Il principio di relatività contrattuale e il contratto a favore di terzi

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L’art. 1372 comma II del codice civile sancisce che “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” in armonia con l’antico brocardo latino in virtù del quale res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest.

Il principio di relatività degli effetti del contratto, dunque, si pone quale fondamentale cardine della normativa contrattualistica del nostro codice[1].

Tale principio è richiamato, inoltre, anche dall’art. 1321 c.c., secondo il quale il contratto costituisce l’accordo tra due o più parti per “costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

 

La nozione di terzo, il principio di relatività e gli orientamenti recenti

 

Tradizionalmente, si indica con il termine “terzo” il soggetto che non è né parte in senso formale né parte in senso sostanziale. Tale definizione, tuttavia, deve essere ampliata poiché non tiene conto di categorie di soggetti che hanno un legame con una delle parti contrattuali come, a titolo di esempio, il creditore che esercita l’azione surrogatoria ex art. 2900 del codice civile[2].

Pertanto, il terzo deve essere definito come colui che è estraneo sia al contratto sia al rapporto giuridico che le parti hanno costituito, regolato o estinto.

Secondo la rigida impostazione tradizionale, dunque, gli effetti del contratto non possono né giovare né pregiudicare i terzi. Tale orientamento si fondava, segnatamente, sull’assunto che le norme regolanti le ipotesi in cui il contratto spiega i propri effetti anche nei confronti dei terzi fossero di carattere eccezionale.

Tuttavia, la dottrina più recente, tramite una interpretazione dell’art. 1372 comma II c.c. in combinato con l’art. 1411 c.c. – regolante il contratto a favore del terzo – ha innalzato tale ultimo istituto a figura generale[3].

In particolare, da tale ultima interpretazione, risulterebbe che gli effetti del contratto pregiudizievoli per il terzo rimarrebbero inestensibili nei suoi confronti, mentre gli effetti positivi spiegherebbero effetti nella sua sfera giuridica (c.d. positività relativa).

Da ciò ne deriverebbe che il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, salvo che questi non siano positivi[4].

L’interesse dello stipulante quale presupposto fondamentale e elemento di distinguo del contratto di cui all’art. 1411 c.c.

Pertanto, il principio di relatività contrattuale non esclude che i contraenti possano attribuire diritti ad un terzo. In linea con tale affermazione, l’art. 1411 c.c. afferma che “è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”.

Dall’analisi della norma l’interesse dello stipulante risulta essere un presupposto necessitato.

Infatti, qualora l’interesse dovesse essere illecito, il contratto continuerebbe a spiegare i propri effetti tra lo stipulante e il promittente, mentre verrebbe meno la clausola “a favore del terzo”[5].

Da ciò ne discende che il terzo non diviene parte contrattuale[6].

Tale caratteristica consente di distinguere l’istituto di cui all’art. 1411 c.c. da quelli previsti dagli artt. 1401 e 1406 c.c., relativi, rispettivamente, al contratto con riserva di nomina e alla cessione del contratto nei quali il soggetto nominato o colui che si sostituisce al cedente divengono parti del contratto stesso[7].

Inoltre, in virtù del necessario interesse dello stipulante, può distinguersi altresì il contratto a favore del terzo dalla rappresentanza. Difatti, nel caso in cui il contratto venisse concluso in nome altrui, tutti gli effetti da esso derivanti si riverserebbero in capo al rappresentato soggiacendo ad un suo interesse, di converso, nel contratto a favore del terzo, lo stipulante agisce in nome proprio e per un proprio interesse rimanendo, pertanto, parte contrattuale[8].

L’instabilità del diritto acquisito

Il comma II dell’art. 1411 c.c. sancisce che “salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare“.

Orbene, il terzo acquista il diritto sin da subito, ma tale diritto risulta instabile poiché il terzo potrebbe dichiarare di non volerne profittare ovvero, fino al momento della dichiarazione di volerne profittare, lo stipulante potrebbe decidere di revocare o modificare la stipulazione[9].

La applicabilità dello schema contrattuale di cui all’art. 1411 c.c. ai contratti ad efficacia reale

Relativamente al contratto a favore del terzo, inoltre, è sorta la problematica riguardante la possibile applicazione di tale schema contrattuale al contratto ad efficacia reale. In particolare, l’art. 1376 c.c. – rubricato “contratto con effetti reali” – enuncia il principio consensualistico, in base al quale “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento (…) di una cosa determinata” la proprietà o altro diritto reale si trasferisce con il mero consenso. La dottrina più attenta ha osservato come con il trasferimento del diritto sorgano anche ulteriori oneri (fiscali, gestionali, ecc.), i quali producono un effetto sfavorevole nei confronti del terzo[10].

Tuttavia, la giurisprudenza[11] ha sancito l’applicabilità dello schema di cui all’art. 1411 c.c. al contratto ad efficacia reale. Difatti, la Suprema Corte, pur confermando che il principio di relatività non permette il dispiego di effetti negativi nella sfera giuridica del terzo, in tal caso ritiene ammissibili tali effetti poiché si tratterebbe di effetti indiretti e consequenziali all’acquisto positivo di un diritto reale. A sostegno di tale tesi, inoltre, la giurisprudenza ricollega anche la possibilità data al terzo di effettuare una dichiarazione di non volerne profittare.

