Il ministero risponde dell’epatite contratta da un paziente a seguito di trasfusione anche se effettuata in periodo in cui non era ancora conosciuto il relativo virus

Scarica PDF Stampa
Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià

Precedenti giurisprudenziali

Favorevoli: Cass. n. 17685/2011; Cass., sez. un., , n.576/2008, n.581/2008 e n.584/2008; Cass., n. 1355/2014; Cass. civ. n.15706/2010; Cass. civ. n.26152/2014; Cass. civ. n.2654/2012.

Contraria: Cass. civ. n.11609/2005.

Fatto

Il caso oggetto di esame da parte della corte di cassazione origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la decisione di primo grado emessa dal tribunale della stessa città. In particolare, la decisione di merito oggetto di impugnazione in cassazione aveva respinto la domanda, promossa dalla parte attrice nei confronti del Ministero della salute, volta ad ottenere il risarcimento del danno per la contrazione, nell’ anno 1983, del virus dell’epatite dopo aver eseguito n. 5 trasfusioni di sangue infetto, che erano state effettuate dal paziente nel contesto di un intervento chirurgico cui egli si era sottoposto presso il locale ospedale.

La decisione di rigetto del gravame emessa dalla Corte di appello di Brescia si fondava sul presupposto che le trasfusioni erano state effettuate dal paziente nell’ anno 1983, mentre il primo test con il quale si era potuto individuare con certezza l’esistenza del virus dell’epatite nel sangue era stato messo a punto soltanto nell’ anno 1988. Inoltre, sosteneva la sentenza di merito di seconde cure, le pratiche stabilite e consigliate dalla comunità scientifica in quel periodo per l’individuazione della presenza nel sangue di malattie epatiche non ancora individuate (cioè lo screening dei donatori per valutare i livelli delle transaminasi), si erano rivelate – a detta della stessa comunità scientifica – non idonee a dimostrare con certezza l’esistenza del virus, posto che anche i soggetti che presentavano le transaminasi con valori nella norma potevano in realtà essere portatori del virus dell’ epatite.

Sulla scorta di ciò, il giudice d’appello aveva ritenuto che, in base alle conoscenze scientifiche del tempo in cui furono fatte le trasfusioni (cioè l’ anno 1983), non era possibile imputare una responsabilità dell’ amministrazione per il danno conseguente alla trasfusione con il sangue infetto, proprio perché non c’erano dei test idonei ad accertare la presenza del virus all’ interno del sangue oggetto di trasfusione.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso promosso dal ricorrente ed hanno pertanto accolto la richiesta di cassazione della sentenza emessa dalla corte di appello di Brescia impugnata.

I giudici di legittimità hanno ripercorso la consolidata giurisprudenza degli ultimi anni, anche delle Sezioni Unite, che ha, ripetutamente, affermato che sul Ministero della Salute grava un obbligo di controllo e di vigilanza sulle modalità di svolgimento della pratica delle trasfusioni di sangue e degli emoderivati. Pertanto, nel caso in cui i pazienti subiscano dei danni per la contrazione dell’ epatite e del virus dell’ HIV proprio a causa delle trasfusioni effettuate con sangue infetto, il Ministero risponde per omessa vigilanza ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Secondo detto orientamento dominante, avallato – come detto – anche dalle sezioni unite della Cassazione, l’ obbligo di vigilanza e controllo in capo al Ministero è previsto proprio al fine di impedire che venga utilizzato sangue infetto e verificare che i donatori siano conformi agli standards di esclusione dei rischi. Quindi, qualora il giudice accerti che il Ministero ha omesso di svolgere tali attività di vigilanza e di controllo nonché che, nel momento in cui fu prodotto il preparato, la comunità scientifica era ben conscia del fatto che il virus avrebbe potuto essere trasmesso attraverso il sangue infetto e soprattutto che il soggetto che ha subito l’emotrasfusione o ha assunto emoderivati ha contratto una patologia da virus HIV, HBV o HCV, può ritenere che la malattia sia insorta proprio a causa della omissione del Ministero (ciò, a meno che non vi siano altri fattori alternativi che possano giustificare la contrazione della malattia, idonei così a configurare un diverso nesso causale).

La Corte prosegue, poi, analizzando anche l’aspetto temporale del suddetto obbligo gravante sul Ministero della salute, ricordando in particolare che l’orientamento delle Sezioni Unite riconosce che la responsabilità del Ministero per il contagio da HIV e HCV decorre già dalla data di conoscenza scientifica dell’ esistenza dell’ epatite B. Ciò in considerazione del fatto che i due virus dell’HIV e dell’HCV sono forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica derivante da virus che sono trasmessi attraverso il sangue infetto (quindi non sono autonomi rispetto al virus dell’ HBV). In ragione di ciò, l’evento lesivo connesso alla trasmissione dei tre virus, cioè la lesione dell’integrità fisica del soggetto che ha compiuto la trasfusione i l’impiego dell’ emoderivato, deve ritenersi unico, così come è unico il nesso causale: dal sangue infetto è derivata la trasmissione dei virus al paziente, dalla quale è poi derivata la lesione dell’integrità fisica.

In considerazione di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di controllo e di vigilanza incombe sul Ministero anche prima della data in cui è diventato operativo il test per la scoperta del virus: già prima di tale momento, quindi, il Ministero avrebbe dovuto controllare che nel sangue utilizzato per effettuare le trasfusioni o per la realizzazione degli emoderivati non ci fossero dei virus e che i donatori di detto sangue non presentassero delle alterazioni delle transaminasi.

Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto di accogliere il ricorso e di cassare la sentenza della Corte di appello di Brescia impugnata, rinviando alla stessa Corte – in diversa composizione – per rendere una nuova decisione che tenga conto dei principi di diritto ricordati dagli Ermellini e che seguono l’orientamento dominante della giurisprudenza di Cassazione dell’ultimo decennio, nonché per stabilire la ripartizione delle spese legali dell’intero procedimento (comprese le spese dello tesso giudizio di legittimità).

Volume consigliato

Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco

La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui  alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dell’obbligo di assicurazione. Il testo, con formulario e giurisprudenza, è uno strumento operativo per i professionisti che si trovano a dirimere le questioni giudiziali e stragiudiziali riguardanti la responsabilità del medico e il relativo risarcimento del danno. Il commento, anche attraverso schemi e tabelle, analizza in modo chiaro e dettagliato gli orientamenti giurispruden- ziali, sottolineandone l’aspetto processuale e sostanziale.I principali argomenti affrontati sono:- l’attività medica e i diritti del paziente;- la responsabilità da contatto;- l’aspetto contrattuale del rapporto del paziente con il medico;- la responsabilità nell’ambito del rapporto tra paziente e medico;- il nesso causale nella colpa medica e la violazione delle linee guida;- le varie forme di risarcimento possibili (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, iatrogeno, morale, esisten- ziale, tanatologico, biologico terminale, parentale);- la responsabilità medica sotto il profilo penale.Nel Cd-Rom allegato trova spazio un ricco formulario, in formato editabile e stampabile.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)Gianluca Pascale, Avvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi e articoli nei campi di Diritto civile e di Diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui “Autovelox. Ricorsi e tutele contro le sanzioni amministrative” e “Il contratto di fideiussione”.

Gianluca Pascale | 2017 Maggioli Editore

30.00 €  28.50 €

Sentenza collegata

72913-1.pdf 344kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento