarre la competenza per i giudizi di impugnazione presso un’unica corte d’appello: quella di Roma. Si v. C. Punzi, L’arbitrato per la risoluzione delle controversie negli appalti di opere pubbliche, in L’appalto fra pubblico e privato, Quaderno n. 4, Riv. trim. dir. proc. civ. , Milano, 2001, p. 108. I. Lombardini, L’arbitrato nel “Nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016), (Parte seconda), cit., p. 718 s.

(5) P. Biavati, Gli arbitrati nei lavori pubblici: la procedura, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, p. 34; v. anche F. P. Luiso, La camera arbitrale, cit., p. 419.

(6) Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia, da versare direttamente all’ANAC.

(7) Ci si è chiesti se il giudice, chiamato a conferire esecutività al lodo, abbia il poter di vagliare se quest’ultimo, in quanto sottoposto alle norme del Codice dei contratti pubblici, sia o meno stato depositato presso la Camera arbitrale affinché esso acquisti i suoi effetti tipici. Dal combinato disposto degli artt. 209, comma 13, Codice dei contratti pubblici ed art. 825 c.p.c. non si evince una risposta univoca e incontroversa (v. I. Lombardini, L’arbitrato nel nuovo “codice dei contratti pubblici” (d.lgs. n. 50 del 2016), (Parte seconda), cit., p. 720 s.).

(8) Con la Delibera ANAC n. 48 del 30 gennaio 2019 (in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 39 del 15-02-2019) sono state specificate le caratteristiche di formazione e trasmissione del lodo arbitrale in originale digitale e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, precisando altresì la permanenza della possibilità di trasmissione del lodo nelle forme attualmente vigenti (v. la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cap. 15.3.3, p. 332).

(9) C. Giovannucci Orlandi, L’arbitrage en matière de travaux publics en Italie, in Rev. arb. 2001 p. 494.

(10) Al fine di contenere le spese, sono vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. “Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l’articolo 216, comma 22″. Ma, attualmente, il Decreto MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del 31 gennaio 2018 ha posto fine al regime di diritto transitorio disposto sul punto dei compensi dei collegi arbitralidal Codice, basato sulla permanenza in essere della disciplina contenuta nel d.m. 398/2000, concernente ladeterminazione di parametri e limiti. Al suddetto decreto (aggiornabile con cadenza triennale come da previsione di legge) la Camera arbitrale ha dato immediata attuazione successivamente alla sua entrata in vigore (aprile 2018). Per maggiori dettagli sulla ricomposizione dei limiti alla quantificazione dei compensi arbitrali, “cruciale per la economicità delle procedure arbitrali, e che avrebbero potuto minare la certezza, prevedibilità e credibilità complessiva del sistema”, quali: – rimodulazione del compenso minimo e massimo stabilito con riferimento a ciascun scaglione, fermo restando il limite assoluto di 100.000 euro stabilito dal Codice, senza correttivi in aumento previsti invece nel decreto 398/2000; – predeterminazione, all’interno del compenso complessivamente spettante al collegio arbitrale, del criterio di riparto, tra il presidente e gli altri componenti, v. la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cap. 15.3.2., p. 330 ss.).

(11) Per quanto concerne i compensi per i consulenti tecnici d’ufficio, la normativa attualmente vigente sul punto (ancora l’art. 209, comma 18, del d.lgs. 50/2016), confermando la disciplina precedente, dispone il rinvio agli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e alla misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.

3. Considerazioni conclusive

Dopo questa breve analisi della attuale regolamentazione dell’arbitrato nei contratti pubblici conviene compiere alcune riflessioni conclusive. Innanzi tutto occorre purtroppo registrare lo scarso utilizzo l’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione dei contratti pubblici, riflesso della questione più generale della limitata diffusione tanto degli arbitrati ad hoc, quanto degli arbitrati amministrati in Italia[12].

Da un punto di vista più generale si può dire che se è sicuramente condivisibile lo sforzo di prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, incentivando la trasparenza e la correttezza delle procedure negli appalti pubblici nonché la funzione di controllo e monitoraggio svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sembra però eccessiva la diffidenza verso l’arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, espressa imponendo a pena di nullità l’obbligo di autorizzazione motivata da parte degli organi di governo della pubblica amministrazione per poter adire la via arbitrale (art. 1, comma 19, l. n. 190/2012, su cui v. la già citata recente pronuncia Corte cost. 20 febbraio-20 marzo 2019, n. 58).

