Il nominativo del responsabile del procedimento nella procedura di riscossione dei tributi. L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 Febbraio 1993 alla luce dell’ ordinanza n. 377 – novembre 2007 della Corte costituzionale.

Scarica PDF Stampa
Con l’ordinanza n. 377 – novembre 2007, la Corte Costituzionale ha espresso il Suo orientamento in materia di diritti del contribuente, ritenendo che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» – fra l’altro – "il nominativo del responsabile del procedimento", in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione;
A tutela del contribuente, il quale ha diritto a far affidamento ad un Statuto che ne riconosce e garantisce i diritti, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vincola al suo rispetto anche gli enti preposti alla riscossione.
Pertanto, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 “ c.d. Statuto dei Contribuenti) deve applicarsi anche ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche.
La ratio del disposto costituzionale verte dunque nel senso che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.
A parere dello scrivente, lo stesso metro dovrebbe essere applicato per i creditori sostanziali, in merito ai verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S., che per prassi amministrativa consolidata espressamente si rifanno all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 Febbraio 1993. Articolo che, nel prevedere la possibilità che la firma autografa possa essere sostituita, subordina tale sostituzione alla necessaria apposizione “dell’indicazione sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” (art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 Febbraio 1993).
Il nominativo del soggetto responsabile, assume, infatti, una ulteriore ed importante rilevanza, per ciò che attiene alla possibilità che l’atto stesso possa essere impugnato per querela di falso, essendo tale diritto, in mancanza di suddetto nominativo, precluso a priori al destinatario del verbale, il quale non ha la possibilità di identificare l’autore dell’atto di cui si potrebbe contestare la falsità.
A ben vedere, inoltre, se si vuol considerare l’atto amministrativo redatto con sistemi meccanizzati, alla stessa stregua del documento informatico, la firma autografa, che garantisce, per ciò che ci riguarda, l’identificazione di un nominativo responsabile dell’atto, è da considerarsi in assoluto un dato giuridicamente rilevante.
Dal 1 Gennaio 2006, infatti, è entrato in vigore il D. Lgs. 7 Marzo N. 82, il quale definisce il documento informatico “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”;
Se si considerano tali gli atti notificati dalla Pubblica Amministrazione e dai concessionari, redatti di fatto con sistemi informatizzati, spersonalizzati se si considerano le riflessioni di cui sopra, allora solo la firma digitale, a ben vedere, potrebbe soddisfare il requisito legale della forma scritta, garantendone l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento, come prescritto dal D. L.g.s. N. 82/2005, il quale all’art. 22, comma 2, del D. L.g.s. N. 82/2005, intitolato “Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni“ precisa che “Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione”.
Vale la pena ricordare, tra l’altro, che tale punto è stato vagliato anche dal Ministero dell’Interno (Direzione generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale – Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi – stralcio) che, con Circolare n. 42 del 17 Aprile 200, Prot. N. M/2413/11, ha espressamente identificato quale requisito formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, la sostituzione della firma autografa dell’organo accertatore con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Cfr. Cass. Cic. Sez. I N. 1923/1999).
            Il Ministero dell’Interno, nella citata Circolare, si è giustamente attenuto, come da Esso stesso enunciato, all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella Sentenza N. 1923 del / Luglio 1998/6 Marzo 1999, dalla quale si evince, che “l’assenza di tale requisito del verbale di accertamento, determini un vizio rilevabile in sede di impugnativa comportante l’annullamento dell’atto”.
In un momento di poca trasparenza tributaria e di aumentato distacco tra il cittadino e le Amministrazioni, specie in materia tributaria, le fonti costituzionali rimangono i criteri su cui poggiare la Tutela di tutti Noi Consumatori.
 
Roma, 21/11/2007
 
Dott. Fabrizio PLAGENZA.

Plagenza Fabrizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento