Il mutamento sostanziale, e tardivo, della offerta, non previsto nel bando è inammissibile poiché violativo del principio della par condicio tra i concorrenti

Lazzini Sonia 03/11/05
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L?aggiudicazione provvisoria va annullata nel caso di mancata presentazione, da parte della ditta vincitrice, ?dell? apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l?ottemperanza alle norme dell?art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 in tema di il diritto al lavoro dei disabili: vanno riconosciuti, nella condotta della Stazione Appaltante, gli estremi della colpa, quale elemento costitutivo della responsabilit? risarcitoria nei confronti della seconda classificata

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N? la l. n. 68 del 1999, n? i successivi regolamenti di attuazione (d. m. 22 novembre 1999 e 7 luglio 2000, n. 357; d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333) escludono le societ? cooperative dal proprio ambito soggettivo di applicazione: invero, le disposizioni a tutela del diritto al lavoro dei disabili riguardano i datori di lavoro (anche) privati, tra i quali ultimi rientrano anche le societ? cooperative;

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Il Tar Veneto, sezione prima di Venezia, con la sentenza numero 2805 del 2003 ci sottolinea che:

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< A norma dell?art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con P. A., sono tenute? a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che? attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonch? apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l?ottemperanza alle norme della legge stessa, pena l?esclusione, ha lo scopo non soltanto di garantire all?Amministrazione la conclusione del contratto con un?impresa che osservi la normativa sul lavoro dei disabili ma altres? di assicurare il pi? ampio rispetto di quest?ultima; pertanto, l?adempimento in questione non si configura come condizione per l?aggiudicazione dell?appalto ma come requisito di partecipazione alla gara, con conseguente necessit? di produzione della certificazione al momento della presentazione della domanda>

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Ma non solo.Viene accertata una palese violazione della par conditio nell?aver accettato una modifica delle originarie condizioni dell?offerta presentate in sede di partecipazione:

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< il Collegio concorda con la difesa della ricorrente l? dove si afferma che il procedimento, definito dal Comune come di verifica della congruit? dell?offerta, si ? risolto in una sub ?fase della procedura con la quale ? stato consentito all?aggiudicataria provvisoria? di integrare e comunque variare l?offerta, il che non pu? ammettersi;

??????????? che, infatti, la controinteressata, in risposta alla richiesta comunale del 31 gennaio 2002 di fornire precisazioni in merito, tra l?altro, al numero di ore previste per la pulizia mensile degli edifici, e ci? al fine, appunto, di verificare la congruit? della offerta presentata dalla vincitrice,? ha ?tardivamente e illegittimamente- indicato prestazioni inizialmente non contemplate nella offerta, ancorch? riguardanti aspetti essenziali del servizio, quali le pulizie mensili dei vetri e sopra armadi, scaffali e corpi radianti, e le pulizie mensili di fondo, modificando i totali complessivi delle ore lavorate rispetto a quelli indicati in sede di gara: cos?, ad esempio, per la pulizia del municipio si ? passati da 1560 a 1776? ore, per l?ufficio tecnico da 648 a 654, per il magazzino da 408 a 422, per le sale riunioni da 312 a 322, e cos? via.

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Il mutamento sostanziale, e tardivo, della offerta, non previsto nel bando e inammissibile poich? violativo del principio della par condicio tra i concorrenti, risulta comprovato dalle dichiarazioni della stessa aggiudicataria provvisoria, rivolte all?Amministrazione comunale con lettera del 7 marzo 2002 l? dove si riconosce che il monte ore modificato costituisce il risultato di una ?nostra ponderata valutazione in base alle attivit? richieste e/o necessarie, comprese le prestazioni collaterali?, con ci? ammettendosi la necessit? di rivedere la quantificazione oraria originariamente proposta>

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Accertata la sussistenza della colpa dell?Amministrazione, l?adito Tar decide sulla quantificazione del danno:

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< che il danno va riconosciuto e commisurato (esclusivamente) in relazione al profilo del? lucro cessante e con riferimento al parametro indicato all?art. 345 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F e all?art. 122 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, norme che disciplinano? la materia degli appalti di lavori pubblici ma che sono applicabili anche agli appalti di servizi in sede di applicazione dell?art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 (cfr. Cons. St., V, n. 3796 del 2002);

che, ferma la correttezza del parametro riferito al decimo dell?importo del servizio,? collegato non al prezzo massimo che le offerte non potevano superare (? 60.000),?? ma al prezzo annuo offerto dalla ******, pari a ? 52.226, appare congrua e viene fatta propria dal Collegio la quantificazione minima del risarcimento eseguita dalla ricorrente? nella misura di ? 4421,28 (v. doc. 1 elenco documenti 20 dicembre 2002; cfr. pag. 5 memoria ric. 28 dicembre 2002);

??????????? che, indipendentemente dalla esistenza di una specifica domanda della? ****** (cfr. Cass. civ., III, n. 2745 del 1997 e I, n. 12839 del 1992), va riconosciuta alla ricorrente la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di inizio del servizio da parte della ditta dichiarata aggiudicataria e fino alla data della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. civ., I, n. 11616 del 1992 e TAR Veneto, I, n. 6345 del 2002 e n. 2401 del 2003)>

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l?emarginata sentenza ? stata qui segnalata in quanto la vicenda non finisce qui.

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Infatti :

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Per Il Veneto, con la sentenza numero 1273 del 22 settembre 2005, a seguito della sentenza di condanna dell?amministrazione aggiudicatrice emessa dal Tar Veneto, sezione prima di Venezia, con la sentenza numero 2805 del 2003 (l?amministrazione non ha inteso proporre appello davanti al Consiglio di Stat0) si occupa di verificare l?eventuale presenza di colpa grave del responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici del Comune.

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Il verdetto dell?adito giudice amministrativo- contabile ? di condanna :

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<La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto condanna il convenuto al pagamento della somma di ?. 8549,69 oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 6/11/2003 alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo e completo soddisfo>

  • allegata sentenza (pdf 23,5 kb)

Lazzini Sonia

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