Si tratta infatti di previsioni che da una parte frenano l’utilizzo dell’arbitrato in materia di contratti pubblici, dall’altra si pongono in netta controtendenza con la scelta di valorizzare l’istituto arbitrale compiuta dal legislatore nel più ampio ambito delle controversie con la pubblica amministrazione, scelta effettuata nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 132/2014,convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 162/2014, concernente, come noto, i cosiddetti arbitrati di prosecuzione (o la translatio in arbitrato), in cui viene previsto per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro “nel caso in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta”. Il favor per la scelta arbitrale, espresso nella sopra citata norma, è palese, ove si rifletta sul fatto che alla pubblica amministrazione è accollato l’onere di rifiutare per iscritto la proposta di arbitrato, per cui il meccanismo di silenzio-assenso appare volto a incentivare il ricorso all’arbitrato (anche se per controversie di valore non particolarmente elevato)[13].

Occorre riconoscere che l’arbitrato in materia di contratti pubblici, come disciplinato dal Codice in vigore, non sembra in grado di rispondere efficacemente ai bisogni specifici del settore. Con riguardo alle criticità del processo arbitrale in materia di contratti pubblici, si lamenta soprattutto:

1) l’alto costo dei giudizi arbitrali anche in ragione dell’elevato tasso di soccombenza della pubblica amministrazione (con conseguenze inique e dannose per l’Erario), sulla base dell’asserita tesi che lo strumento arbitrale sarebbe strutturato e applicato al fine di favorire le imprese appaltatrici. A ben vedere, i probleminon sono ascrivibili tanto al ricorso alle vie arbitrali anziché al giudice, quanto piuttosto alle condotte delle stazioni appaltanti, anche nella fase esecutiva, degli appalti pubblici (es. sospensioni illegittime dei lavori, ritardi, sussistenza di andamenti anomali dei lavori, rallentamenti, mancati collaudi o ritardo nell’effettuazione delle operazioni di collaudo, applicazioni di penali illegittime, ecc.);

2) la durata dei procedimenti conclusi con il deposito del lodo presso la Camera arbitrale: nel 2018 si tratta in media di 459 giorni per gli arbitrati condotti secondo il rito amministrato e di 646 giorni per quelli condotti secondo il rito libero[14];

3) il rischio di corruzione (su cui v. infra in questo paragrafo).

Non si può negare la necessità indifferibile di prevenire e neutralizzare sia eventuali fenomeni di corruzione, che costituiscono (come anche recenti episodi hanno confermato) il vulnus a monte degli appalti pubblici, sia la necessità di evitare e controllare, a valle, aspetti di “opacità” nell’arbitrato in materia di opere pubbliche. Tuttavia, e malgrado le criticità sopra delineate, bisogna riconoscere che l’arbitrato- pur non essendo il rimedio per tutti i mali in materia di risoluzione delle controversie negli appalti di opere pubbliche – presenta molti vantaggi: è un istituto alternativo al processo civile in grado di consentire una più rapida ed efficiente risoluzione del contenzioso anche nei contratti inerenti a lavori servizi e forniture e per le pubbliche amministrazioni rappresenta un indubbio vantaggio il fatto di limitare sia le risorse assorbite nella gestione del contenzioso, sia i risvolti negativi che le lungaggini processuali possono avere sul completamento delle opere o l’erogazione dei servizi (a cui corrisponde peraltro un beneficio per le parti private in termini di celerità di riscossione dei crediti reclamati).

Certo, al fine di meglio garantire l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale, e, dunque, prevenire conflitti di interesse, sarebbe opportuno introdurre anche nel Codice dei contratti pubblici (e non solo prevederlo in un Comunicato della Camera arbitrale), l’obbligo di c.d. disclosureo dichiarazione di indipendenza, e sanzionarne la violazione. Alcuni passi in avanti su questo percorso sono stati compiuti: laddove ad esempio la l. n. 190/2012 e, in seguito, il d.lgs. n. 33/2013, e la l. n. 114/2014 (che ha convertito con modifiche il d.l. n. 90/2014) hanno introdotto obblighi di pubblicità e controllo/monitoraggio anche tramite l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per incentivare la trasparenza e la correttezza delle procedure in cui è parte una pubblica amministrazione, in una prospettiva non solo di razionalizzazione e contenimento dei costi inutili, ma anche di contrasto (prevenzione e repressione) del fenomeno della corruzione[15].