La realizzazione di una liberalità e la causa donandi

In relazione all’interesse dello stipulante, indubbiamente, spesso lo schema del contratto a favore del terzo è utilizzato per compiere una liberalità.

In tal caso, occorre comprendere se tale contratto possa rientrare nella disciplina di cui all’art. 809 del codice civile, rubricato “norme sulla donazione applicabili ad altri atti di liberalità”. In caso positivo, pertanto, risulterebbero applicabili le norme relative alla revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza dei figli, nonché quelle relative all’azione di riduzione.

La dottrina minoritaria ritiene che si tratti di una donazione diretta tra promittente e terzo realizzata tramite un negozio differente rispetto a quello della donazione e ritiene applicabili, pertanto, le singole norme disciplinanti la donazione diretta[12].

La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che si debba tener conto dell’effettivo interesse dello stipulante, dovendosi distinguere se la causa del contratto sia una causa solvendi ovvero donandi.

Pertanto, nel caso in cui si dovesse riscontrare una causa donandi, allora si tratterebbe di una donazione indiretta[13]e sarebbe applicabile l’art. 809 del codice civile.

Il rapporto con il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo

Nel nostro ordinamento, inoltre, vi sono alcune fattispecie tipiche che presentano una struttura riconducibile al contratto a favore del terzo, comportando altresì la deviazione degli effetti contrattuali nel patrimonio di un soggetto-terzo al rapporto principale[14]

In particolare, l’art. 1920 c.c. disciplina il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo. In tal caso, il terzo acquista il diritto iure proprio e come conseguenza della stipulazione del contratto da parte dell’assicurato. Non acquistando il diritto iure successionis, questo non rientrerà nella massa ereditaria[15].

Occorre comprendere se il contratto di cui all’art. 1920 c.c. possa essere considerato una donazione indiretta. L’orientamento maggioritario ritiene che l’indennità pagata all’assicurato non possa essere ritenuta una donazione indiretta, mentre si esprime favorevolmente in tal senso per quel che riguarda il premio pagato dall’assicurato (o contraente), il quale risulterà soggetto alle norme di cui all’art. 809 del codice civile.

Il rapporto con l’istituto dell’accollo

Altra figura assimilabile al contratto a favore di terzo è l’accollo esterno (art. 1273 c.c.).

Occorre preliminarmente chiarire che l’accollo interno, invece, non è assimilabile alla figura di cui all’art. 1411 c.c.. Difatti, in tal caso, le parti non intendono attribuire diritti al creditore verso l’accollante. Il creditore, pertanto, non viene a conoscenza dell’accollo.

In relazione all’accollo esterno, invece, ai sensi dell’art. 1273 c.c. “se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.

In tal caso, a differenza dell’accollo interno, sia l’accollante che l’accollatario intendono conferire al creditore il diritto di pretendere l’adempimento del proprio credito direttamente[16].

Il creditore, tuttavia, può o meno aderire alla convenzione e, fino al momento dell’adesione, accollante e accollatario potranno modificare o revocare l’accordo.

Tale adesione, secondo l’orientamento maggioritario, corrisponde alla “dichiarazione di volerne profittare” prevista dall’art. 1411 c.c. e rende irrevocabile l’accollo.

Conclusione

In conclusione, alla luce di quanto sin qui analizzato si può certamente affermare che il principio di relatività degli effetti contrattuali sia fondamentale nel nostro ordinamento, al fine di evitare che effetti negativi si riversino nella sfera giuridica di un soggetto terzo che potrebbe essere altresì ignaro della stipulazione a suo sfavore. Tuttavia, si ritiene che l’apertura verso una generalizzazione della figura del contratto a favore di terzi e, più in generale, una relativizzazione del principio possa condurre a vantaggiosi risultati pratici. In particolare, la possibilità di dispiego dei soli effetti positivi nella sfera giuridica del terzo, in deroga al principio di relatività, attua maggiormente nella realtà sostanziale il principio di autonomia negoziale e consente di tutelare, d’altro canto, il terzo.

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Note

[1] Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano 2019, pagg. 614 e 615.

[2] Carbone, Caringella, I principi del diritto civile, Roma 2018, pagg. 181 e 182.

[3] Diener, Il contratto in generale, Milano 2015, pagg. 705 e 706.

[4] Carbone, Caringella, op. cit.

[5] Ivi, p. 184.

[6] Torrente, Schlesinger, op. cit., pag. 616

[7] Carbone, Caringella, op. cit., pag. 184.

[8] Torrente, Schlesinger, op. cit.

[9] Petteruti, Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 75/2002/T, pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, Milano, 2/2003, p. 586.

[10] Carbone, Caringella, op. cit., pag. 185.

[11] Cass. Civ. 2003/18321.

[12] Caredda, Le liberalità diverse dalla donazione, Giappichelli, Torino, 1996, p. 127.

[13] Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 956.

[14] Torrente, Schlesinger, op. cit.

[15] Cass. Civ., sez. I, 1996/4484.

[16] Bianca, Diritto civile. Vol 4: l’obbligazione, Giuffrè, pagg. 677-678.

Dott. D’Ausilio Antonio

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