Il Meccanismo Europeo di Stabilità, Next Generation e le altre misure economiche europee

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La pandemia del Covid-19 ha condotto ad una crisi sanitaria ed economica, e tale momento di difficoltà porta con sé una straordinaria sfida per l’Unione Europea, la quale, è chiamata in primo luogo a porre in essere misure di contrasto all’emergenza sanitaria unitarie, come per esempio un unico giorno di avvio delle vaccinazioni per tutti gli Stati Membri. Inoltre, l’Unione Europea è chiamata a introdurre taluni strumenti economici, anche innovativi, volti a governare tale ulteriore emergenza per sostenere cittadini ed imprese europei e a rilanciare il mercato europeo.

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Il presente e-book ha l’ambizione di unire all’analisi delle regole giuridiche sia sostanziali che procedurali in materia di aiuti di Stato alcuni approfondimenti pratici e operativi anche di tipo economico al fine di dare all’operatore un quadro più completo dell’attuale disciplina sugli aiuti di Stato. L’e-book è aggiornato al pacchetto di sostegno per la ripresa – Next Generation EU istitutivo, per la prima volta nella storia delle politiche europee, di un fondo europeo per il sostegno e la ripartenza dell’economia nell’Europa post Covid-19 (c.d. Recovery fund) e alle linee guida per la pianificazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto europeo, diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia. L’autrice proviene dall’ateneo di Pisa e ha conseguito un LLM in Diritto europeo presso l’Università del Lussemburgo e un Master in Appalti e contratti pubblici europei alla King’s College di Londra. È autrice di varie pubblicazione scientifiche in materia di diritto amministrativo processuale e diritto pubblico dell’economia.

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NextGenerationEU

NextGenerationEU è lo strumento temporaneo per la ripresa che prevede un pacchetto di investimenti volti a costruire un’Europa più verde, digitale e resiliente.  La Commissione europea ha dichiarato di ritenere necessario intervenire a sostegno dei cittadini e delle imprese gravemente colpite dall’emergenza coronavirus. Con tale piano di ripresa gli Organi Europei colgono la sfida della pandemia per cercare di trasformarla in un’opportunità di ripresa. Tali strumenti tendono alla ricostruzione di un’Europa più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

In particolare, sono state stanziate ingenti somme a bilancio, le quali vengono ripartite per il sostegno della modernizzazione, grazie alle politiche in materia di ricerca e innovazione finanziate tramite il programma Orizzonte Europa. Vengono, inoltre, destinate alle transizioni climatiche e digitali eque, attraverso il Fondo per una transizione giusta e il programma Europa digitale. Altro obiettivo finanziato è costituito dalla preparazione, la ripresa e la resilienza, attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, rescEU, e un nuovo programma per la salute, EU4Health. Ulteriore traguardo da raggiungere è costituito dall’impegno verso il cambiamento climatico. Per fronteggiare l’emergenza ambientale viene stanziato l’importo in percentuale più alto rispetto alle risorse a bilancio negli anni passati. Infine, si cerca di rafforzare i meccanismi di flessibilità volti a garantire la possibilità di fare fronte alle esigenze impreviste.

 

 

Il Meccanismo europeo di stabilità

 

Il Meccanismo Europeo di stabilità è attivo dal luglio 2012, come evoluzione dei precedenti meccanismi Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità finanziaria.

La funzione del MES è quella di fornire sostegno finanziario ai Paesi dell’area euro che versano in gravi problemi di finanziamento ed è volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell’area euro.

Gli strumenti attraverso cui salvaguardare la stabilità finanziaria sono la concessione di prestiti e la ricapitalizzazione indiretta delle banche. Il MES viene finanziato dai singoli Stati Membri, mediante una ripartizione sulla base della grandezza economica della nazione. Il MES è una garanzia comune al fondo di risoluzione unico delle banche e le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni vengono prese dal Consiglio di Amministrazione secondo la regola del comune accordo.

Tuttavia, per l’ottenimento di un prestito o finanziamento da parte di uno Stato è richiesta o la sottoscrizione di una lettera d’intenti o un protocollo d’intesa, con il quale vengono richieste riforme agli Stati Membri volte a ridurre i le difficoltà del Paese richiedente, come i tagli alla spesa pubblica o delle riforme strutturali o del settore finanziario.

Per l’ottenimento di un prestito o finanziamento lo Stato Membro può procedere mediante linea di credito condizionale precauzionale (PCCL), la quale è concessa con la firma di una lettera d’intenti ai soli Stati in grado di soddisfare criteri rigorosi di solidità di bilancio.

Altra modalità è la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL), a quale è l’unica via ricorribile per quegli Stati che non soddisfino i requisiti per l’ammissione alla PCCL, in tal caso lo Stato richiedente è tenuto a siglare un protocollo d’intesa, con il quale vengono richieste riforme sulle proprie criticità.

Tuttavia, tali linee di credito hanno rivelato diversi ostacoli, poiché quella a condizioni rafforzate è potenzialmente capace di creare ingenti danni al Paese richiedente mentre quella condizionale precauzionale frena la capacità stessa del Meccanismo di svolgere quel ruolo di stabilizzatore dell’economia europea che si prefigge di svolgere, essendo inaccessibile alla maggior parte degli Stati.

 

 

Gli aiuti di Stato

 

Con aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese che, attribuendo un vantaggio economico a determinati settori è in grado di alterare la concorrenza. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

Ai sensi dell’articolo 107 Co 2 sono compatibili con il mercato interno […] b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è posto a garanzia della parità di condizioni accordate alle imprese che operano sul mercato interno europeo. Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l’agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato. La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato (articolo 108 del Trattato), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune. Al termine del procedimento la Commissione può adottare una decisione “positiva” con la quale dichiara l’aiuto compatibile, una decisione “negativa” con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l’aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero, una decisione “condizionale” con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

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Dott.ssa Laura Facondini

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