Con riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha previsto invece la stesura di un Regolamento in sostituzione delle Linee guida dell’ANAC (nel recente d.l. 18 aprile 2019, n. 32[16], coordinato con la l. di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”[17], al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche), e ha anticipato all’art. 1, comma 1, del suddetto “Decreto sblocca cantieri”, una “riforma complessiva del settore”. Le parole chiave che sembrano indicare la traiettoria di questa ennesima riforma sono: realizzazione (delle opere pubbliche), accelerazione, sburocratizzazione, efficienza.

Come è stato già precisato in questo scritto (v. supra 1), nel caso specifico dell’arbitrato negli appalti pubblici scarsa trasparenza e “opacità” nonché casi di corruzione per anni hanno inciso negativamente sull’utilizzo dell’istituto[18]. Attualmente però il potere di conferma degli arbitri designati dalle parti attribuito alla Camera arbitrale, che si aggiunge alla designazione e nomina del presidente del collegio ad opera della medesima Camera arbitrale, soddisfacendo l’esigenza di trasparenza (in virtù del d.lgs. 50/2016 nel settore dei contratti pubblici e, più in generale, del d.lgs. 97/2016 nella pubblica amministrazione) dovrebbe ridurre i fenomeni di maladministration.

Sempre al fine di realizzare la trasparenza (anche nell’arbitrato nei contratti pubblici), “uno dei pilastri per un’efficace azione di prevenzione della corruzione ma anche un principio entrato ormai a pieno titolo nella costituzione materiale del Paese”[19] la Camera arbitrale ha proseguito “nell’azione di diffusione, con puntuali forme di pubblicità e trasparenza, dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni (ivi compreso l’eventuale momento del contenzioso), per il rafforzamento delle finalità istituzionali di integrità e di legalità in settori che presentano più alti gradi di rischio di fenomeni corruttivi”[20].

Un elemento rilevantein questa direzioneè costituito dalla pubblicità sui “procedimenti arbitrali e relativi agenti” (che dovrebbe contribuire a prevenire o evidenziare eventuali conflitti di interesse), come stabilito già dalla legge di delega n. 11/2016, art. 1, lett. aaa), e dal successivo Codice dei contratti pubblici all’art. 210, comma 13, per cui la Camera arbitrale per i contratti pubblici (v. il Comunicato n. 1 del 19/01/2017) cura la Pubblicazione, nel sito internet dell’Anac, dei lodi arbitrali depositati presso la stessa Camera arbitrale per i contratti pubblici[21].

In particolare la Camera, dopo aver disposto, con il Comunicato n. 1 del 2017, oltre alla pubblicazione dei dati relativi agli arbitrati, anche la pubblicazione integrale dei testi dei lodi depositati nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza dei dati personali, ha disciplinato nel corso del 2018 le modalità necessarie per la pubblicazione, con decorrenza da gennaio 2019, previa opportuna revisione e informazione agli interessati, dell’albo degli arbitri; ciò al fine di perseguire un livello di trasparenza sempre più elevato con riguardo all’attività della Camera stessa[22].

Le finalità di progressiva informatizzazione dei processi e di “informazione giuridica” non possono che influire positivamente su trasparenza, imparzialità e integrità dei procedimenti arbitrali nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se non saranno la panacea di tutti i mali di cui soffre il settore degli appalti pubblici nel nostro Paese[23].

(12) V. la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cit., (cap. 15), 325 ss., spec. 238 s.: “L’arbitrato e le attività della Camera arbitrale”, con riguardo all’andamento delle attività della Camera arbitrale. Sulle prospettive di riforma dell’arbitrato in materia di contratti pubblici, v. gli Interventi e le Relazioni di autorevole dottrina in Corte Nazionale Arbitrale, Terzo rapporto annuale sull’arbitrato. Impugnazione e revisione del lodo arbitrale, in Arbitrare. Quaderni della Corte nazionale Arbitrale, cit., p. 1-149; v. anche I. Lombardini, Il difficile presente dell’arbitrato nei contratti pubblici e l’introduzione di altri nuovi rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: il collegio consultivo tecnico (ex art. 1, commi 11-14 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la l. di conversione 14 giugno 2019, n. 55), cit., p. 827 ss.

