Il principio della pubblicità delle sedute della commissione preposta alla scelta del contraente dell’amministrazione è inderogabile in ogni tipo di gara con riguardo alla fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione presentat

Lazzini Sonia 16/02/06
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La mancata pubblicit? delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare un?effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parit? di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell?interesse pubblico all?imparzialit? dell’azione amministrativa.

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3166 del 16 giugno 2005 ci offre un importante insegnamento in tema di principio di pubblicit? delle sedute di una gara.

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Affermano infatti i giudici di Palazzo Spada che:

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< Al fine di chiarire esattamente la portata del principio, la decisione ha correttamente distinto le ?procedure di aggiudicazione automatica? dalle altre che, invece, postulano una preventiva ed articolata valutazione tecnico-discrezionale delle offerte pervenute onde scegliere quella pi? vantaggiosa per l’amministrazione: mentre per il primo genere di procedure la pubblicit? delle sedute della commissione va sempre assicurata, non altrettanto avviene negli altri casi (appalto concorso e licitazione privata ) in cui, una volta esaurite le fasi preliminari di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, la commissione giudicatrice sia chiamata a compiere delle valutazioni tecnico-discrezionali, di natura comparativa, sulla qualit? delle offerte ricevute>

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inoltre:

< ? difficilmente revocabile in dubbio che l?interpretazione del dato normativo propugnata dalla Sezione (e condivisa anche dal Giudice contabile; si veda, tra le altre, Corte dei conti, sez. contr. St., 9.12.1999, n. 108, secondo cui, onde stabilire la necessit? o meno di rendere pubbliche le operazioni compiute in determinate fasi di un procedimento amministrativo finalizzato alla scelta di un contraente, occorre distinguere il momento inderogabile, costituito dall?apertura dei plichi contenenti le offerte, che ? operazione preliminare, rispetto alla diversa operazione costituita dalla valutazione delle offerte stesse che, invece, a certe condizioni, pu? svolgersi senza la presenza delle parti) ? a differenza del favor per la ?riservatezza? manifestato dagli appellanti – sia perfettamente coerente ed, anzi, accresca il valore cogente dei principi di pubblicit? e di trasparenza dell?azione amministrativa, costituenti due principi cardine dell?intero diritto comunitario degli appalti>

e quindi?

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< La pubblicit? delle sedute ? la principale manifestazione della trasparenza amministrativa, ma soprattutto rappresenta un?essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti e contribuisce a qualificare come ?giusto? e rispettoso della par condicio un procedimento di evidenza pubblica>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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