Il principio di territorialità in diritto penale

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Il principio di territorialità, in diritto penale, è uno dei principi giuridici che delimitano la sfera di applicazione territoriale della normativa penalistica.

I fondamenti normativi

Nell’ordinamento giuridico italiano, il principio, si estrinseca attraverso il dettato dell’articolo 6 del codice penale, rubricato “Reati commessi nel territorio dello Stato”, che al comma 1 recita:

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il principio di territorialità, si estrinseca con la possibilità di punire una determinata condotta criminosa purché, la stessa si verifichi nel territorio dello stato italiano.

Non rileva se il soggetto attivo del reato sia un cittadino italiano, uno straniero oppure un apolide.

I limiti di applicazione

L’articolo 6 del codice penale prosegue stabilendo che:

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è qui avvenuta interamente o in parte, oppure si è qui verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

In ossequio alla lettera della legge, il reato si considererà commesso all’interno del territorio della Repubblica Italiana se nei limiti territoriali dello stesso, si sia estrinsecata una parte della condotta criminosa che rappresenti, almeno, un momento essenziale del progetto criminoso stesso.

Largo dibattito di dottrina e giurisprudenza si è avuto in merito al reato continuato che per sua natura, non si accosterebbe bene a una simile estrinsecazione del principio in oggetto, da molti definita “ubiqua”, perché stringente e puntuale nella delimitazione della casistica di applicazione.

 

Sono previste delle deroghe all’applicazione del principio di territorialità negli articoli 7-10 del codice penale.

Una particolare importanza assume l’articolo  8, perché stabilisce l’applicabilità della legge penale   previa richiesta del Ministro della Giustizia, per i delitti politici e quelli comuni commessi per motivi politici.

L’articolo, esprimendo la nozione di “delit”, lo definisce come

ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino .

L’applicazione in Internet

Una caratteristica, importante di internet è la delocalizzazione la quale porta ad una moltiplicazione dell’azione nello spazio.

Quello che avviene nella rete non conosce confini territoriali, né in senso geografico né in senso giuridico, ed è condizionato da quella che si potrebbe definire acentricità delle comunicazioni elettroniche.

Il principio di territorialità (art. 6 comma 1 del codice penale) stabilisce l’applicabilità del diritto penale italiano entro i limiti del territorio dello Stato e per la sua applicazione è necessario definire il luogo nel quale è avvenuto il reato.

Individuare il luogo del reato  non è sempre facile quando l’autore dello stesso si serve di mezzi informatici e telematici per realizzare il crimine, vista la fulminea diffusione dei messaggi veicolati nella rete.

Il luogo dove si consumano i reati informatici, coincide raramente con un luogo o un territorio fisicamente identificabile, poiché la condotta si muove nel cyber spazio senza confini.

Il criterio dell’ubiquità si applica nell’ambito dei reati commessi in Internet.

La giurisdizione italiana può essere applicata quando le informazioni personali, che costituiscono l’oggetto del reato, nonostante siano state immesse in rete all’estero, transitino sui server collocati in Italia o quando sia avvenuta la memorizzazione e la duplicazione sugli stessi.

Il principio di ubiquità trova specifica applicazione in materia di diffamazione commessa attraverso internet.

Nell’applicazione del principio non esistono inconvenienti se chi compie il reato agisce in Italia attraverso un server installato sul territorio o anche all’estero, ma se ne riscontrano se il soggetto si trova all’estero e il server non è installato in Italia.

In relazione a questo si stabilisce che, in base al principio dell’ubiquità, il giudice italiano può riconoscere il fatto come costituente reato, sia se la condotta si sia verificata sul territorio nazionale, sia se un cammino del crimine iniziato all’estero si sia concluso con un evento realizzato in Italia.

La dottrina tedesca

La dottrina tedesca, un relazione ai reati commessi attraverso la diffusione di immagini o di informazioni diffamanti, ha elaborato la teoria della presenza virtuale mettendo in relazione la presenza fisica con la presenza in internet, secondo la quale l’utente web, che ha immesso delle informazioni nella rete, sarebbe virtualmente presente in quei Paesi del mondo nei quali sia possibile leggere le sue informazioni personali.

Da questo deriva che il reato viene considerato commesso in contemporanea nei Paesi collegati alla rete e, di conseguenza, ogni ordinamento che consideri reato una determinata azione, procederebbe come se il reato fosse commesso all’interno del suo territorio.

Nell’ambito del diritto internazionale il principio di stretta territorialità sembra destinato a cedere il posto al principio di ultraterritorialità e al principio di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.

Il concetto di “territorio”

Ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto, si considera territorio dello stato italiano:

il territorio della Repubblica, le navi, gli aeromobili, il mare costiero entro 12 miglia marine, lo spazio aereo sino all’ultratmosfera, il sottosuolo sino a dove i macchinari consentono di arrivare.

Sono eccezioni al principio di territorialità le acque internazionali, che godono del principio di extra-territorialità perché non appartengono a nessuna nazione, ed è possibile lo stesso, in base alla Convenzione di Montego Bay, compiere arresti se si compiano in esse reati perseguibili penalmente

La disciplina francese

Gli articoli 113-1 e 133-5 espongono il principio di territorialità in relazione al principio della bandiera, la definizione del territorio, il concorso di persone nel reato.

All’articolo 113-6 la legge penale francese è applicabile ai crimini commessi da un cittadino francese all’estero.

Il  comma 2 è applicabile ai delitti commessi dai francesi all’estero, purché il fatto sia considerato reato nel Codice Penale in Francia.

Il  comma 3 si applica la legge francese ai soggetti che abbiano acquisito la nazionalità francese dopo che il fatto viene loro imputato.

Il perseguimento del delitto viene esercitato su richiesta al Pubblico Ministero, preceduta da una querela della vittima.

In relazione agli abusi sessuali sui minori di 15 anni, il Pubblico Ministero può procedere senza querela.

All’articolo 113-10 la legge penale francese si applica ai crimini e delitti qualificabili come attentato agli interessi fondamentali della Nazione,falsificazione e contraffazione dei sigilli dello Stato, ogni crimine o delitto commesso contro agenti o locali diplomatici.

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