(13) Così D. Borghesi, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?, in www.judicium.it (5.12.2014), p. 3 s.; v. anche V. Vigoriti, Il trasferimento in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza? in www.judicium.it (1/10/2014), p. 1 ss.; L. Viola, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge di degiurisdizionalizzazione (l. 162/2014), in www.judicium.it (12.2.2015), p. 1 ss.; C. Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sull’equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, in Corr. giur., n. 10/2014, p. 1173 ss.; A. Briguglio, Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio, in www.giustiziacivile.com; A. Romano, Il trasferimento dinanzi ad arbitri delle cause civili pendenti ex art. 1 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 , in Riv. dir. proc., 2015, p. 474 ss.; S. Chiarloni, Minime riflessioni critiche su trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 221 ss.; M. Pilloni, L’”ultima” riforma della giustizia civile: la legge n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014 e gli interventi di degiurisdizionalizzazione per l’eliminazione dell’arretrato civile (Parte prima), in Studium Iuris, n. 7-8/2015, p. 755 ss.; F. Corsini, Il trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti, Relazione al Seminario: La “degiurisdizionalizzazione” per il recupero dell’efficienza del processo civile?, tenutosi a Modena il 16.01.2015; C. Punzi, Le nuove frontiere dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2015, p. 11 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, L’arbitrato lite pendente, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2015, p. 233 ss. V. già in precedenza la scelta di valorizzare l’istituto arbitrale espressa nella nota pronuncia Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223, su cui v. il commento di I. Lombardini, La parola alla Corte costituzionale (C. Cost. 19 luglio 2013, n. 223): nei rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria opera la piena translatio iudicii, in Studium Iuris, 5/2014, p. 519 ss.; C. Rasia, Giudice e arbitro nell’epoca delle riforme in cantiere, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2015, p. 299 ss.

(14) Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cit., (cap. 15.1), 325 ss. V. anche M. Clarich, Cantieri in ritardo e appalti bloccati, l’alibi delle sentenze, in Guida al dir., n. 47/2019, p. 10 s.

(15) V., ampliamente, sul tema dell’etica del processo in generale: Etica del processo e doveri delle parti. Atti del XXIX Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, tenutosi a Genova il 20-21 settembre 2013, Bologna, 2015, passim.

(16) In Gazz. Uff.– Serie generale – n. 92 del 18 aprile 2019.

(17) In Gazz. Uff. – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019.

(18) Si vis il mio, Quali nuove prospettive di riforma per l’arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici in Italia?, in Scritti in onore di Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, 2019, Tirant Lo Blanch, Brasil, p. 735 ss.; v. anche Marone, Favor arbitratus e arbitrato amministrato in materia di contratti pubblici, in Riv. arb., 2018, p. 1 ss.

(19) In questi termini v. Intervento del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione R. Cantone, che accompagna la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, in www.anticorruzione.it, 8; cfr. in argomento anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019.

(20) V. Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cit.,p.325 ss.

(21) In www.anticorruzione.it, v. anche sul tema D’angiolella, La nuova disciplina dell’arbitrato e degli altri strumenti alternativi per la soluzione delle controversie in materia di contratti pubblici: luci ed ombre, cit., p. 345 ss., spec. p. 378.Cfr. anche l’Audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, 1a Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 25 giugno 2019: Prime p>, diR. Cantone e F. Merloni,in www.anticorruzione.it.

(22) V.ancora la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cit.,325 ss.Sulla necessità di contemperare procedure chiare e trasparenti nella conduzione del procedimento arbitrale e nella rendicontazione delle spese, garantendo al contempo però la confidenzialità e la riservatezza v. Druetta, in Aa.Vv., Quinto rapporto annuale sull’arbitrato. L’impresa e il contenzioso: scegliere l’arbitrato, Atti del Convegno annuale organizzato dalla Corte Nazionale Arbitrale tenutosi a Roma il 19 giugno 2018, in Arbitrare, Quaderni della Corte Nazionale Arbitrale, cit., p. 66.

(23) Nella riscrittura della c.d. riforma complessiva del settore, prevista dal c.d. “Decreto Sblocca cantieri”,non va però dimenticato che “il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi”, Pertanto, l’auspicio è “quello di proseguire sulla strada intrapresa, evitando di rincorrere ricette banalizzanti, che sembrano perseguire l’obiettivo, non della condivisibile sburocratizzazione del sistema amministrativo, ma di una inaccettabile deregulation, già vista in opera nel Paese negli anni scorsi con risultati deleteri anche sul fronte della lotta alla corruzione” (così l’Intervento del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione R. Cantone, che accompagna la Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei Deputati, Roma, 6 giugno 2019, cit., rispettivamente p. 12 e p. 22).

Redazione

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