Il possesso della attestazione Soa in capo ad una impresa non impedisce né sostituisce l’accertamento e la valutazione dei requisiti morali, concernendo piuttosto il profilo di ordine tecnico, organizzativo ed economico della impresa.

Lazzini Sonia 01/12/05
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In sede di gara pubblica, quindi, la sanzione dell?incameramento della cauzione prevista dall?art. 10, comma 1, L.109/1994 ? applicabile per il dato formale dell?inadempimento rispetto ai doveri di lealt? nelle trattative.

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La decisione numero 2933 del 7 giugno 2005 emessa dal Consiglio di Stato, merita di essere segnalata per alcuni importanti principi in essa contenuti:

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???????? il possesso dei requisiti morali, pi? di quanto possa accadere per tutti gli altri, che difficilmente mutano in modo radicale nel periodo di validit? dell?attestazione Soa, ? invece soggetto ad eventi imprevedibili all?atto del rilascio di tale certificazione, che possono influire sull?affidabilit? morale dell?impresa e dei suoi dirigenti, e che sono tali da giustificare un duplice accertamento, all?atto del rilascio dell?attestazione ed al momento della partecipazione a ciascuna gara d?appalto

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???????? l?esclusione da una gara d?appalto derivante dall?assenza dei requisiti ex art. 75 d.P.R. n.554 del 1999 non costituisce una pena accessoria, un effetto penale della condanna od una sanzione amministrativa in s?, quanto piuttosto, una misura di natura eminentemente cautelare, diretta ad evitare la situazione di pericolo e d?allarme sociale che potrebbe discendere dalla stipulazione di contratti tra la stazione appaltante e soggetti che abbiano dimostrato la loro inettitudine organizzativa aziendale o la loro propensione a violare la legge penale o quelle a tutela di valori indisponibili od irrinunciabili

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???????? Il requisito della inesistenza di sentenze di condanna definitive o patteggiate, come ? stato chiarito dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1? marzo 2000, in coerenza con la definizione tradizionalmente assunta dalle norme nazionali e comunitarie, mira ad escludere dagli appalti il concorrente che si sia reso colpevole di comportamenti penalmente rilevanti per fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto

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In particolare in tema di funzione della cauzione provvisoria, ci ? utile sapere che:

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Prima della entrata in vigore della L.109/1994 la cauzione provvisoria serviva all?amministrazione a garanzia? dell?adempimento del solo aggiudicatario dell?obbligazione relativa alla sottoscrizione del contratto. Con l?articolo 10 della L.109/1994 la previsione relativa all?incameramento della cauzione provvisoria ? stata estesa anche ai partecipanti diversi dall?aggiudicatario, assumendo cos? una funzione di garanzia non della stipula del contratto, ma della seriet? e affidabilit? dell?offerta. La sanzione dell?incameramento della cauzione provvisoria ? quindi correlata alla violazione dell?obbligo di diligenza e di produzione documentale nelle trattative precontrattuali, che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell?offerta.

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La escussione della cauzione, il cui scopo ? liquidare in via forfetaria il danno subito dalla stazione appaltante per omessa stipulazione del contratto per fatto imputabile all?aggiudicatario provvisorio, riguarda non solo l?assenza della capacit? economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di questi, ma anche tutti i casi in cui abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abbia effettuato false dichiarazioni.

A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata decisione

Lazzini Sonia

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