Il “nuovo” soccorso istruttorio in caso di modifica dei requisiti di partecipazione

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Il TAR Campania delimita l’applicabilità del soccorso istruttorio siccome disciplinato dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016.

Con la sentenza n. 685 del 01/02/2017, il TAR Campania – Napoli ha stabilito che l’art. 83, comma 9, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non consente di sanare, con la procedura del soccorso istruttorio, errori contenuti nella domanda di partecipazione alla gara, modificando un elemento afferente ad un requisito di partecipazione in realtà non posseduto dal concorrente entro il termine di scadenza dell’offerta.

Nel caso che ci occupa, la Stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di affidamento l’operatore economico ricorrente in quanto, in relazione ad una gara indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, quest’ultimo aveva, in un primo momento, attestato di avere una convenzione con un impianto di trattamento autorizzato presso cui poter smaltire tutti i rifiuti raccolti, salvo poi, in sede di integrazione della documentazione inerente il suddetto impianto, produrre le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti aventi determinati codici CER di altri due impianti di trattamento, non menzionati nell’originaria domanda di partecipazione.

A fronte di tale esclusione, la Società ricorrente ha eccepito che l’art. 83 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, da un lato, non sanziona con l’esclusione l’eventuale omissione della dichiarazione e, dall’altro, ammette – anzi – la possibilità di sanare la mancanza di “qualsiasi elemento formale”, consentendo quindi l’invio successivo di attestazioni originariamente assenti.

Orbene, se per un verso l’art. 83 del nuovo Codice dei Contratti dispone, al comma 9, che “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica“, per altro verso, l’operatore economico escluso ha, ad avviso del TAR, modificato un elemento afferente ad un requisito di partecipazione alla gara, non posseduto entro il termine di scadenza dell’offerta, e ciò attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio.

Pertanto, il Collegio partenopeo ha evidenziato che “l’indicazione di due nuove piattaforme per il conferimento dei rifiuti, mai dichiarate né menzionate nella domanda di partecipazione è idonea a incidere sugli elementi attinenti proprio all’offerta, con conseguente vanificazione del canone generale della parità di trattamento e dell’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico, finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara, rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla lex specialis“.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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